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Legge sull'asilo

Legge sull’asilo (LAsi)

Modifica del 25 settembre 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20141, decreta:

I La legge del 26 giugno 19982 sull’asilo è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «centro di registrazione e procedura» e «centri di registrazione e procedura» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centro della Confederazione», rispettivamente «centri della Confederazione».

Art. 3 cpv. 3 3 Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 6 Norme procedurali Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 4 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale, in quanto la pre- sente legge non preveda altrimenti.

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Art. 6a cpv. 2, frase introduttiva

2 Oltre agli Stati dell’UE e dell’AELS, il Consiglio federale designa:

Art. 8 cpv. 1 lett. b ed f, nonché 3bis 1 Il richiedente l’asilo è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti. Deve in particolare: b. consegnare i documenti di viaggio e d’identità; f. sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a). 3bis Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all’asilo per più di 20 giorni rinun- cia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all’asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 7 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 12 Notificazione e recapito in caso di soggiorno in un Cantone 1 La notificazione di una decisione o il recapito di una comunicazione all’ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuto dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo procuratore ne ha conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l’invio ritorni al mittente come non recapitabile. 2 Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indi- cato un recapito comune, l’autorità notifica le decisioni o recapita le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente. 3 Ove giustificato, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate som- mariamente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente o il suo procuratore ne riceve un estratto.

Art. 12a Notificazione e recapito nei centri della Confederazione 1 Nei centri della Confederazione le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate di persona. Se il richiedente l’asilo è entrato in clandestinità, la notifica- zione e il recapito sono effettuati secondo l’articolo 12. 2 Se al richiedente l’asilo è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso della ricezione della decisione o della comunicazione, quest’ultimo informa il rappresentante legale designato.

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3 Se al richiedente l’asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, le deci- sioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al richiedente stesso. Un procura- tore designato dal richiedente l’asilo è informato senza indugio dell’avvenuta notifi- cazione o dell’avvenuto recapito. 4 La notificazione orale e la motivazione sommaria sono disciplinate dall’articolo 12 capoverso 3.

Art. 13 Notificazione e recapito nell’ambito della procedura all’aeroporto e in casi urgenti

1 Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda

d’asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21–23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confer- marne il ricevimento per scritto; altrimenti l’autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l’articolo 11 capoverso 3 PA8. La notifica- zione è comunicata al procuratore.

2 Alla procedura all’aeroporto si applica per analogia l’articolo 12a.

3 In altri casi urgenti, la SEM può autorizzare un’autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all’estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.

Art. 16 cpv. 1 e 3 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confedera- zione nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione del centro.

3 La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:

a. il richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua uffi- ciale; b. in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a li- vello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; c. il richiedente l’asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Can- tone con un’altra lingua ufficiale.

Art. 17 cpv. 3 e 4 3 Per la durata della procedura gli interessi dei richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati sono difesi: a. nei centri della Confederazione e all’aeroporto, dal rappresentante legale as- segnato, in qualità di persona di fiducia; questi garantisce il coordinamento con le competenti autorità cantonali;

8 RS 172.021

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b. dopo l’attribuzione a un Cantone, dalla persona di fiducia designata senza indugio dalle competenti autorità cantonali.

4 Abrogato

Art. 19 Deposito della domanda 1 La domanda d’asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all’atto dell’entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione. È fatto salvo l’articolo 24a capoverso 3. 2 Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

Art. 20 Abrogato

Art. 21 cpv. 1 1 Le autorità competenti assegnano a un centro della Confederazione le persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese. È fatto salvo l’articolo 24a capoverso 3.

Art. 22 cpv. 3bis, 4 e 6 3bis Al richiedente l’asilo che presenta una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f–102k. 4 La decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione di un luogo di sog- giorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. 6 La SEM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l’ulteriore procedura all’aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.

Art. 23 cpv. 2 2 La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Can- tone o a un centro della Confederazione.

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Titolo prima dell’articolo 24 Sezione 2a: Centri della Confederazione

Art. 24 Centri della Confederazione 1 La Confederazione istituisce centri gestiti dalla SEM. Al riguardo tiene conto dei principi dell’adeguatezza e dell’economicità.

2 Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i Comuni nell’istituzione dei centri.

3 I richiedenti l’asilo sono alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d’asilo: a. nella procedura celere, fino alla concessione dell’asilo, fino alla decisione d’ammissione provvisoria o fino alla partenza; b. nella procedura Dublino, fino alla partenza; c. nella procedura ampliata, fino all’attribuzione al Cantone.

4 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Alla

scadenza della durata massima del soggiorno il richiedente l’asilo è attribuito a un Cantone.

5 La durata massima può essere adeguatamente prolungata se ciò consente di con-

cludere rapidamente la procedura d’asilo o di eseguire l’allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi al prolungamento della durata massima di sog- giorno nei centri della Confederazione.

