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AS 2016 2117

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del 3 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:

Art. 7 Coltelli e pugnali (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm)

1 I coltelli sono considerati armi se:

a. hanno una lama a molla o altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano; b. la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e c. la lama ha una lunghezza superiore a 5 cm. 2 I coltelli a farfalla sono considerati armi se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. 3 I coltelli da lancio e i pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita, simmetrica e di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm.

Art. 26 cpv. 1 lett. f 1 Sono vietati l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e l’introduzione nel territorio svizzero dei seguenti tipi di munizione: f. le munizioni per armi da pugno con effetto deformante o elevata capacità di penetrazione di cui all’articolo 27.

1 RS 514.541

2015-2775 2117

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Art. 27, rubrica e cpv. 2 Munizioni per armi da pugno con effetto deformante o elevata capacità di penetrazione (art. 6 LArm) 2 Per munizioni per armi da pugno con elevata capacità di penetrazione si intendono le munizioni i cui proiettili perforano una piastra balistica della classe di protezione 4 a seguito di un tiro effettuato verticalmente da una distanza di almeno 5 metri e di al massimo 10 metri. L’Ufficio centrale Armi emana una direttiva tecnica relativa all’esame dell’accresciuta capacità di penetrazione di proiettili sparati da armi a canna corta.

Art. 30, rubrica, e cpv. 4–6 Contabilità e comunicazione (art. 21 e 24 cpv. 4 LArm) 4 Entro la fine di gennaio di ogni anno, i titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare all’Ufficio centrale Armi le armi, le parti essenziali di armi e le munizioni che hanno introdotto a titolo professionale nel territorio svizzero nel corso dell’anno civile precedente. 5 La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti: la quantità, il fabbrican- te, la designazione, il calibro, il numero delle armi e il Paese d’origine della fornitura in questione. 6 L’Ufficio centrale Armi allestisce un modulo elettronico per effettuare la comuni- cazione.

Art. 39, rubrica, e cpv. 1 lett. a e b Autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale (art. 25 cpv. 1 e 2bis LArm) 1 La domanda di autorizzazione per l’introduzione a titolo non professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti: a. l’originale del permesso d’acquisto di armi rilasciato dalla competente auto- rità cantonale se per l’oggetto da introdurre nel territorio svizzero è necessa- rio tale permesso; b. un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda se si tratta di armi o di loro parti essenziali di cui all’articolo 10 capoverso 1 LArm oppure di munizioni o elementi di munizioni;

Art. 41 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.

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Art. 42, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e lett. e Le seguenti categorie di persone non necessitano di alcuna autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero: e. i membri di autorità di polizia estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali.

Art. 44 cpv. 3 e 4

3 L’Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se:

a. è garantito il trasporto sicuro; b. il richiedente presenta un’attestazione ufficiale del Paese di destinazione se- condo cui il destinatario finale è legittimato al possesso degli oggetti in que- stione; e c. il destinatario finale allega, per gli oggetti destinati all’esportazione che necessitano di un permesso d’acquisto di armi, la copia del permesso d’acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale oppure, per le armi o le parti essenziali di armi di cui all’articolo 10 LArm, la copia del contratto ai sensi dell’articolo 11 LArm. 4 Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi per essere recapitati a una persona autorizzata al commercio di armi nel luogo di desti- nazione, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere d ed e, nonché gli allegati di cui al capoverso 3 lettera c non sono necessari.

Art. 52 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste (art. 12 cpv. 3, 15 cpv. 1, 28 cpv. 1, 34 cpv. 1, 35 cpv. 1, 36 cpv. 1, 37 cpv. 1, 38 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44 cpv. 1, 46 cpv. 2 e 48 cpv. 1), nonché un modello di contratto per l’alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d’acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il modello di contratto possono essere richiesti all’autorità cantonale competente.

Art. 54 cpv. 1 e 2

1 Se l’oggetto sequestrato conformemente all’articolo 31 LArm è realizzabile,

l’autorità competente può disporne liberamente. 2 Se l’oggetto non è realizzabile, l’autorità competente può custodirlo, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia giudiziaria o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico.

Art. 55 Tariffe (art. 32 LArm)

Per le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni, per la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati, nonché per

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le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione degli oggetti di cui all’articolo 4 LArm si applicano gli emolumenti secondo l’allegato 1.

Art. 58 lett. l L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti: l. mette a disposizione delle autorità cantonali competenti, sotto forma elettro- nica, i moduli previsti dalla legge.

Art. 60 cpv. 1 lett. a

1 Come generalità figurano:

a. nella DEWA, nella DEWS, nella DEBBWA, nell’ASWA, nei sistemi d’informazione elettronici sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco e nel sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nasci- ta, l’indirizzo e la cittadinanza;

Art. 61 Diritti d’accesso (art. 32c LArm) 1 Ai fini dell’esecuzione della legislazione sulle armi, le seguenti autorità possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DARUE, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo: a. fedpol; b. le autorità cantonali di polizia; c. le autorità doganali. 2 Inoltre le autorità seguenti possono accedere ai dati della DEBBWA per mezzo di una procedura di richiamo: a. la Base logistica dell’esercito; b. l’Ufficio dell’uditore in capo; c. lo Stato maggiore di condotta dell’esercito; d. la Sicurezza militare; e. la Protezione delle informazioni e delle opere; f. i comandi di circondario cantonali. 3 La Polizia giudiziaria federale e la Cooperazione internazionale di polizia di fedpol possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adem- piere i propri compiti sanciti dalla legge federale del 7 ottobre 19942 sugli Uffici

2 RS 360

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centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, dal Codice di procedura penale 3 e dalla legge federale del 23 dicembre 20114 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni. 4 Le autorità di perseguimento penale cantonali possono essere autorizzate ad acce- dere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dal Codice di procedura penale.

