AS 2016 2347
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 10 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP); visto l’articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio (LFLP); visti gli articoli 124 capoverso 3 e 124a capoverso 3 del Codice civile (CC)4,
Art. 15a Determinazione e comunicazione dell’avere di vecchiaia (art. 15 LPP) 1 L’istituto di previdenza o di libero passaggio determina la quota dell’avere di vecchiaia: a. sull’intero avere di previdenza di un assicurato depositato presso l’istituto; b. sull’importo del prelievo anticipato di cui all’articolo 30c LPP; c. sulle prestazioni d’uscita e sulle parti di rendita trasferite nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 22 LFLP.
2 Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo
istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto di previdenza o di
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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2016
libero passaggio comunica al nuovo istituto i dati di cui al capoverso 1. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.
Art. 15b Fissazione dell’avere di vecchiaia (art. 15 cpv. 4 LPP) 1 Se l’avere di vecchiaia non può essere accertato, è ritenuto tale l’importo massimo che l’assicurato avrebbe potuto raggiungere in base alle disposizioni minime legali fino al momento della fissazione, ma al massimo fino a concorrenza dell’avere di previdenza effettivamente disponibile presso l’istituto di previdenza o di libero passaggio. 2 L’avere di vecchiaia non può essere accertato se i precedenti istituti e il nuovo istituto non dispongono dei dati necessari.
Art. 16 Interessi, proventi e perdite (art. 15 LPP; art. 18 LFLP)
1 Nella remunerazione di un istituto di previdenza, sono considerati elementi
dell’avere di vecchiaia gli interessi calcolati secondo il saggio minimo d’interesse di cui all’articolo 12. 2 Nella remunerazione di un istituto di libero passaggio, gli interessi sono accreditati
all’avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza in modo proporzionale. I proventi e le perdite derivanti dal risparmio in titoli di cui all’articolo 13 capoverso 5 dell’ordinanza del 3 ottobre 19945 sul libero passaggio (OLP) sono ripartiti pari- menti in modo proporzionale sull’avere di vecchiaia e sul rimanente avere di previ- denza.
Art. 19 Adeguamento della rendita d’invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5 LPP) 1 La rendita d’invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamen- to, è calcolata tenendo conto dell’avere di previdenza acquisito fino all’inizio del diritto alla rendita.
2 Essa può essere ridotta al massimo dell’importo di cui diminuirebbe se fosse
calcolata sulla base dell’avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d’uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d’invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d’uscita in rapporto alla prestazione d’uscita intera. 3 La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il
calcolo della rendita d’invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.
5 RS 831.425
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Art. 20 Diritto alle prestazioni per i superstiti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata (art. 19 cpv. 3 e 19a LPP)
1 Dopo la morte dell’ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla persona
vedova a condizione che: a. il matrimonio sia durato almeno dieci anni; e b. al momento del divorzio gli sia stata assegnata una rendita secondo gli arti- coli 124e capoverso 1 o 126 capoverso 1 CC. 2 In caso di morte dell’ex partner registrato, l’ex partner registrato superstite è equi-
parato alla persona vedova a condizione che: a. l’unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni; e b. al momento dello scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita secondo l’articolo 124e capoverso 1 CC o l’articolo 34 capoversi 2 e 3 della legge del 18 giugno 20046 sull’unione domestica registrata. 3 Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita. 4 Le prestazioni per i superstiti dell’istituto di previdenza possono essere ridotte se,
sommate alle prestazioni per i superstiti dell’AVS, superano le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata; la riduzione è limitata all’importo eccedente. A tale riguardo, le rendite per i superstiti dell’AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita d’invalidità dell’AI o a una rendita di vecchiaia dell’AVS.
Art. 24 cpv. 2ter 2ter Se una rendita d’invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo l’età di pensiona- mento stabilita dal regolamento, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un’eventuale riduzione della rendita d’invalidità del coniuge debitore.
Art. 25a Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità prima dell’età di pensionamento stabilita dal regolamento (art. 124 cpv. 3 CC; art. 34a LPP) 1 Se, a causa del concorso con prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, una rendita d’invalidità è stata ridotta, in caso di divorzio prima dell’età di pensionamento stabilita dal regolamento l’importo di cui all’articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.
6 RS 211.231
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2 Tale importo può tuttavia essere utilizzato per il conguaglio della previdenza
professionale se, in assenza di rendite per i figli, la rendita d’invalidità non è ridotta.
Art. 25b Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità dopo l’età di pensionamento stabilita dal regolamento (art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC; art. 34a LPP) 1 Se una rendita d’invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni,
in caso di divorzio dopo l’età di pensionamento stabilita dal regolamento, per deci- dere sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta. 2 Se la rendita d’invalidità ridotta corrisponde almeno alla parte di rendita assegnata
al coniuge creditore, tale parte di rendita è convertita conformemente all’articolo 124a capoverso 2 CC e versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza. 3 Se la rendita d’invalidità ridotta è inferiore alla parte di rendita assegnata al coniu-
ge creditore, si applica quanto segue: a. la rendita d’invalidità ridotta è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza; b. dopo la morte del coniuge debitore o appena la prestazione versata riesce a coprire la totalità delle pretese del coniuge creditore derivanti dal conguaglio della previdenza professionale, la parte di rendita assegnata al coniuge credi- tore è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza. Il momento determinante per tale conversio- ne è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; c. il coniuge debitore deve un’indennità adeguata (art. 124e cpv. 1 CC) per la parte delle pretese derivanti dal conguaglio della previdenza professionale che non può essere versata al coniuge creditore né trasferita nella sua previ- denza a causa della riduzione della rendita d’invalidità di cui alla lettera a.
