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AS 2016 2995

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)

Modifica del 17 agosto 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 57a Sezione 4a: Restituzione dell’imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste

Art. 57a Genere e portata La parte d’imposta di cui all’articolo 18 capoverso 1ter della legge è restituita ai gestori di veicoli adibiti alla preparazione di piste; l’importo della restituzione è calcolato in base alla quantità consumata.

Art. 57b Veicoli adibiti alla preparazione di piste Sono considerati veicoli adibiti alla preparazione di piste i veicoli cingolati idonei alla preparazione e alla protezione di piste da sci e da snowboard, snowpark, piste da sci di fondo, piste per slitte e sentieri invernali; le slitte a motore e i quad cingolati sono parimenti considerati veicoli adibiti alla preparazione di piste.

Art. 57c Condizioni materiali 1 Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per il funzionamento dei veicoli adibiti alla preparazione di piste; egli deve effettuare a tal riguardo i rilevamenti del consumo (controlli del consumo).

1 RS 641.611

2016-1288 2995

Imposizione degli oli minerali. O RU 2016

2 I controlli del consumo devono:

a. essere tenuti per genere di carburante e nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane; b. contenere almeno i seguenti dati:

1. il numero di litri e la data del rifornimento,

2. la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzio-

namento al momento del rifornimento,

3. la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento, e

4. il numero della targa di controllo o il numero di telaio.

Art. 57d Condizioni formali 1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Dire- zione generale delle dogane.

2 Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

17 agosto 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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