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AS 2015 85

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina

Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Bosnia ed Erzegovina2

Firmato a Trondheim il 24 giugno 2013 Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 20143 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 7 aprile 2014 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2015

Preambolo L’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell’AELS»), da una parte, e la Bosnia ed Erzegovina, dall’altra, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»: riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell’AELS, da una parte, e la Bosnia ed Erzegovina, dall’altra, e instaurando a tale scopo relazioni strette e durature; richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo d’integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cerca- re modi e mezzi atti a rafforzare tale processo; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, compresi i principi stabiliti nello Statuto delle Nazioni Unite4 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversifi- cazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e in base al diritto inter- nazionale; decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che

RS 0.632.311.911

1 Dal testo originale inglese.

2 Gli allegati dell’Accordo non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, e sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements.aspx 3 RU 2015 83 4 RS 0.120

2014-3307 85

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istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio5 (di seguito denominato «Ac- cordo OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale; riaffermando il loro impegno a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l’importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle poli- tiche commerciali, ambientali e del lavoro; richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro, compresi i principi stabiliti nelle relative Convenzioni dell’Organizzazione interna- zionale del lavoro6 (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatarie; con l’obiettivo di creare nuovi impieghi e di migliorare il tenore di vita, garantendo nel contempo un alto livello di protezione della salute e della sicurezza e di prote- zione ambientale; decisi ad attuare il presente Accordo in sintonia con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente attraverso una buona gestione ambientale e di promuovere lo sfruttamento ottimale delle risorse mondiali in linea con i principi dello sviluppo sostenibile; affermando il loro impegno a prevenire e combattere la corruzione nel commercio internazionale e negli investimenti e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo l’importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di solleci- tare le imprese a considerare i principi internazionali in tal senso, quali le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell’OCSE e il Patto mondiale dell’ONU; dichiarandosi disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle a settori non contemplati nel presente Accordo; convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese nei mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti; hanno convenuto, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):

5 RS 0.632.20 6 RS 0.820.1

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Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

1. Gli Stati dell’AELS e la Bosnia ed Erzegovina istituiscono una zona di libero

scambio ai sensi del presente Accordo e degli accordi complementari sul commercio dei prodotti agricoli, conclusi contemporaneamente tra ogni singolo Stato dell’AELS e la Bosnia ed Erzegovina al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo sostenibile nei loro territori. 2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali tra economie di mer- cato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, si prefigge di: (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all’articolo XXIV dell’Ac- cordo generale su le tariffe doganali e il commercio7 (di seguito denominato «GATT 1994»); (b) aumentare reciprocamente le possibilità d’investimento tra le Parti e svilup- pare gradualmente un contesto favorevole all’incremento degli scambi di servizi; (c) prevedere condizioni di concorrenza leale negli scambi tra le Parti e garan- tire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale; (d) liberalizzare ulteriormente in modo graduale, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti; (e) sviluppare il commercio internazionale in modo tale da contribuire al rag- giungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e (f) contribuire in tal modo allo sviluppo e all’espansione armoniosi del com- mercio mondiale.

Art. 2 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra i singoli Stati

dell’AELS, da una parte, e la Bosnia ed Erzegovina, dall’altra, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell’AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo. 2. In virtù dell’unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 19238 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

7 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

8 RS 0.631.112.514

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Art. 3 Rapporto con altri accordi internazionali 1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall’Accordo OMC, dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo di cui sono firmatarie e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono firmatarie. 2. Le disposizioni del presente Accordo non devono pregiudicare l’interpretazione o l’applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti da altri accordi internazionali in materia di investimenti dei quali la Bosnia ed Erzegovina e uno o più Stati dell’AELS sono firmatari. 3. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l’istituzione, ad opera di un’altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero o altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Accordo, essa può richiedere consultazioni. La Parte che conclude un tale accordo deve offrire alla Parte richiedente adeguate opportunità di consultazione.

Art. 4 Applicazione territoriale

1. Salvo altrimenti disposto dall’articolo 8, il presente Accordo si applica:

(a) al territorio terrestre, alle acque nazionali e alle acque territoriali di ogni Parte nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, conformemente al diritto internazionale; e (b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate da una Parte nell’esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conforme- mente al diritto internazionale. 2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

Art. 5 Governi centrali, regionali e locali Ciascuna Parte garantisce, all’interno del proprio territorio, il rispetto di tutti gli obblighi e di tutti gli impegni retti dal presente Accordo ad opera dei rispettivi governi e autorità centrali, regionali e locali e ad opera di organismi non governativi nell’esercizio dei poteri governativi loro delegati da governi o autorità centrali, regionali e locali.

Art. 6 Trasparenza 1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali di cui sono firmatarie e che pos- sono incidere sul funzionamento del presente Accordo. 2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, si scam- biano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1. Non sono obbligate a divul- gare informazioni confidenziali.

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Capitolo 2 Scambi di merci

Art. 7 Campo d’applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti:

(a) tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA)9, esclusi i prodotti di cui all’Allegato I; (b) i prodotti agricoli trasformati specificati nell’Allegato II, nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso allegato; e (c) il pesce e gli altri prodotti del mare elencati nell’Allegato III.

