AS 2015 5627
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 2020 sul rafforzamento della partecipazione culturale
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016–2020 sul rafforzamento della partecipazione culturale
del 25 novembre 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi di promozione
Art. 1 Il sostegno di progetti volti a rafforzare la partecipazione culturale ha i seguenti obiettivi: a. stimolare il confronto con la cultura e l’attività culturale del maggior numero possibile di persone e ridurre gli ostacoli alla partecipazione alla vita cultu- rale; b. rafforzare lo scambio di sapere, la connessione e il coordinamento degli attori culturali; c. approfondire le basi concettuali e statistiche volte a rafforzare la partecipa- zione culturale.
Sezione 2: Principi e ambiti di promozione
Art. 2 Principi 1 La Confederazione può sostenere progetti di terzi e realizzare progetti propri.
2 La promozione secondo la presente ordinanza è sussidiaria ad altre disposizioni di sovvenzionamento da parte della Confederazione in ambito culturale.
3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
RS 442.130 1 RS 442.1
2015-2647 5627
Regime di promozione 2016–2020 sul rafforzamento della partecipazione RU 2015 culturale. O del DFI
Art. 3 Ambiti di promozione
1 Sono sostenuti progetti nei seguenti ambiti:
a. pratica: progetti che promuovono l’accesso all’offerta culturale, la media- zione culturale, la formazione culturale e in particolare l’attività culturale della popolazione; b. connessione: scambio di sapere e coordinamento degli attori che s’impe- gnano a favore del rafforzamento della partecipazione culturale; c. basi: rilevazioni, ricerche, sviluppo di standard qualitativi volti ad ottimiz- zare le misure, ad ampliare il sapere e ad acquisire competenze nell’ambito del rafforzamento della partecipazione culturale. 2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) può affidare a terzi progetti negli ambiti della connessione e delle basi, senza lanciare un bando di concorso.
Sezione 3: Requisiti di promozione
Art. 4 Requisiti di promozione nel dettaglio I progetti nell’ambito della pratica (art. 3 cpv. 1 lett. a) devono soddisfare i seguenti requisiti: a. sono d’interesse nazionale secondo l’articolo 5 o hanno carattere modello secondo l’articolo 6; b. si rivolgono a determinati gruppi di destinatari; c. sono accessibili al pubblico; d. eventuali costi di partecipazione sono commisurati ai destinatari; e. si svolgono al di fuori dell’insegnamento scolastico regolare; f. non sono a scopo di lucro; g. sono tecnicamente fondati; h. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.
Art. 5 Interesse nazionale I progetti sono d’interesse nazionale se: a. sono di essenziale importanza per la Svizzera o per diverse comunità lingui- stiche e culturali della Svizzera; o b. si rivolgono a partecipanti di varie regioni e permettono l’incontro reciproco.
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Art. 6 Carattere modello Hanno carattere modello i progetti che: a. presentano impostazioni esemplari o innovative per il rafforzamento della par- tecipazione culturale, per esempio in merito a gruppi di destinatari o coopera- zioni; e b. sono trasferibili ad altre regioni o ad altri attori e garantiscono il necessario trasferimento di sapere, in forma di documentazione e analisi.
Sezione 4: Criteri di promozione e ponderazione
Art. 7
1 I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri:
a. qualità contenutistica e specialistica; b. lancio di attività culturali proprie e indipendenti; c. coinvolgimento dei destinatari nell’impostazione del progetto; d. rilevanza per i destinatari; e. connessione e cooperazioni. 2 Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione dando un’importanza particolare al capoverso 1 lettera b. È data priorità ai progetti che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 8 Procedura 1 L’UFC decide circa l’erogazione di aiuti finanziari. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti. 2 Pubblica due bandi all’anno. Le richieste di aiuti finanziari devono essere inoltrate all’UFC entro il 1° marzo e il 1° settembre.
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e
contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. 4 L’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finan- ziari.
Art. 9 Finanziamento 1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi e a 100 000 franchi per progetto.
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2 L’attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.
3 I progetti con carattere modello sono sostenuti per 3 anni al massimo.
Art. 10 Oneri
1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti soste- nuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti soste- nuti. 2 I beneficiari di aiuti finanziari sono inoltre tenuti a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.
Sezione 6: Entrata in vigore e validità
Art. 11
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2020.
25 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset