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AS 2016 2667

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)

Modifica del 4 maggio 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 Nell’ingresso e negli articoli 14, 20 capoverso 2, 31, 39 capoverso 1, 67, 68

capoverso 1, 69 e 71 capoverso 1 «legge» è sostituito con «LIOm».

2 Negli articoli 30 capoverso 1, 42 capoverso 1, 44 capoverso 2, 45c capoverso 1

lettera b, 45d capoverso 1bis, 48 capoverso 1, 57, 66 capoverso 1, 72 capoverso 2 lettera d numero 3 e 76 capoverso 1 «della legge» è sostituito con «LIOm».

Titolo prima dell’art. 19a Sezione 1a: Biocarburanti

Art. 19a Biocarburanti Per biocarburanti s’intendono: a. il bioetanolo: etanolo proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili; b. il biodiesel: esteri monoalchilici di acidi grassi di oli vegetali o animali; c. il biogas: gas ricco di metano proveniente dalla fermentazione o dalla gassi- ficazione della biomassa, inclusi il gas di depurazione e il gas di discarica; d. il biometanolo: metanolo proveniente da biomassa o da altri agenti energe- tici rinnovabili;

1 RS 641.611

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e. il biodimetiletere: etere dimetilico proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili; f. il bioidrogeno: idrogeno proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili; g. i biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sinte- tici provenienti da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili; h. gli oli vegetali e animali o gli oli usati vegetali e animali.

Art. 19b Agevolazione fiscale per biocarburanti L’agevolazione fiscale per biocarburanti è concessa, su domanda, secondo la tariffa nell’allegato 2.

Art. 19c Esigenze ecologiche 1 Le esigenze di cui all’articolo 12b capoverso 1 lettere a–c LIOm (esigenze ecolo- giche) sono adempiute se: a. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti emettono almeno il 40 per cento in meno di gas serra rispetto alla benzina fossile; b. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti inquinano l’ambiente al massimo il 25 per cento in più rispetto alla benzina fossile; e c. le materie prime non sono coltivate su superfici che hanno subito un cambiamento di destinazione dopo il 1° gennaio 2008 e che prima di tale cambiamento presentavano un elevato stock di carbonio o una grande biodi- versità. 2 È considerata un cambiamento di destinazione anche l’utilizzazione di superfici in precedenza non utilizzate. 3 Le superfici con un elevato stock di carbonio sono in particolare le foreste nonché le torbiere e altre zone umide. 4 Le superfici con una grande biodiversità sono in particolare le superfici in zone protette che: a. sono riconosciute come tali dalla legislazione o dall’autorità competente per la protezione della natura nel Paese in questione; b. sono riconosciute come tali da accordi internazionali; o c. sono inserite negli elenchi di organizzazioni intergovernative o dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Art. 19d Esigenze sociali

1 Le esigenze di cui all’articolo 12b capoverso 1 lettere d ed e LIOm (esigenze

sociali) sono adempiute se:

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a. le superfici sulle quali sono coltivate le materie prime necessarie per i bio- carburanti sono state acquistate legalmente, e tale acquisto a norma di legge si basa sul diritto nazionale e sugli obblighi internazionali dello Stato nel quale si trovano le superfici coltivate nonché sugli standard internazionali riconosciuti da detto Stato; e b. all’atto della coltivazione delle materie prime e della produzione dei biocar- buranti sono osservate la legislazione sociale applicabile nel luogo di pro- duzione o, almeno, le convenzioni principali dell’Organizzazione interna- zionale del lavoro (OIL).

2 Si considerano convenzioni principali dell’OIL:

a. Convenzione n. 29 del 28 giugno 19302 concernente il lavoro forzato od obbligatorio; b. Convenzione n. 87 del 9 luglio 19483 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale; c. Convenzione n. 98 del 1° luglio 19494 concernente l’applicazione dei prin- cipi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva; d. Convenzione n. 100 del 29 giugno 19515 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile; e. Convenzione n. 105 del 25 giugno 19576 concernente la soppressione del lavoro forzato; f. Convenzione n. 111 del 25 giugno 19587 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione; g. Convenzione n. 138 del 26 giugno 19738 concernente l’età minima di am- missione all’impiego; h. Convenzione n. 182 del 17 giugno 19999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione.

Art. 19e Esigenze relative alla produzione di agenti energetici rinnovabili diversi dalla biomassa Se i biocarburanti sono prodotti a partire da agenti energetici rinnovabili diversi dalla biomassa e a tal fine non sono coltivate materie prime, nel valutare se questi carburanti adempiono alle esigenze di cui agli articoli 19c e 19d, per coltivazione delle materie prime si intende la produzione degli agenti energetici.

2 RS 0.822.713.9 3 RS 0.822.719.7 4 RS 0.822.719.9 5 RS 0.822.720.0 6 RS 0.822.720.5 7 RS 0.822.721.1 8 RS 0.822.723.8 9 RS 0.822.728.2

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Art. 19f Prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche e prova della plausibilità dell’adempimento delle esigenze sociali 1 La prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche e la prova della plausibilità dell’adempimento delle esigenze sociali devono essere fornite: a. dall’importatore, per i biocarburanti importati; b. dallo stabilimento di fabbricazione, per i biocarburanti prodotti in Svizzera. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni disciplina i dettagli concernenti la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche. 3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca disciplina i dettagli concernenti la prova della plausibilità dell’adempimento delle esigenze sociali.

