AS 2016 2689
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 29 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 28 cpv. 2 e 5
2 Concerne soltanto il testo francese.
5 Gli assicuratori forniscono tempestivamente i dati secondo il capoverso 3 in modo corretto, completo e a proprie spese. L’UFSP è responsabile affinché, nell’ambito dell’utilizzazione e del collegamento dei dati, sia salvaguardato l’anonimato degli assicurati.
Art. 30 Dati dei fornitori di prestazioni I fornitori di prestazioni comunicano all’Ufficio federale di statistica (UST) i seguenti dati conformemente all’articolo 59a capoverso 1 della LAMal, purché necessari al controllo dell’economicità e della qualità delle loro prestazioni ai sensi della LAMal: a. dati sull’attività (art. 59a cpv. 1 lett. a LAMal), segnatamente:
1. genere di attività e offerta di prestazioni,
2. sedi,
3. infrastruttura medico-tecnica,
4. forma giuridica e tipo di contributo pubblico;
b. dati sul personale (art. 59a cpv. 1 lett. b LAMal), segnatamente:
1. effettivo del personale,
2. offerta di formazione e perfezionamento,
1 RS 832.102
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3. dati sul volume degli impieghi e sulla funzione, nonché caratteristiche
sociodemografiche,
4. dati sul personale in formazione e perfezionamento;
c. dati sui pazienti (art. 59a cpv. 1 lett. c LAMal), segnatamente:
1. consultazioni ambulatoriali, ammissioni e dimissioni, giorni di cura e
occupazione dei letti,
2. diagnosi, tasso di morbilità, tipo di ammissione e dimissione, bisogno
di cure e caratteristiche sociodemografiche; d. dati sulle prestazioni (art. 59a cpv. 1 lett. d LAMal), segnatamente:
1. genere di prestazione, esami e terapie,
2. volume delle prestazioni;
e. dati sui costi per prestazioni ospedaliere (art. 59a cpv. 1 lett. d LAMal), seg- natamente prezzi di costo e ricavi per ciascun caso; f. dati finanziari (art. 59a cpv. 1 lett. e LAMal), segnatamente:
1. costi d’esercizio risultanti dalla contabilità finanziaria, dalla contabilità
dei salari e dalla contabilità delle immobilizzazioni,
2. ricavi d’esercizio risultanti dalla contabilità finanziaria,
3. risultato d’esercizio risultante dalla contabilità finanziaria;
g. indicatori medici della qualità (art. 59a cpv. 1 lett. f LAMal), segnatamente dati la cui analisi permette di trarre conclusioni sulla misura in cui le presta- zioni mediche sono fornite in maniera efficace, efficiente, adeguata, sicura, incentrata sul paziente, tempestiva e rispettosa delle pari opportunità.
Art. 30a Rilevazione e trattamento dei dati dei fornitori di prestazioni 1 I fornitori di prestazioni devono fornire i dati, conformemente alle pertinenti varia- bili che figurano nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19932 sulle rilevazioni statistiche, in maniera corretta, completa, entro il termine prescritto, a proprie spese e nel rispetto dell’anonimato dei pazienti.
2 Essi trasmettono i dati all’UST per via elettronica e in forma criptata.
3 I fornitori di prestazioni e l’UST possono sottoporre i dati a un controllo prelimi- nare formale, segnatamente per quanto riguarda la leggibilità, la completezza e la plausibilità. 4 Se constata lacune nella fornitura dei dati, l’UST assegna al fornitore di prestazioni un termine supplementare per fornire dati corretti e completi. Allo scadere del ter- mine, prepara i dati per la trasmissione ai destinatari di cui all’articolo 30b, senza ulteriore verifica e con una nota corrispondente. 5 L’UST, d’intesa con l’UFSP, determina la frequenza e i termini della trasmissione dei dati.
2 RS 431.012.1
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6 Nell’ambito della legislazione in materia di statistica federale, esso può riutilizzare a fini statistici i dati raccolti, in forma anonimizzata o pseudonimizzata. 7 Per produrre indicatori di qualità, può anche collegare i dati di cui all’articolo 30 con altre fonti di dati. Gli articoli 13h–13n dell’ordinanza del 30 giugno 19933 sulle rilevazioni statistiche, a eccezione delle disposizioni sul collegamento di dati su mandato di terzi, sono applicabili per analogia.