5 Ai dati della DEWS può accedere unicamente l’Ufficio centrale Armi.

6 I dettagli dei diritti d’accesso sono disciplinati nell’allegato 3.

Art. 62 Utilizzo del sistema di gestione delle identità della Confederazione (art. 32c cpv. 7 LArm) 1 Ai fini del controllo dell’accesso al sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco, è possibile utilizzare il sistema di ge- stione delle identità della Confederazione. Quest’ultimo permette di accertare l’identità degli utenti e di comunicare il nome dell’utente, l’indirizzo di posta elet- tronica e gli identificatori locali. 2 Ai fini della gestione puntuale dell’accesso, l’Organo direzione informatica della Confederazione può comunicare regolarmente, per ogni utente, al sistema d’infor- mazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco i dati relativi al nome, la sigla, gli identificatori locali, l’indirizzo di posta elettronica, i dati relativi all’indirizzo, nonché all’impiego, alla funzione e al ruolo tratti dal sistema di gestione delle identità della Confederazione.

Art. 66, rubrica e cpv. 2 Durata della conservazione dei dati (art. 32c cpv. 8 LArm) 2 I dati del sistema d’informazione elettronico sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco sono conservati per almeno 30 anni. La cancellazione dei dati dal sistema d’informazione elettronico comporta anche la cancellazione dei dati dal sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco.

3 RS 312.0 4 RS 312.2

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Art. 68, rubrica, nonché cpv. 2–4 Comunicazioni delle autorità cantonali all’Ufficio centrale Armi (art. 30a, 31 cpv. 4 e 32k LArm) 2 L’autorità competente del Cantone di domicilio comunica all’Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l’autorizzazione oppure cui è stata confiscata l’arma: a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo, la cittadinanza e il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge fede- rale del 20 dicembre 19465 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti (numero d’assicurato AVS), nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell’autorizzazione o alla confisca dell’arma; b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell’arma, nonché la data dell’acquisto; c. la data della registrazione nella banca dati. 3 Comunica inoltre all’Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatiz- zata i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c relativi alle persone: a. senza permesso di domicilio che hanno acquistato in Svizzera un’arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita; b. con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un’arma da fuoco, una parte essenziale di arma o una parte di arma apposi- tamente costruita.

4 Attuale cpv. 3

Art. 69, frase introduttiva e lett. a Al proscioglimento dell’obbligo militare, la Base logistica dell’esercito comunica all’Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone che hanno ricevuto in proprietà un’arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita, cui l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure cui non è stata consegna- ta alcuna arma personale o in prestito: a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e il numero d’assicurato AVS, nonché le circostanze che hanno portato al riti- ro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell’arma;

Art. 70 Comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi (art. 32c cpv. 4 e 5 LArm) 1 L’Ufficio centrale Armi comunica alla Base logistica dell’esercito e allo Stato maggiore di condotta dell’esercito per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l’autorizzazione oppure cui è stata sequestrata l’arma:

5 RS 831.10

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a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e il numero d’assicurato AVS, nonché le circostanze che hanno portato al ri- fiuto o alla revoca dell’autorizzazione o al sequestro dell’arma; b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell’arma, nonché la data dell’alienazione; c. la data della registrazione nella banca dati.

2 Comunica all’autorità competente del Cantone di domicilio per mezzo di una

procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito: a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e il numero d’assicurato AVS, nonché le circostanze che hanno portato al riti- ro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell’arma; b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell’arma, nonché la data dell’alienazione; c. la data della registrazione nella banca dati.

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 55)

Emolumenti

Frase introduttiva, lett. j frase introduttiva, n. 2 e 3, nonché lett. z e z bis Per le pratiche relative a domande d’autorizzazione, per la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati, nonché per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente sono riscossi i seguenti emolumenti: Fr.

… j. custodia di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente: …

2. per oggetto pericoloso portato abusivamente 100.—

L’attuale numero 2 diventa il numero 3 z. aggiunta nella carta europea d’arma da fuoco 50.— zbis. misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realiz- max. zazione di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente 150.—

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Allegato 3 (art. 61 cpv. 6)

Diritti d’accesso A = consultare B = trattare vuoto = nessun accesso

Autorità federali Stato maggiore fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Consulente per la A A A A A A A protezione dei dati

Servizi fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Ufficio centrale Armi B B B B B B A

Fornitori di servizi informatici fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Responsabile di A A A A A A A progetto e amministra- tore di sistema

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Polizia giudiziaria federale DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Divisione Indagini A A A A A Interventi speciali

Cooperazione internazionale di polizia DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Centrale operativa A A A A A

Amministrazione federale delle dogane DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Corpo delle guardie di A A A A A confine Sezione antifrode A A A A doganale

DDPS DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Base logistica A A A dell’esercito Stato maggiore di A A A condotta dell’esercito Protezione delle A A A informazioni e delle opere

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Autorità cantonali DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Comandi di circonda- A A A rio cantonali Autorità cantonali di A A A A A A polizia Uffici cantonali delle B B A A A A armi Pubblici ministeri A A A A A A

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