AS 2016 2773
Decisione n. 1/2016 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera concernente il sistema di tariffazione applicabile ai veicoli in Svizzera a partire dal 1o gennaio 2017
Testo originale
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n. 1/2016 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera concernente il sistema di tariffazione applicabile ai veicoli in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2017
Adottata il 10 giugno 2016 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017
Il Comitato, visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia (qui di seguito «Accordo») 1, in partico- lare l’articolo 51 paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) conformemente all’articolo 40 dell’Accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provo- cano («tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni»). Le tariffe sono differenziate in base a tre categorie di norme sulle emissioni (classi EURO); (2) a tal fine, l’articolo 40 paragrafi 2 e 4 dell’Accordo stabilisce la media ponderata delle tariffe, la tariffa massima per la categoria di veicoli più inquinanti e la diffe- renza massima tra le tariffe applicabili alle varie categorie; (3) tenuto conto della modernizzazione del parco veicoli circolante in Svizzera, grazie alla quale sempre più veicoli rispettano le norme EURO più recenti, è neces- sario che il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera adegui la ripartizione delle categorie di norme EURO fra le tre categorie tariffarie; (4) la riduzione del 10 per cento rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato, prevista dalla decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 10 giugno 2011 2, deve essere mantenuta, decide:
RS 0.740.727
2016-1309 2773
Sistema di tariffazione applicabile ai veicoli in Svizzera. Dec. n. 1/2016 RU 2016
Art. 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km ammonta a: – 372 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 1 – 322,80 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 2 – 273,60 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 3.
Art. 2 La categoria tariffaria 1 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO III e a tutti i veicoli autorizzati a circolare prima dell’entrata in vigore della norma EURO III. La categoria tariffaria 2 si applica ai veicoli appartenenti alle classi di emissioni EURO IV ed EURO V. La categoria tariffaria 3 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO VI.
Art. 3 È applicata la riduzione del 10 per cento rispetto alla relativa categoria tariffaria per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III dotati di un sistema omolo- gato di riduzione della massa di particolato, prevista dall’articolo 1 della decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera.
Art. 4 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Fatto a Berna, il 10 giugno 2016.
Per la Confederazione Svizzera: Per l’Unione europea: Il presidente, Peter Füglistaler Il capo della delegazione dell’Unione europea, Fotis Karamitsos