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AS 2015 831

Convenzione doganale concernente l'importazione temporanea dei veicoli stradali privati

Convenzione doganale del 4 giugno 1954 concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati

RS 0.631.251.4; RU 1958 719

Traduzione1 Modifica del 1° luglio 2014 dell’allegato 1 Approvata dagli Stati aderenti alla Convenzione il 1° gennaio 2015 Entrata in vigore il 1° aprile 2015

Allegato 1 Il paragrafo 1 è modificato come segue: «Il libretto di passaggi in dogana utilizzato in un territorio può essere redatto in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite, ma una di queste deve essere l’inglese o il francese.» I paragrafi «2» e «3» rimangono invariati.

1 Dal testo originale francese (RO 2015 831).

2014-2369 831

Importazione temporanea dei veicoli stradali privati. Conv. doganale RU 2015

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