2. Ogni Stato dell’AELS e la Bosnia ed Erzegovina hanno concluso un accordo

bilaterale sul commercio di prodotti agricoli. Tali accordi costituiscono una parte degli strumenti con cui si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Bosnia ed Erzegovina.

Art. 8 Regole d’origine e cooperazione amministrativa 1. Le disposizioni relative alle regole d’origine e ai metodi di cooperazione ammini- strativa sono enunciate nel Protocollo sulle regole d’origine. 2. A decorrere dall’entrata in vigore, per le Parti, della Convenzione regionale unica sulle regole d’origine preferenziali per l’area paneuromediterranea10 (di seguito denominata «Convenzione»), il Protocollo sulle regole d’origine non è più appli- cabile, e i diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le regole d’origine e la coope- razione amministrativa tra le autorità doganali delle Parti sono retti dalla Conven- zione, senza pregiudicare l’articolo 16. 3. Se una Parte si ritira dalla Convenzione, le Parti avviano immediatamente nego- ziati in merito a nuove regole d’origine applicabili al presente Accordo. Fino all’entrata in vigore di tali regole, si applicano, mutatis mutandis, le regole d’origine previste dalla Convenzione, consentendo unicamente il cumulo tra le Parti.

Art. 9 Dazi doganali 1. Con l’entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono tutti i dazi doga- nali e le imposizioni con effetto equivalente sulle importazioni e sulle esportazioni di prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Bosnia ed Erzegovina contem- plati nel paragrafo 1 lettera a dell’articolo 7, salvo altrimenti disposto dall’alle- gato IV del presente Accordo. Non sono introdotti nuovi dazi doganali. 2. Per dazi doganali e imposizioni con effetto equivalente ai dazi doganali s’intende qualsiasi tipo di dazio o imposizione applicato in relazione all’importazione o

9 RS 0.632.11 10 RS 0.946.31

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all’esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa, ma non le imposizioni applicate conformemente agli articoli III e VIII del GATT 199411.

Art. 10 Dazi di base 1. Il dazio di base al quale si devono applicare le successive riduzioni disciplinate dal presente Accordo corrisponde: (a) all’aliquota di dazio della nazione più favorita (aliquota NPF) applicata dagli Stati dell’AELS il 1° gennaio 2011; (b) alla tariffa doganale applicata dalla Bosnia ed Erzegovina per il 201112.

2. Se prima o dopo o al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo una

riduzione dei dazi è applicata erga omnes, i dazi così ridotti sostituiscono i dazi di base di cui al paragrafo 1 a decorrere dalla data di applicazione di tale riduzione o dall’entrata in vigore del presente Accordo, se quest’ultima ha luogo successivamen- te. 3. I dazi ridotti sono arrotondati alla prima cifra decimale o, nel caso di dazi speci- fici, alla seconda cifra decimale.

Art. 11 Restrizioni quantitative I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le restrizioni quantitative sono retti dall’articolo XI del GATT 199413, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 12 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali 1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi tassa e altra imposizione o regola- mentazione nazionale conformemente all’articolo III del GATT 199414 e ad altri accordi pertinenti dell’OMC. 2. Per i prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso di imposte nazionali superiore all’importo delle imposte indirette applicate su tali prodotti.

Art. 13 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono retti dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosani- tarie15. 2. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto con compe- tenze in materia sanitaria e fitosanitaria al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

11 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

12 Gazzetta ufficiale di Bosnia ed Erzegovina n. 106/10 del 22 dicembre 2010.

13 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

14 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

15 RS 0.632.20, Allegato 1A.4

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Art. 14 Regolamenti tecnici 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità sono retti dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio16. 2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l’accesso ai rispettivi mercati.

Art. 15 Agevolazione degli scambi Allo scopo di agevolare gli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Bosnia ed Erzego- vina, conformemente alle disposizioni previste dall’Allegato V, le Parti: (a) semplificano, il più possibile, le procedure per lo scambio delle merci e dei servizi ivi connessi; (b) promuovono la cooperazione tra di loro al fine d’intensificare la loro parte- cipazione allo sviluppo e all’attuazione di convenzioni e raccomandazioni internazionali sull’agevolazione degli scambi; e (c) cooperano in seno al Comitato misto al fine di agevolare gli scambi.

Art. 16 Sottocomitato per le regole d’origine, le procedure doganali e le agevolazioni degli scambi 1. In riferimento agli articoli 8 e 15, è istituito un Sottocomitato del Comitato misto per le regole d’origine, le procedure doganali e l’agevolazione degli scambi (di seguito denominato «Sottocomitato»).

