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AS 2016 1941

Ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile

Ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile

Modifica del 3 giugno 2016

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 15 aprile 20041 sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile è modificata come segue:

Art. 3, rubrica e cpv. 3 Vitto

3 Abrogato

Art. 4 Abrogato

Art. 5 cpv. 1 Abrogato

Art. 7a Disposizione transitoria della modifica del 3 giugno 2016 1 Alle persone soggette al servizio civile che seguono la giornata d’introduzione predisposta dall’organo d’esecuzione secondo il diritto anteriore, si applica l’arti- colo 3 capoverso 3 del diritto anteriore. 2 Per gli impieghi concordati prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016, le prestazioni in denaro per l’utilizzazione dell’alloggio privato e per il tragitto quotidiano per recarsi al lavoro sono disciplinate dal diritto anteriore.

1 RS 824.11

2016-0481 1941

Prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile. RU 2016 O del DEFR

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

3 giugno 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

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