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AS 2016 2987

Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)

Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)

Modifica del 25 agosto 2016

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 50 dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia sono modificati secondo le versioni qui annesse.

II La presente ordinanza entra in vigore il 27 agosto 20163.

25 agosto 2016 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Prisca Grossenbacher

3 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della L del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2016-2194 2987

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2016 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O del DFI

Allegato 1 (art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario

N. 9

Atto legislativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

9. Regolamento (CE) Regolamento (UE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del

n. 999/2001 Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la preven- zione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongi- formi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/1396, GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76.

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Allegato 2 (art. 2 cpv 2)

Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

N. 1 nota a piè di pagina Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della decisione

4 Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presen- tati da alcuni Stati membri, GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1101, GU L 182 del 7.7.2016, pag. 51

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