2. Il mandato del Sottocomitato è definito nell’Allegato VI.

Art. 17 Imprese commerciali di Stato I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono retti dall’articolo XVII del GATT 199417 e dall’Intesa sull’interpretazione dell’arti- colo XVII del GATT 199418, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 18 Regole di concorrenza tra imprese 1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere sul commercio tra uno Stato dell’AELS e la Bosnia ed Erzegovina: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d’imprese e le pratiche concordate tra imprese che hanno lo scopo o l’effetto di ostacolare, ridurre o falsare la concorrenza; e

16 RS 0.632.20, Allegato 1A.6

17 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

18 RS 0.632.20, Allegato 1A.1.b

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(b) l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sull’in- sieme del territorio di una Parte o in una parte sostanziale dello stesso. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle attività di imprese pubbliche e di imprese alle quali una Parte accorda diritti speciali o esclusivi, a condizione che l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici assegnati loro. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da creare obblighi diretti per le imprese. 4. Se ritiene che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una Parte può chiedere consultazioni in seno al Comitato misto. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutta l’assistenza necessaria affinché possa esaminare il caso e, ove opportuno, eliminare la pratica in questione. Se la Parte interessata non pone fine a tale pratica entro il termine stabilito dal Comitato misto o se il Comitato misto non riesce a trovare un’intesa dopo le consultazioni o dopo 30 giorni dalla domanda di consultazioni, la Parte richiedente può adottare misure appropriate per rimediare alle difficoltà risultanti dalla pratica in questione.

Art. 19 Sovvenzioni e misure compensative 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199419 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative20, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2. Prima che uno Stato dell’AELS o la Bosnia ed Erzegovina avvii, se del caso,

un’inchiesta volta a determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in uno Stato dell’AELS o in Bosnia ed Erzegovina conformemente all’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compen- sative, la Parte intenzionata ad avviare tale inchiesta lo notifica per scritto alla Parte le cui merci possono essere oggetto dell’inchiesta, accordandole un termine di 45 giorni per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le consulta- zioni si svolgono in seno al Comitato misto, su richiesta di una delle Parti, entro

20 giorni dal ricevimento della notifica.

3. Se le consultazioni di cui al paragrafo 2 non risolvono la controversia, la Parte intenzionata ad avviare un’inchiesta può procedere conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

Art. 20 Antidumping

1. Nessuna delle Parti applica misure antidumping ai sensi dell’articolo VI del

GATT 199421 e dell’Accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT

199422 in relazione ai prodotti originari delle altre Parti.

19 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

20 RS 0.632.20, Allegato 1A.13

21 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

22 RS 0.632.20, Allegato 1A.8

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2. Tuttavia, le Parti riconoscono che l’attuazione effettiva delle regole di concorren- za può contrastare le cause economiche che generano il dumping.

3. Quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti possono

esaminare in seno al Comitato misto il funzionamento dei paragrafi 1 e 2 del pre- sente articolo. Successivamente, esse possono riesaminare la questione a cadenza biennale in seno al Comitato misto.

Art. 21 Misure di salvaguardia globali I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono retti dall’articolo XIX del GATT 199423 e dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia24. Nell’adottare misure di salvaguardia globali una Parte esclude le importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni causano o rischiano di causare un grave danno. La Parte che adotta la misura deve dimostrare che tale esclusione è conforme alle norme e alle pratiche dell’OMC.

Art. 22 Misure di salvaguardia bilaterali 1. Se in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi doganali in virtù del pre- sente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da causare o rischiare di causare un grave danno all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali limitate al minimo necessario per prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2–10. 2. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia25, mutatis mutandis, sia dimostrato inequi- vocabilmente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno. 3. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura proposta, nonché la data proposta per l’introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. 4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare le seguenti misure: (a) sospendere l’ulteriore riduzione di un’aliquota di dazio prevista sul prodotto in virtù del presente Accordo; o

23 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

24 RS 0.632.20, Allegato 1A.14

25 RS 0.632.20, Allegato 1A.14

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(b) portare l’aliquota di dazio per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: (i) l’aliquota di dazio applicata alla NPF al momento in cui la misura è adottata, o (ii) l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo. 5. La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di due anni al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Le misure di salvaguardia bilaterali non si appli- cano alle importazioni di un prodotto che è già stato assoggettato a una misura di questo tipo per almeno quattro anni dalla scadenza della misura precedente. 6. Entro 30 giorni dalla data di notifica di cui al paragrafo 3, il Comitato misto esamina le informazioni fornite al fine di agevolare la ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti. In assenza di una soluzione, la Parte importatrice può adottare una misura ai sensi del paragrafo 4 per risolvere il problema. Nella scelta della misura di salvaguardia bilaterale occorre privilegiare quella che perturba di meno il funzionamento del presente Accordo. La misura di salvaguardia bilaterale è notificata senza indugio alle altre Parti ed è sottoposta a consultazioni periodiche in seno al Comitato misto, in particolare per definire un calendario per abolirla non appena le circostanze lo consentano. 7. Al termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l’aliquota di dazio che sarebbe stata applicata in assenza della misura. 8. In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficil- mente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale prov- visoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importa- zioni causa o rischia di causare un grave danno all’industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente per scritto alle altre Parti e al Comitato misto. Le procedure di cui ai paragrafi 2–6 sono avviate entro 30 giorni dalla data di notifica. 9. Qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale prov- visoria è computato sulla durata della misura di cui al paragrafo 5 e su ogni proroga

della stessa. Qualsiasi aumento tariffario è immediatamente rimborsato se dall’inchiesta di cui al paragrafo 2 non emerge che le condizioni del paragrafo 1 sono adempiute. 10. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia bilaterali tra di loro. Se, dopo il primo esame, decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione a cadenza bien- nale in seno al Comitato misto.

