AS 2016 2267
Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Modifica del 22 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20131 che limita il numero di fornitori di prestazioni auto- rizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Sono escluse dalla limitazione ai sensi del capoverso 1 le persone di cui all’arti- colo 55a capoverso 2 LAMal e alle disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 20162 della LAMal.
Art. 7 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3, nonché 3 lett. a
1 I Cantoni annunciano:
b. agli assicuratori:
2. l’identità dei medici che continuano a esercitare negli istituti ai sensi
dell’articolo 36a LAMal in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 20163 della LAMal,
3. se si avvalgono della competenza prevista nell’articolo 2 capoverso 1,
l’identità dei medici che continuano a esercitare nel settore ambulato- riale degli ospedali in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2016 della LAMal. 3 Se il Cantone si avvale della competenza prevista nell’articolo 2 capoverso 1, gli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal gli annunciano:
1 RS 832.103 2 RU 2016 2265 3 RU 2016 2265
2016-1107 2267
Limitazione del numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare RU 2016 a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. O
a. entro il termine di un mese dopo l’entrata in vigore del disciplinamento cantonale, l’identità dei medici che continuano a esercitare nel loro settore ambulatoriale in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2016 della LAMal, i campi di specializzazione secondo l’allegato 1 in cui tali medici esercitano nonché il tasso di occupa- zione per il settore ambulatoriale;
Art. 8 cpv. 2 2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2019.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.
22 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr