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AS 2016 1505

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio

Abrogazione del 25 maggio 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Articolo unico L’ordinanza del 19 gennaio 20051 che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio è abrogata con effetto dal 25 maggio 2016 alle ore 18.002.

25 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RU 2005 699, 2013 255, 2016 671 2 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2016-1217 1505

Provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio. O RU 2016

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