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Art. 23 Clausola di penuria

1. Qualora l’osservanza delle disposizioni del presente capitolo porti:

(a) a una penuria grave o al rischio di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; o (b) alla riesportazione verso un Paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’espor- tazione o misure o imposizioni con effetto equivalente, e qualora ciò dia luogo, o possa dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest’ultima può adottare misure appropriate nei modi e secondo le procedure stabi- liti nei seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Prima di adottare le misure previste dal paragrafo 1 la Parte intenzionata ad

adottare tali misure fornisce al Comitato misto tutte le informazioni rilevanti al fine di giungere a una soluzione accettabile per le Parti. Le Parti possono concordare, in sede di Comitato misto, tutti i mezzi atti a porre fine alle difficoltà. Qualora non si giunga a un accordo entro 30 giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto, la Parte esportatrice può applicare alle esportazioni del prodotto in oggetto le misure previste dal presente articolo.

3. Nella scelta delle misure occorre privilegiare quelle che perturbano meno il

funzionamento delle disposizioni previste dal presente Accordo. Tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimu- lata del commercio. Esse vengono abolite non appena cessano di esistere le condi- zioni che ne giustificano il mantenimento. 4. Tutte le misure applicate in virtù del presente articolo sono notificate senza indugio al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito dello stesso, in particolare al fine di abolirle non appena le circostanze lo consen- tano.

Art. 24 Eccezioni I diritti e gli obblighi delle Parti risultanti dal presente capitolo in merito alle ecce- zioni generali e alle eccezioni in materia di sicurezza sono retti dagli articoli XX e XXI del GATT 199426, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Capitolo 3 Protezione della proprietà intellettuale

Art. 25 Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non

discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure volte a tute-

26 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

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lare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato VII e degli accordi internazio- nali ivi menzionati. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a questo obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC del 15 aprile 199427 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale atti- nenti al commercio (di seguito denominato «Accordo TRIPS»). 3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in partico- lare agli articoli 4 e 5.

4. Su richiesta di una Parte, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni

relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste dal presente articolo e dall’Allegato VII, al fine di estendere ulteriormente i livelli di protezione e di impedire o rimediare alle distorsioni degli scambi causate dagli attuali livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Capitolo 4 Investimenti, servizi e appalti pubblici

Art. 26 Investimenti 1. Le Parti promuovono sul loro territorio condizioni stabili, eque e trasparenti nei confronti degli investitori delle altre Parti che effettuano o cercano di effettuare investimenti nel loro territorio. 2. Le Parti autorizzano gli investimenti degli investitori delle altre Parti conforme- mente alle proprie leggi e ai propri regolamenti. Riconoscono che è inopportuno favorire gli investimenti allentando le norme relative a salute, sicurezza o ambiente. 3. Le Parti riconoscono l’importanza di promuovere flussi di investimento e tecno- logia quale mezzo per favorire la crescita e lo sviluppo economici. La cooperazione in tal senso può includere: (a) mezzi atti a identificare possibilità d’investimento e canali d’informazione riguardanti la regolamentazione in materia di investimenti; (b) lo scambio di informazioni su misure di promozione degli investimenti all’estero; e (c) la promozione di un quadro giuridico che contribuisca ad aumentare i flussi di investimento. 4. Le Parti affermano la loro volontà di riesaminare questioni legate agli investi- menti nel Comitato misto entro un termine massimo di cinque anni a decorrere

27 RS 0.632.20, Allegato 1C

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dall’entrata in vigore del presente Accordo, compreso il diritto di stabilimento degli investitori di una Parte nel territorio di un’altra Parte.

5. La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Bosnia ed Erzegovina, dall’altra, rinunciano ad adottare misure arbitrarie o discriminatorie per quanto concerne gli investimenti degli inve- stitori di un’altra Parte menzionata nel presente paragrafo e osservano gli obblighi assunti in relazione a determinati investimenti da un investitore di un’altra Parte menzionata nel presente paragrafo.

Art. 27 Scambio di servizi 1. Le Parti perseguono una graduale liberalizzazione e un’apertura dei loro mercati per gli scambi di servizi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo generale dell’OMC sugli scambi di servizi28 (di seguito denominato «GATS»).

2. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi

vantaggi supplementari in merito all’accesso ai suoi mercati di servizi, essa accetterà di avviare consultazioni per estendere tali vantaggi a un’altra Parte su base reci- proca. 3. Le Parti si impegnano a riesaminare i paragrafi 1 e 2 al fine di istituire un accordo per la liberalizzazione degli scambi di servizi tra di esse conformemente all’arti- colo V del GATS.

Art. 28 Appalti pubblici 1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca delle loro leggi e dei loro rego- lamenti in materia di appalti pubblici al fine di garantire la progressiva liberalizza- zione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici su una base non discriminatoria e reciproca. 2. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, decisioni amministrative di applicazione generale, nonché i rispet- tivi accordi internazionali che possono incidere sui loro mercati degli appalti pubbli- ci. Ciascuna Parte risponde senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, trasmette a un’altra Parte le informazioni relative a tali questioni.

3. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi

vantaggi supplementari in merito all’accesso ai suoi mercati degli appalti pubblici, essa accetterà di avviare negoziati per estendere tali vantaggi a un’altra Parte su base reciproca.

28 RS 0.632.20, Allegato 1.B

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Capitolo 5 Pagamenti e movimenti di capitali

Art. 29 Pagamenti per transazioni correnti Fatte salve le disposizioni dell’articolo 31, le Parti si impegnano a consentire che tutti i pagamenti per transazioni correnti siano effettuati in una valuta liberamente convertibile.

Art. 30 Movimenti di capitali 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 31, le Parti garantiscono che il capitale per gli investimenti effettuati in società costituite conformemente alle rispettive leggi, tutti i redditi da essi derivanti e gli importi risultanti da liquidazioni di inve- stimenti siano liberamente trasferibili. 2. Le Parti tengono consultazioni al fine di agevolare i movimenti di capitali tra gli Stati AELS e la Bosnia ed Erzegovina e di ottenere la loro completa liberalizzazione non appena la situazione lo consenta.

Art. 31 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti Se uno Stato dell’AELS o la Bosnia ed Erzegovina versa o rischia di incorrere in serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti, lo Stato dell’AELS interessato o la Bosnia ed Erzegovina può, conformemente alle condizioni poste nel quadro del GATT 199429 e del GATS30 e negli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale31, adottare misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali se tali misure sono strettamente necessarie. Tali misure si applicano su base temporanea, equa e non discriminatoria. Lo Stato dell’AELS interessato o la Bosnia ed Erzegovina, a seconda dei casi, informa senza indugio le altre Parti di tali misure e definisce il prima possibile un calendario per la loro elimi- nazione.

Art. 32 Eccezioni I diritti e gli obblighi delle Parti risultanti dal presente capitolo in merito alle ecce- zioni generali e alle eccezioni in materia di sicurezza sono retti, mutatis mutandis, dall’articolo 24 del presente Accordo nonché dalle lettere (a)–(c) dell’articolo XIVbis paragrafo 1 del GATS32, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

29 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

30 RS 0.632.20, Allegato 1.B

31 RS 0.979.1

32 RS 0.632.20, Allegato 1.B

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Capitolo 6 Commercio e sviluppo sostenibile

Art. 33 Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull’ambiente uma-

no, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, l’Agenda 21 del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione dell’OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, il Piano di implementazione di Johan- nesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione ministeriale del Consi- glio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti, e infine la Dichiarazione dell’OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta. 2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la prote- zione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo soste- nibile.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio

internazionale in modo da contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, inte- grando e attuando quest’ultimo nelle loro relazioni commerciali.

Art. 34 Campo d’applicazione Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, quest’ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che riguardano questioni ambientali e questioni legate all’occupazione33 in relazione al commercio e agli investimenti.

Art. 35 Diritto di regolamentare e livelli di protezione 1. Riconoscendo il diritto di ciascuna Parte, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, ogni Parte si adopera per garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche incoraggino e promuovano livelli elevati di protezione ambientale e del lavoro, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 37 e 38, sforzan- dosi nel contempo di sviluppare ulteriormente i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi e politiche. 2. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure di prote- zione ambientale e del lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, l’importanza che rivestono le informazioni scientifiche, tecniche e di altra natura, nonché le norme, i principi e le linee guida internazionali rilevanti.

33 Nel presente capitolo il riferimento al lavoro include le questioni attinenti all’Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall’OIL.

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Art. 36 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o norme 1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare in modo efficace le proprie leggi, regola- mentazioni o norme ambientali e del lavoro in modo da non incidere sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.

2. Conformemente all’articolo 35, ogni Parte si impegna:

(a) a non indebolire o ridurre il livello di protezione ambientale o del lavoro, garantito dalle sue leggi, regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre investimenti di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo terri- torio; o (b) a non rinunciare o altrimenti derogare oppure offrire di rinunciare o di altri- menti derogare a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre inve- stimenti di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo com- merciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.

Art. 37 Norme e accordi internazionali sul lavoro 1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL34 e dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fonda- mentali, ossia: (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contratta- zione collettiva; (b) l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; (c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione. 2. Le Parti riaffermano l’impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupa- zione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di promuove- re lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. 3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costan- temente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre convenzioni classificate dall’OIL come convenzioni «aggiornate».

34 RS 0.820.1

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4. La violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo. Le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

Art. 38 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali Le Parti riaffermano il loro impegno per un’integrazione effettiva nelle loro leggi e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie nonché per un’adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all’articolo 33.

Art. 39 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il

commercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all’ambiente, compresi le tecnologie ambientali, l’energia rinnovabile sostenibile, le merci e i servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari.

2. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il

commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi forniti nell’ambito di programmi a favore del commercio equo ed etico. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le Parti convengono di scambiarsi opinioni e conside- rare la possibilità di cooperare in tale ambito, congiuntamente o bilateralmente. 4. Le Parti agevolano, ove opportuno, la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla prote- zione ambientale.

