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AS 2016 1479

AS 2016 1479

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Modifica del 18 maggio 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 novembre 20151 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:

3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rilascia l’autorizzazione per i beni di cui al capoverso 2 e all’allegato 2 parte 1 e per i servizi connessi procedendo secondo l’articolo 16 dell’ordinanza del 25 giugno 19972 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), se: a. sono soddisfatti i requisiti previsti dalle direttive del 13 novembre 2013, rispettivamente di giugno 2013 del Gruppo dei fornitori nucleari (NSG) 3; b. l’Iran ha concesso per ogni bene fornito i diritti per la verifica dell’impiego finale e del luogo dell’impiego finale e tali diritti possono essere esercitati in modo efficace; c. le attività sono conciliabili con il JCPOA. 3bis La SECO rilascia l’autorizzazione per i beni di cui all’allegato 2 parte 2 e per i servizi connessi se non vi è motivo di ritenere che l’attività possa contribuire total- mente o in parte alle attività dell’Iran nel campo dell’arricchimento di uranio, del ritrattamento di combustibili nucleari e dell’acqua pesante o ad altre attività in ambito nucleare non conciliabili con il JCPOA. 3ter L’obbligo di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi relativi a beni per i quali la SECO ha rilasciato un’autorizzazione secondo il capoverso 3bis.