4 Se una parte di rendita assegnata è oggetto di compensazione conformemente
all’articolo 124c CC, per l’applicazione dei capoversi 2 e 3 è determinante la diffe- renza tra le pretese reciproche dei coniugi.
Art. 27i cpv. 1, frase introduttiva e lett. a 1 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero
passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza conte- nenti informazioni importanti per l’esercizio dei diritti previdenziali degli assicurati, ossia: a. documenti concernenti l’avere di previdenza, compresi i dati relativi all’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15a capoverso 1;
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II Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016 I coniugi divorziati e gli ex partner di un’unione registrata cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia prima dell’entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2016 hanno diritto a prestazioni per i superstiti secondo il diritto previgente.
III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
10 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (cifra III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 3 ottobre 19947 sul libero passaggio
Ingresso visto l’articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio (LFLP); visto l’articolo 124a capoverso 3 del Codice civile (CC)9; visto l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 190810 sul contratto d’assicurazione (LCA),
Art. 2 Determinazione e comunicazione della prestazione d’uscita
1 Per gli assicurati che compiono il 50° anno di età o contraggono matrimonio o
un’unione domestica registrata, l’istituto di previdenza o di libero passaggio deter- mina la prestazione d’uscita acquisita fino a quel momento. 2 Per gli assicurati che si sono sposati prima del 1° gennaio 1995, esso determina la
prima prestazione d’uscita comunicata conformemente all’articolo 24 LFLP o dive- nuta esigibile a partire dal 1° gennaio 1995 e la data della comunicazione o dell’esigibilità. 3 Al momento del trasferimento della prestazione d’uscita a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto comunica a quello nuovo i dati di cui ai capoversi 1 e 2. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comu- nicarglieli.
Art. 16 cpv. 3 3 Se l’assicurato è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se l’assicurato non può procu- rarsi il consenso o quest’ultimo gli è negato, egli può rivolgersi al giudice civile.
Titolo prima dell’art. 19abis Concerne soltanto i testi tedesco e francese
7 RS 831.425 8 RS 831.42 9 RS 210 10 RS 221.229.1
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Art. 19abis, rubrica, nonché cpv. 1 e 4 Registro delle persone iscritte con averi di previdenza 1 L’Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale (registro) nel quale sono iscritte le persone con averi di previdenza, annunciate conformemente all’arti- colo 24a LFLP. 4 Nel registro è menzionato se l’istituto di previdenza o di libero passaggio sia ancora in grado o meno di stabilire un contatto con la persona annunciata.
Art. 19c Averi di previdenza dimenticati e averi di previdenza di persone irreperibili 1 Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati confor- memente all’articolo 24d capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiun- to l’età conferente il diritto alla rendita secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP11 e non hanno ancora fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vec- chiaia. 2 Sono considerati averi di previdenza di persone irreperibili gli averi di persone con cui l’istituto di previdenza o di libero passaggio non è più in grado di stabilire un contatto. 3 Quando effettuano l’annuncio di cui all’articolo 24a LFLP, gli istituti di previden-
za o di libero passaggio comunicano all’Ufficio centrale del 2° pilastro per quali persone fra quelle annunciate essi gestiscono un avere di previdenza di persone irreperibili.
Art. 19d Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari 1 L’Ufficio centrale del 2° pilastro comunica alle persone assicurate che ne fanno
richiesta quali istituti hanno annunciato di gestire nel dicembre dell’anno precedente un avere di previdenza a loro nome. 2 Lo stesso obbligo di informazione esiste nei confronti del giudice in una procedura
di divorzio in corso e dei beneficiari dopo il decesso dell’assicurato.
Art. 19f cpv. 1 1 Il Fondo di garanzia copre i costi dell’Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabi-
lizzare separatamente nel rendiconto annuale, con i mezzi di cui all’articolo 12a dell’ordinanza del 22 giugno 199812 sul Fondo di garanzia LPP.
11 RS 831.40 12 RS 831.432.1
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Titolo dopo l’art. 19f Sezione 2b: Divorzio e scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata
Art. 19g Calcolo della prestazione d’uscita in caso di raggiungimento dell’età di pensionamento durante la procedura di divorzio (art. 22a cpv. 4 LFLP) 1 Se durante la procedura di divorzio si verifica per il coniuge debitore il caso di
previdenza vecchiaia, l’istituto di previdenza può ridurre la parte della prestazione d’uscita da trasferire secondo l’articolo 123 CC e la rendita di vecchiaia. La riduzio- ne corrisponde al massimo all’importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d’uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi. 2 Se il coniuge debitore percepisce una rendita d’invalidità e raggiunge l’età di pensionamento stabilita dal regolamento durante la procedura di divorzio, l’istituto di previdenza può ridurre la prestazione d’uscita di cui all’articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all’importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell’età di pensionamento stabilita dal regolamento e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d’uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.