Art. 40 Cooperazione nel contesto di consessi internazionali Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell’ambito di consessi bilaterali, regionali e multilate- rali rilevanti a cui partecipano.

Art. 41 Attuazione e consultazioni

1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di

contatto ai fini dell’applicazione del presente capitolo. 2. Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può chiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qual- siasi questione che rientra nel presente capitolo. Le Parti si adoperano per giungere a una risoluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Le Parti possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o organismi interna- zionali.

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3. Quando una Parte ritiene che una misura di un’altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo, può ricorrere a consultazioni conforme- mente all’articolo 44 paragrafi 1–3.

Art. 42 Riesame Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conse- guiti nella realizzazione degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali in materia nell’ottica di individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

Capitolo 7 Disposizioni istituzionali

Art. 43 Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Bosnia ed Erzegovina. Esso si

compone di rappresentanti delle Parti ed è presieduto da alti funzionari.

2. Il Comitato misto svolge le seguenti funzioni:

(a) sorveglia e verifica l’attuazione del presente Accordo, in particolare esami- nando in modo esaustivo l’applicazione delle sue disposizioni e tenendo debitamente conto delle clausole di riesame previste nel presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive del commercio tra gli Stati dell’AELS e la Bosnia ed Erzegovina; (c) segue lo sviluppo del presente Accordo; (d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono insorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo; e (f) esamina ogni altra questione che potrebbe turbare il funzionamento del pre- sente Accordo. 3. Il Comitato misto può decidere l’istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro operano su mandato del Comitato misto. 4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Negli altri casi, può formulare raccomandazioni.

5. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni su base consen-

suale. 6. Il Comitato misto si riunisce di comune accordo in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente

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da uno Stato dell’AELS e dalla Bosnia ed Erzegovina. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. 7. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una sessione straordinaria del Comitato misto. Tale riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

8. Il Comitato misto può decidere di emendare gli Allegati e il Protocollo sulle

regole d’origine del presente Accordo, comprese le relative appendici. Conforme- mente al paragrafo 9, il Comitato misto può fissare la data dell’entrata in vigore di tali decisioni.

9. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una

decisione subordinata all’adempimento di disposizioni costituzionali, la decisione entra in vigore il giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento delle proprie procedure nazionali, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure nazionali, a condizione che la Bosnia ed Erzegovina figuri tra queste. Una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comi- tato misto fino a quando la decisione non entra in vigore per la stessa Parte, confor- memente alle sue disposizioni costituzionali.

Capitolo 8 Composizione delle controversie

Art. 44 Consultazioni 1. Nel caso di divergenze d’interpretazione, attuazione e applicazione del presente Accordo, le Parti intraprendono mediante la cooperazione e le consultazioni ogni sforzo possibile per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. 2. Ciascuna Parte può chiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte in merito a qualsiasi misura attuale o proposta o qualsiasi altra questione che essa ritiene possa interessare il funzionamento del presente Accordo. La Parte richiedente lo notifica nel contempo per scritto alle altre Parti e fornisce loro tutte le informazioni rilevanti. 3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una delle Parti entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile. 4. Se la Parte a cui è rivolta la richiesta di cui al paragrafo 2 non risponde entro dieci giorni o non procede alle consultazioni entro 20 giorni dalla data di ricevimen- to della domanda, la Parte richiedente è autorizzata a chiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all’articolo 45.

Art. 45 Arbitrato 1. Se le controversie tra le Parti in merito all’interpretazione dei diritti e degli obbli- ghi secondo il presente Accordo non sono state risolte tramite consultazioni dirette o

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in seno al Comitato misto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di consultazioni, la Parte attrice può promuovere una procedura d’arbitrato mediante domanda scritta alla Parte convenuta. Una copia della domanda è trasmessa a tutte le altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia. 2. Se più di una Parte ricorre a una procedura d’arbitrato per la stessa questione o se l’azione è rivolta contro più di una Parte, si istituisce possibilmente un tribunale arbitrale unico per esaminare tali controversie35. 3. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una domanda scritta alle Parti in causa, a presentare le sue osservazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

4. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri, nominati conformemente alle

norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati36 della Corte permanente di arbitrato, in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «norme opzio- nali»). Se un membro del tribunale arbitrale non partecipa all’arbitrato, gli altri membri possono, salvo altrimenti richiesto da una Parte in causa, continuare discre- zionalmente l’arbitrato e pronunciare qualsiasi sentenza nonostante l’assenza di tale membro. 5. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta l’istitu- zione dello stesso alla luce delle disposizioni del presente Accordo, applicate e interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti in causa. Le decisioni del tribunale arbitrale sono rese pubbliche, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa. 6. La lingua usata durante le procedure è l’inglese. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa. Ciascuna Parte tratta in modo confidenziale le informazioni trasmesse da qualsiasi altra Parte al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali da tale altra Parte. 7. Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame. 8. La decisione del tribunale arbitrale è pronunciata entro 180 giorni dalla data in cui è stato nominato il presidente del tribunale. Questo periodo può essere prolun- gato di 90 giorni al massimo se le Parti in causa si accordano in questi termini.