Art. 19g Domanda di agevolazione fiscale per biocarburanti 1 La domanda di agevolazione fiscale per biocarburanti deve essere presentata alla Direzione generale delle dogane.

2 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a. documenti che provano l’adempimento delle esigenze ecologiche; e b. documenti che rendono plausibile l’adempimento delle esigenze sociali. 3 La domanda deve essere presentata per scritto. La Direzione generale delle dogane può esigere che sia utilizzato un modulo ufficiale. 4 Se la domanda è accolta, la Direzione generale delle dogane comunica per scritto al richiedente il numero della prova attribuito.

Art. 19h Durata di validità dell’agevolazione fiscale 1 L’agevolazione fiscale è valida per quattro anni dalla data della decisione. Essa viene revocata se le condizioni non sono più adempiute. 2 L’importatore o lo stabilimento di fabbricazione deve comunicare immediatamente alla Direzione generale delle dogane i seguenti cambiamenti: a. i cambiamenti relativi alla biomassa utilizzata o agli altri agenti energetici rinnovabili e al processo di produzione che possono comportare il mancato adempimento delle esigenze ecologiche o sociali; b. i cambiamenti relativi al flusso di merci o alle persone coinvolte nel com- mercio.

Art. 35 cpv. 1 e 2 1 I carburanti prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili in impianti pilota e in impianti di dimostrazione, ma che non rientrano tra quelli di cui all’articolo 19a, sono esenti da imposta; essi possono contenere una quota molto

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esigua di agenti energetici non rinnovabili, sempre che ciò sia indispensabile per la loro produzione.

2 Abrogato

Art. 45a cpv. 1 1 L’agevolazione fiscale per la quota di biocarburanti presente nelle miscele costi- tuite da carburanti fruenti dell’agevolazione fiscale e da altri carburanti è concessa proporzionalmente se sono adempiute le esigenze ecologiche e sociali.

Art. 45b cpv. 1 lett. b Abrogata

Art. 45c cpv. 2 2 L’anticipazione è restituita in base al tenore effettivo di biocarburanti. Se il contri- buente non può provare il tenore effettivo di biocarburanti, l’anticipazione è resti- tuita in base alla quantità di biocarburante che può essere aggiunta al massimo per merce.

Titolo della sezione 4 Abrogato

Art. 45d Valore di tolleranza Le quote di carburanti di cui all’articolo 20a capoverso 2 LIOm non devono essere dichiarate separatamente se all’atto della manipolazione sono inevitabili e la loro percentuale non supera lo 0,5 per cento vol. della miscela.

Titolo prima dell’art. 45e Sezione 4: Disposizioni speciali concernenti il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico impiegati come carburante in caso di immissione nella rete di gas naturale o di consegna diretta a una stazione di rifornimento

Art. 45e 1 Il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico devono essere dichiarati al servizio di clearing designato dall’industria del gas se: a. sono conformi alle disposizioni della direttiva di marzo 201610 della Società svizzera dell’industria del gas e delle acque per l’immissione di gas rinno-

10 La direttiva G13 può essere acquistata sul sito Internet della Società svizzera dell’industria del gas e delle acque all’indirizzo www.svgw.ch > Regolamentazione/Shop > Regolamentazione > Gas.

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vabili (direttiva G13) e sono immessi e misurati nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa; o b. sono raffinati per ottenere un carburante di qualità e sono consegnati diret- tamente a una stazione di rifornimento. 2 Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, bioidrogeno o gas sintetico devono presentare alla Direzione generale delle dogane, tramite il servizio di clea- ring: a. la dichiarazione fiscale periodica di cui all’articolo 20 LIOm; b. il rapporto periodico di cui all’articolo 31 LIOm. 3 I fornitori e i venditori di gas naturale devono presentare alla Direzione generale delle dogane, tramite il servizio di clearing, le dichiarazioni relative a una differenza d’imposta di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a LIOm. 4 Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, bioidrogeno o gas sintetico nonché i fornitori e i venditori di gas naturale devono inoltre registrare: a. i ritiri di biogas, bioidrogeno e gas sintetico, ripartiti secondo i fornitori; b. le consegne di biogas, bioidrogeno e gas sintetico, ripartite secondo i desti- natari. 5 Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono dichiarare al servizio di clearing tutte le quantità di biogas, bioidrogeno e gas sintetico importate, esportate e commercializzate.

Art. 48a Abrogato

Art. 101 cpv. 3 lett. d Abrogata

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II L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa: Allegato 2 (art. 19b)

Tariffa d’imposta per biocarburanti Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota d’imposta Supplemento fiscale

per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C fr. fr.