Art. 30b Trasmissione dei dati dei fornitori di prestazioni
1 L’UST trasmette ai seguenti destinatari i dati elencati qui di seguito:
a. all’UFSP: i dati di cui all’articolo 30, se necessari per l’esame delle tariffe (art. 43, art. 46 cpv. 4 e art. 47 LAMal), per le comparazioni tra ospedali (art. 49 cpv. 8 LAMal), per il controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni (art. 32, 58 e 59 LAMal) e per la pubblicazione dei dati (art. 59a cpv. 3 LAMal); b. alle autorità cantonali competenti:
1. i dati di cui all’articolo 30, se necessari per la pianificazione degli
ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura (art. 39 LAMal),
2. i dati di cui all’articolo 30 lettere a, d ed e, se necessari per l’esame
delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e art. 47 LAMal); c. agli assicuratori: i dati di cui all’articolo 30 lettere a, c, d ed e, se necessari per eseguire le disposizioni in merito al controllo dell’economicità delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sani- tarie; d. al Sorvegliante dei prezzi: i dati di cui all’articolo 30, se necessari per l’esame dei prezzi e delle tariffe del sistema sanitario nel quadro dell’arti- colo 14 della legge federale del 20 dicembre 19854 sulla sorveglianza dei prezzi. 2 Esso garantisce l’anonimato del personale secondo l’articolo 30 lett. b e dei pazien- ti secondo l’articolo 30 lett. c durante la trasmissione dei dati personali. 3 I dati di cui all’articolo 30 sono trasmessi per principio in forma aggregata a livello di azienda. I dati di cui all’articolo 30 lettere b–e e g sono trasmessi come dati indi- viduali ai seguenti destinatari: a. all’UFSP; b. alle autorità cantonali competenti per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura.
3 RS 431.012.1 4 RS 942.20
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Art. 30c Regolamento per il trattamento Per la rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati secondo l’articolo 59a della legge, l’UST, in collaborazione con l’UFSP, appronta un regolamento per il trattamento ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza del 14 giugno 19935 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Nel regolamento per il trattamento sono fissate, dopo aver sentito le cerchie interessate, le variabili ai sensi dell’articolo 30a capoverso 1 che i fornitori di prestazioni devono fornire.
Art. 31 1I risultati delle rilevazioni effettuate dall’Ufficio federale di statistica in virtù dell’articolo 59a della LAMal e dall’UFSP in virtù dell’articolo 51 della legge del 23 giugno 20066 sulle professioni mediche, sono pubblicati da quest’ultimo in modo da fornire segnatamente i dati e le informazioni seguenti sull’assicurazione sociale malattie secondo i fornitori di prestazioni o le categorie di fornitori di prestazioni: a. l’offerta di prestazioni dei fornitori di prestazioni; b. i diplomi e i titoli di perfezionamento dei fornitori di prestazioni; c. gli indicatori di qualità di natura medica; d. l’entità e il genere delle prestazioni fornite; e. l’evoluzione dei costi. 2 L’UFSP pubblica i risultati dei dati trasmessi riguardanti gli ospedali e gli altri istituti secondo l’articolo 39 della LAMal come pure le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio secondo l’articolo 51 della presente ordinanza a livello di singolo istituto, con il loro nome e la loro sede. Per i rimanenti fornitori di prestazioni i dati sono pubblicati per gruppi di fornitori di prestazioni. Non sono pubblicati i dati personali dei pazienti e del personale.
Art. 31a Sicurezza e conservazione dei dati Se la conservazione, la cancellazione e la distruzione dei dati non sono altrimenti disciplinate, le autorità cui sono stati trasmessi dati di cui all’articolo 59a della LAMal sono tenute a rispettare i seguenti principi: a. proteggere i dati contro ogni trattamento non autorizzato, mediante i neces- sari provvedimenti tecnici e organizzativi; b. cancellare i dati non appena questi non sono più necessari per raggiungere lo scopo per il quale sono stati trasmessi; c. distruggere i dati al più tardi cinque anni dopo il loro ricevimento, sempre che non debbano essere archiviati.
5 RS 235.11 6 RS 811.11
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Art. 59ater cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.
29 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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