Art. 19h Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia (art. 124a cpv. 3 n. 1 CC) 1 L’istituto di previdenza del coniuge debitore converte la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia applicando la formula indicata nell’allegato. L’UFAS mette a disposizione gratuitamente un programma di conver- sione elettronico13. 2 Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato
della sentenza di divorzio.
Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia (art. 124a cpv. 3 n. 2 CC)
Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha rag- giunto l’età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l’avere di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d’uscita.
13 Il programma di conversione elettronico è disponibile a partire dal 1° gennaio 2017 all’indirizzo www.ufas.admin.ch.
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Art. 19j Modalità del trasferimento di una parte di rendita assegnata a un istituto di previdenza o di libero passaggio (art. 22c cpv. 3 LFLP) 1 L’istituto di previdenza del coniuge debitore trasferisce la rendita vitalizia di cui all’articolo 124a capoverso 2 CC all’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L’importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell’anno in questione. 2 Se nell’anno in questione nasce il diritto a un pagamento per vecchiaia o invalidità
(art. 22e LFLP) o il coniuge creditore decede, l’importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta dall’inizio dell’anno fino a quel momento. 3 Il coniuge creditore informa il suo istituto di previdenza o di libero passaggio del
suo diritto a una rendita vitalizia e gli comunica il nome dell’istituto di previdenza del coniuge debitore. Se cambia istituto di previdenza o di libero passaggio, ne informa l’istituto di previdenza del coniuge debitore entro il 15 novembre dell’anno in questione. 4 Se il nome dell’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore
non è comunicato all’istituto di previdenza del coniuge debitore, quest’ultimo istitu- to versa l’importo all’istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per il trasferimento. Esso effettua annualmente i trasferi- menti successivi all’istituto collettore finché non riceve l’informazione ai sensi del capoverso 3. 5 L’istituto di previdenza del coniuge debitore deve sull’importo del trasferimento annuale un interesse, che corrisponde alla metà del saggio d’interesse stabilito dal regolamento per l’anno in questione.
Art. 19k Informazioni (art. 24 cpv. 4 LFLP)
In caso di divorzio, oltre ai dati di cui all’articolo 24 capoverso 3 LFLP, l’istituto di previdenza o di libero passaggio comunica all’assicurato o al giudice, su richiesta, anche le informazioni seguenti: a. se e in che misura la prestazione di libero passaggio sia stata prelevata anti- cipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni; b. l’importo della prestazione d’uscita al momento di un eventuale prelievo an- ticipato; c. se e in che misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza sia stata costituita in pegno; d. l’importo presumibile della rendita di vecchiaia; e. se siano state versate liquidazioni in capitale; f. l’importo della rendita d’invalidità o di vecchiaia; g. se e in che misura una rendita d’invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni o
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dell’assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli; h. l’importo della prestazione d’uscita che spetterebbe al beneficiario di una rendita d’invalidità in caso di soppressione della rendita d’invalidità; i. la riduzione della rendita d’invalidità secondo l’articolo 24 capoverso 5 LPP14; j. altre informazioni necessarie per l’esecuzione del conguaglio della previ- denza professionale.
Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016 Nell’anno 2017 gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio devono adempiere il loro obbligo d’annuncio di cui all’articolo 24a LFLP entro il 31 marzo.
Allegato (art. 19h)
Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia
1. La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia applicando la formula seguente:
rendita vitalizia = parte di rendita
2. Ove:
designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età); designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge creditore (in funzione del suo sesso e della sua età); designa l’aspettativa del coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età) a una rendita vedovile vitalizia pagabile in rate mensili, calcolata secondo il metodo collettivo; il rapporto tra l’importo della rendita vedovile stabilita dal regolamento e quello della rendita corrente del coniuge debitore. 3. I valori attuali e le aspettative sono calcolati utilizzando le basi tecniche LPP 2015. Sono impiegate le tavole generazionali non consolidate applicabili nell’anno civile del calcolo e il tasso d’interesse tecnico di riferimento15 della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni.
14 RS 831.40
15 www.skpe.ch
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2. Ordinanza del 3 ottobre 199416 sulla promozione della proprietà
d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Art. 11a Prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato L’istituto di previdenza determina il momento del prelievo anticipato e l’importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento.
Art. 12 Obbligo di comunicazione del precedente istituto di previdenza 1 Il precedente istituto di previdenza comunica spontaneamente al nuovo istituto in quale misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza è gravata da pegno o sono stati effettuati prelievi anticipati. 2 Comunica inoltre al nuovo istituto di previdenza il momento del prelievo anticipato
e l’importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento.
Art. 20a Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016 Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima dell’entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2016 e non è più possibile accertare la quota dell’avere di vecchiaia (art. 15 LPP) rispetto all’importo prelevato, l’importo rimborsato è assegnato all’avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto esistente tra questi due averi immediatamente prima del rimborso.
16 RS 831.411
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