9. Le spese del tribunale arbitrale, compresa la remunerazione dei suoi membri,

sono sostenute equamente dalle Parti in causa. Ciascuna Parte sostiene i propri costi d’arbitrato, in particolare per la sua rappresentanza, le sue prove testimoniali, com- prese le perizie e consulenze tecniche e le dichiarazioni fornite al tribunale arbitrale. 10. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, si applicano le norme opzionali.

35 Ai fini del presente capitolo, i termini «Parte» e «Parte in causa» sono usati a prescindere dal fatto che in una controversia siano coinvolte due o più Parti. 36 RS 0.193.212

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11. Le controversie riguardanti la medesima questione derivanti sia dal presente

Accordo sia dall’Accordo OMC possono essere risolte in un foro o nell’altro, in base alla decisione della Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo. Ai fini del presente para- grafo, le procedure di composizione delle controversie nel quadro dell’Accordo OMC o del presente Accordo sono ritenute avviate se una Parte ha chiesto l’istitu- zione di un tribunale arbitrale. Prima di avviare una procedura di composizione delle controversie nel quadro dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie dell’OMC37 contro un’altra Parte riguardo a una questione che rientra contemporaneamente nel campo d’applicazione del presente Accordo e dell’Accordo OMC, la Parte interessata informa tutte le altre Parti in merito alla propria intenzione.

Art. 46 Attuazione della decisione 1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitra- le. Se ciò non è possibile, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di un tale accordo, entro 30 giorni dalla data della decisione, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario, entro 10 giorni dalla scadenza di questo periodo, di fissare un termine ragionevole. 2. La Parte interessata notifica per scritto all’altra Parte in causa la misura adottata al fine di attuare la sentenza. 3. Se la Parte interessata non si conforma alla decisione entro un termine ragione- vole e le Parti in causa non hanno concordato alcuna compensazione, l’altra Parte in causa, finché la decisione non sia stata adeguatamente attuata o la controversia non sia stata altrimenti risolta, previa notifica con 30 giorni di anticipo, può sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli pregiudicati dalla misura considerata lesiva del presente Accor- do dal tribunale arbitrale. 4. Qualsiasi controversia riguardante l’attuazione della decisione o la sospensione notificata deve essere risolta dal tribunale arbitrale originario, su richiesta dell’una o dell’altra Parte in causa, prima che si possa applicare la sospensione di vantaggi. Il tribunale arbitrale può quindi pronunciarsi sulla compatibilità con la decisione di tutte le misure di attuazione adottate dopo la sospensione dei vantaggi e stabilire se la sospensione dei vantaggi dovrà essere revocata o modificata. Il tribunale arbitrale si pronuncia ai sensi del presente paragrafo entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

37 RS 0.632.20, Allegato 2

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Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 47 Adempimento degli obblighi Le Parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i loro obblighi derivanti dal presente Accordo.

Art. 48 Allegati e protocolli Gli allegati e il Protocollo sulle regole d’origine del presente Accordo, unitamente alle relative appendici, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 49 Clausola evolutiva Le Parti si impegnano a riesaminare il presente Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali, in particolare nel quadro dell’OMC, e a esaminare in tale ambito e alla luce di ogni fattore rilevante la pos- sibilità di sviluppare e di approfondire la loro cooperazione ai sensi del presente Accordo e di estenderla ai settori che non vi sono contemplati. Il Comitato misto esamina a intervalli regolari questa possibilità e, ove opportuno, formula raccoman- dazioni alle Parti, in particolare al fine di incoraggiare l’avvio di negoziati.

Art. 50 Emendamenti

1. Le Parti possono convenire emendamenti al presente Accordo. Gli emendamenti

al presente Accordo diversi da quelli di cui al paragrafo 8 dell’articolo 43 sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione. Se le Parti non deci- dono altrimenti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 2. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 51 Adesione 1. Qualsiasi Stato che diventi membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, previa approvazione del Comitato misto, a condi- zioni e modalità da convenire tra le Parti. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario. 2. Per gli Stati che decidono di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all’approvazione dei termini di adesione da parte delle Parti esistenti, se quest’ultima ha luogo successivamente.

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Art. 52 Recesso ed estinzione

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta

indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Deposi- tario riceve la notifica. 2. Se la Bosnia ed Erzegovina recede, il presente Accordo si estingue quando il suo recesso diventa effettivo.

3. Qualsiasi Stato dell’AELS che recede dalla Convenzione istitutiva dell’Asso-

ciazione europea di libero scambio38 cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il recesso diviene effettivo.

Art. 53 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo sottostà alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione secondo le disposizioni costituzionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accetta- zione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 2. Il presente Accordo entra in vigore, per le Parti che hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o hanno notificato l’applicazione provvisoria al Depositario, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o della notifica dell’applicazione provvisoria, a condizione che tra queste figurino almeno uno Stato dell’AELS e la Bosnia ed Erzegovina.