2207.1000 Bioetanolo 0.00 0.00

2000

3826.0010 Biodiesel 0.00 0.00

2711.1910 Biogas, liquefatto 0.00 0.00

per 1000 kg per 1000 kg fr. fr.

2711.2910 Biogas, allo stato gassoso 0.00 0.00

per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C fr. fr.

2905.1110 Biometanolo 0.00 0.00

2909.1910 Biodimetiletere 0.00 0.00

per 1000 kg per 1000 kg fr. fr.

2804.1000 Bioidrogeno:

– allo stato gassoso 0.00 0.00 per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C fr. fr.

– liquefatto 0.00 0.00 Biocarburanti sintetici:

2710.1912 – oli e grassi vegetali e animali 0.00 0.00

1919 idrogenati

2711.1910 – gas sintetico, liquefatto 0.00 0.00

3824.9030 – residui di distillazione di biodiesel 0.00 0.00

per 1000 kg per 1000 kg fr. fr.

Biocarburanti sintetici:

2711.2910 – gas sintetico, allo stato gassoso 0.00 0.00

per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C fr. fr.

Cap. 15 Oli vegetali e animali o 0.00 0.00 oli usati vegetali e animali

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III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2016 Le agevolazioni fiscali per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili concesse prima dell’entrata in vigore della modifica del 4 maggio 2016 rimangono valide fino alla loro scadenza.

V La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

4 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 aprile 200711 sugli emolumenti

dell’Amministrazione federale delle dogane

Appendice cifra 7.13

Cifra Tassa

7.13 Il trattamento di domande relative alle agevolazioni fiscali

per biocarburanti secondo la legislazione sull’imposizione degli oli minerali: a. domande concernenti carburanti secondo l’articolo 12b capoverso 2 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali: – domande per carburanti prodotti esclusivamente a fr. 100.– partire da materie prime che figurano nella lista posi- tiva della Direzione generale delle dogane12 – altre domande fr. 300.– b. domande concernenti altri carburanti fr. 1000.–

11 RS 631.035 12 La lista positiva della Direzione generale delle dogane può essere scaricata gratuitamente dal sito dell’AFD: www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte / Imposte e tributi / Impor- tazione in Svizzera oppure Territorio svizzero > Imposta sugli oli minerali > Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili > Prova delle esigenze ecologiche e sociali minime.

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2. Ordinanza del 4 aprile 200713 sul trattamento dei dati nell’AFD

Allegato A 45a, Titolo e parentesi sotto il titolo

Prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche poste ai biocarburanti e prova della plausibilità dell’adempimento delle esigenze sociali poste ai biocarburanti (art. 12b cpv. 1 della LF del 21 giu. 199614 sull’imposizione degli oli minerali; art. 19f dell’O del 20 nov. 199615 sull’imposizione degli oli minerali)

Allegato A 45a numero 1

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve alla gestione delle prove dell’adempimento delle esigenze ecologiche poste ai biocarburanti e delle prove della plausibilità dell’adem- pimento delle esigenze sociali poste ai biocarburanti.

Allegato A 45a numero 2 punti 5–7

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:

5. data della comunicazione del numero della prova secondo l’articolo 19g

capoverso 4 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali;

6. Abrogato

7. durata dell’agevolazione fiscale concessa;

13 RS 631.061 14 RS 641.61 15 RS 641.611

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Allegato A 45b, Titolo e parentesi sotto il titolo

Biocarburanti per la produzione di energia elettrica (art. 12b cpv. 1, 27 e 29 della LF del 21 giu. 199616 sull’imposizione degli oli minerali; art. 19f, 68 e 71 dell’O del 20 nov. 199617 sull’imposizione degli oli minerali; art. 7a della LF del 26 giu. 199818 sull’energia; appendice 1.5 numero 6.4 dell’O del 7 dic. 199819 sull’energia; n. 6.4 della «Direttiva sulla rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC), art. 7a LEne, Biomassa – appendice 1.5 OEn» del 1° gen. 201620)

Allegato A 45b numero 1

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve alla vigilanza delle aziende svizzere che producono biocarburanti con i quali producono energia elettrica.

Allegato A 45b numero 2 punti 1 e 5

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi di persone fisiche o giuridiche e di associazioni di persone che producono biocarburanti con i quali producono energia elettrica;

5. in caso di agevolazione fiscale ai sensi dell’articolo 19b dell’ordinanza

sull’imposizione degli oli minerali: a. numero della prova, b. data della comunicazione del numero della prova secondo l’articolo 19g capoverso 4 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali, c. durata dell’agevolazione fiscale concessa;

3. Ordinanza del 30 gennaio 200821 che adegua le aliquote d’imposta

sugli oli minerali per la benzina

Ingresso visto l’articolo 12e capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 199622 sull’imposizione degli oli minerali,

16 RS 641.61 17 RS 641.611 18 RS 730.0 19 RS 730.01 20 La direttiva può essere scaricata gratuitamente dal sito dell’Ufficio federale dell’energia: www.bfe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento elettrico > Energia elettrica prove- niente da fonti rinnovabili > Rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica > Documenti utili > Direttive 21 RS 641.613 22 RS 641.61

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