AS 2015 639
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica dell’11 febbraio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:
Art. 4a Divieti concernenti carboturbi e additivi per carburanti 1 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare carboturbi e additivi per carburanti elencati nell’allegato 10 a qualsiasi persona o organismo in Siria o per un uso in Siria. 2 È vietato, in relazione alle attività di cui al capoverso 1, erogare servizi di interme- diazione nonché fornire direttamente o indirettamente finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicura- zioni. 3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui ai numeri 1–8 dell’allegato 10 che: a. vengono utilizzati da aeromobili civili non siriani in Siria per il prosegui- mento del volo; b. vengono utilizzati da compagnie aeree siriane per operazioni di evacua- zione. 4 Per scopi umanitari o per operazioni di evacuazione la SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per i prodotti di cui ai numeri 1 – 8 dell’allegato 10.
Art. 16 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti: a. del governo della Siria; b. delle persone, imprese e organizzazioni elencate nell’allegato 7; c. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni in Siria;
1 RS 946.231.172.7
2015-0105 639
Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2015
d. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto o a favore del governo siriano oppure per conto di persone, imprese e organiz- zazioni di cui alle lettere b e c.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 10 conformemente alla ver- sione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore l’11 febbraio 2015 alle ore 18:002.
11 febbraio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l’11 feb. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2015
Allegato 10 (art. 4a)
Carboturbi e additivi per carburanti N. Voce di tariffa Descrizione doganale
1 Carboturbi (diversi dal cherosene):
2710 12 11 – carboturbi tipo benzina (oli leggeri);
2710 19 11 – diversi dal kerosene (oli semifluidi).
2 2710 19 11 Carboturbi tipo kerosene (oli semifluidi).
3 2710 20 10 Carboturbi tipo kerosene miscelati con biodiesel (purché
contengano ancora almeno il 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi).
4 Inibitori di ossidazione
Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrifi- canti:
3811 21 00 – contenenti oli di petrolio;
3811 29 00 – altri inibitori di ossidazione;
3811 90 90 Inibitori di ossidazione per altri liquidi utilizzati per gli stessi
scopi degli oli minerali.
5 Additivi per dissipatori statici
Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:
3811 21 00 – contenenti oli di petrolio
3811 29 00 – altri;
3811 90 90 Additivi per dissipatori statici per altri liquidi utilizzati per gli
stessi scopi degli oli minerali.
6 Deattivatori dei metalli
Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:
3811 21 00 – contenenti oli di petrolio;
3811 29 00 – altri;
3811 90 90 Deattivatori dei metalli per altri liquidi utilizzati per gli stessi
scopi degli oli minerali.
7 Additivi biocidi
Additivi biocidi per oli lubrificanti:
3811 21 00 – contenenti oli di petrolio;
3811 29 00 – altri;
3811 90 90 Additivi biocidi per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi
degli oli minerali.
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Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2015
N. Voce di tariffa Descrizione doganale
8 Additivi miglioratori della stabilità termica
Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:
3811 21 00 – contenenti oli di petrolio;
3811 29 00 – altri;
3811 90 90 Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi utilizzati
per gli stessi scopi degli oli minerali.
9 Inibitori di corrosione
Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:
3811 21 00 – contenenti oli di petrolio;
3811 29 00 – altri;
3811 90 90 Inibitori di corrosione per altri liquidi utilizzati per gli stessi
scopi degli oli minerali.
10 Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante
(additivi antighiaccio) Prodotti antigelo per sistemi di alimen- tazione del carburante per oli lubrificanti:
3811 21 00 – contenenti oli di petrolio;
3811 29 00 – altri;
3811 90 90 Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante
per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali.
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