3. Se uno Stato dell’AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o

approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 4. Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, ogni Stato dell’AELS o la Bosnia ed Erzegovina può applicare provvisoriamente il presente Accordo in attesa di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di tale Parte. L’applicazione prov- visoria del presente Accordo deve essere notificata al Depositario.

Art. 54 Depositario Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Trondheim il 24 giugno 2013 in un unico esemplare in lingua inglese. Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

38 RS 0.632.31

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Preambolo Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Obiettivi Art. 2 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo Art. 3 Rapporto con altri accordi internazionali Art. 4 Applicazione territoriale Art. 5 Governi centrali, regionali e locali Art. 6 Trasparenza Capitolo 2: Scambi di merci Art. 7 Campo d’applicazione Art. 8 Regole d’origine e cooperazione amministrativa Art. 9 Dazi doganali Art. 10 Dazi di base Art. 11 Restrizioni quantitative Art. 12 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali Art. 13 Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 14 Regolamenti tecnici Art. 15 Agevolazione degli scambi Art. 16 Sottocomitato per le regole d’origine, le procedure doganali e l’agevolazione degli scambi Art. 17 Imprese commerciali di Stato Art. 18 Regole di concorrenza tra imprese Art. 19 Sovvenzioni e misure compensative Art. 20 Antidumping Art. 21 Misure di salvaguardia globali Art. 22 Misure di salvaguardia bilaterali Art. 23 Clausola di penuria Art. 24 Eccezioni Capitolo 3: Protezione della proprietà intellettuale Art. 25 Protezione della proprietà intellettuale Capitolo 4: Investimenti, servizi e appalti pubblici Art. 26 Investimenti Art. 27 Scambio di servizi Art. 28 Appalti pubblici Capitolo 5: Pagamenti e movimenti di capitale Art. 29 Pagamenti per transazioni correnti Art. 30 Movimenti di capitali Art. 31 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti Art. 32 Eccezioni

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Capitolo 6: Commercio e sviluppo sostenibile Art. 33 Contesto e obiettivi Art. 34 Campo d’applicazione Art. 35 Diritto di regolamentare e livelli di protezione Art. 36 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o standard Art. 37 Norme e accordi internazionali sul lavoro Art. 38 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali Art. 39 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile Art. 40 Cooperazione nel contesto di consessi internazionali Art. 41 Attuazione e consultazioni Art. 42 Riesame Capitolo 7: Disposizioni istituzionali Art. 43 Comitato misto Capitolo 8: Composizione delle controversie Art. 44 Consultazioni Art. 45 Arbitrato Art. 46 Attuazione della decisione Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 47 Adempimento degli obblighi Art. 48 Allegati e protocolli Art. 49 Clausola evolutiva Art. 50 Emendamenti Art. 51 Adesione Art. 52 Recesso ed estinzione Art. 53 Entrata in vigore Art. 54 Depositario

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Lista degli allegati39 Annex I Referred to in Subparagraph 1 (a) of Article 7 – Excluded Products Annex II Referred to in Subparagraph 1 (b) of Article 7 – Processed Agricultural Products Table 1 to Annex II Tariff Concessions by the EFTA States Table 2 to Annex II Tariff Concessions by Bosnia and Herzegovina Annex III Referred to in Subparagraph 1 (c) of Article 7– Fish and Other Marine Products Annex IV Referred to in Paragraph 1 of Article 9 – Tariff Dismantling on Indu- strial Products Annex V Referred to in Article 15 – Trade Facilitation Annex VI Referred to in Article 16 – Mandate of the Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation Annex VII Referred to in Article 25 – Protection of Intellectual Property Annex VIII Transitional Arrangement Protocol on Rules of Referred to in Article 8 – Definition of the Concept of «Originating Origin Products» and Methods of Administrative Cooperation Appendix 1 to the Protocol Introductory Notes to the List in on Rules of Origin Appendix 2 Appendix 2 to the Protocol List of working or processing requi- on Rules of Origin red to be carried out on non-origi- nating materials in order that the product manufactured can obtain originating status Appendix 3A to the Protocol Specimens of movement certificate on Rules of Origin EUR.1 and application for a move- ment certificate EUR.1 Appendix 3B to the Protocol Specimens of movement certificate on Rules of Origin EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MED Appendix 4A to the Protocol Text of the Invoice Declaration on Rules of Origin Appendix 4B to the Protocol Text of the Invoice Declaration on Rules of Origin EUR-MED Appendix 5 to the Protocol List of Countries or Territories on Rules of Origin participating in the Euro- Mediterranean Partnership based on the Barcelona Declaration

39 Questi allegati sono disponibili soltanto in inglese e possono essere consultati sul sito Internet dell’AELS, all’indirizzo seguente: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/bosnia-and-herzegovina.aspx

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Campo d’applicazione il 10 dicembre 2014 Stati parte Ratifica Entrata in vigore

Bosnia ed Erzegovina 17 ottobre 2014 1° gennaio 2015 Islanda 7 luglio 2014 1° gennaio 2015 Liechtenstein 30 aprile 2014 1° gennaio 2015 Norvegia 6 giugno 2014 1° gennaio 2015 Svizzera 7 aprile 2014 1° gennaio 2015

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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