6 L’attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della

durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d’asilo. La ripartizione e l’attribu- zione sono rette dall’articolo 27.

Art. 24a Centri speciali 1 I richiedenti l’asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio e la sicurezza dei centri della Confederazione sono collocati in centri speciali istituiti e gestiti dalla SEM o dalle autorità cantonali. La collocazione in un centro speciale può essere accompagnata da un’assegnazione di un luogo di soggiorno o da un divieto di accedere a un dato territorio ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1 bis LStr9; la procedura è retta dall’articolo 74 capoversi 2 e 3 LStr. 2 Nei centri speciali possono, alle stesse condizioni, essere collocati richiedenti l’asilo attribuiti a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese dei centri proporzionalmente all’uso che ne fanno. 3 Nei centri speciali si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all’articolo 24; è eccettuato il deposito di una domanda d’a- silo.

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4 Le domande d’asilo presentate da persone collocate nei centri speciali sono trattate prioritariamente ed eventali decisioni di allontanamento eseguite prioritariamente.

Art. 24b Esercizio dei centri 1 La SEM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l’esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confedera- zione.

Art. 24c Utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari della Confederazione 1 Se le esistenti strutture di alloggio non sono sufficienti, gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantona- le o comunale e senza procedura di approvazione dei piani per l’alloggio di richie- denti o per lo svolgimento di procedure d’asilo per al massimo tre anni, se il cam- biamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene alcuna modifica essenziale in relazione all’occupazione dell’infrastruttura o del- l’edificio. 2 Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1 in particolare:

a. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture; b. le trasformazioni edilizie di esigua entità; c. le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i rac- cordi idraulici ed elettrici; d. le costruzioni mobiliari. 3 Gli edifici o le infrastrutture di cui al capoverso 1 possono essere riutilizzati al più presto dopo un’interruzione di due anni, salvo che il Cantone e il Comune d’ubi- cazione accettino di rinunciare a un’interruzione; sono fatte salve le circostanze eccezionali di cui all’articolo 55. 4 Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d’ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell’alloggio.

Art. 24d Centri d’alloggio cantonali e comunali 1 I richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in centri gestiti da un Cantone o da un Comune se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confederazione di cui all’articolo 24. Per l’alloggio nei centri comunali è necessario il consenso del Cantone d’ubicazione.

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2 Il Cantone o il Comune d’ubicazione:

a. garantisce un alloggio, un’assistenza e un’occupazione adeguati; b. concede l’aiuto sociale o il soccorso d’emergenza; c. garantisce l’assistenza medica e l’istruzione scolastica di base per i bambini; d. adotta i provvedimenti di sicurezza necessari per garantire un esercizio ordi- nato. 3 Il Cantone o il Comune d’ubicazione può delegare a terzi l’adempimento di tutti o parte dei compiti di cui al capoverso 2. 4 La concessione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.

5 Sulla base di un accordo, la Confederazione versa al Cantone o al Comune

d’ubicazione sussidi federali per l’indennizzo delle spese amministrative, delle spese per il personale e di altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente, i sussidi possono essere fissati in funzione delle spese effettive, in particolare per l’inden- nizzo di spese uniche. 6 Le rimanenti disposizioni vigenti per i centri della Confederazione sono applicabili per analogia anche ai centri cantonali e comunali. Nei centri di cui al capoverso 1 si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all’articolo 24.

Art. 24e Misure complementari La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti al fine di poter reagire tempestivamente alle fluttuazioni del numero delle domande d’asilo con le necessa- rie risorse, in particolare per quanto concerne l’alloggio, il personale e il finanzia- mento, o con altre misure.

Art 25a Abrogato

Art. 26 Fase preparatoria 1 Con la presentazione della domanda d’asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure. 2 Durante la fase preparatoria la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l’età (art. 17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d’identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull’identità del richiedente. 3 La SEM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull’itinerario seguito e sommariamente sui motivi che

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lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. La SEM può interrogare il richiedente su un eventuale traffico di migranti a scopo di lucro. Accerta con il richiedente se la do- manda d’asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura per il ritorno. 4 Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l’arti- colo 102abis capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l’arti- colo 102ater capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino. 5 La SEM può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 26a Ex art. 26bis

Art. 26b Procedura Dublino La procedura in vista di una decisione di cui all’articolo 31a capoverso 1 lettera b ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o ripren- dere in carico il richiedente l’asilo. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.

Art. 26c Procedura celere Al termine della fase preparatoria inizia immediatamente la procedura celere con l’audizione sui motivi d’asilo o la concessione del diritto di essere sentiti secondo l’articolo 36. Il Consiglio federale stabilisce le singole fasi procedurali.

Art. 26d Procedura ampliata Se dall’audizione del richiedente sui motivi d’asilo risulta che non è possibile pro- nunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d’asilo è trattata nel quadro della procedura ampliata e il richiedente attribuito a un Cantone secondo l’articolo 27.

Art. 27, rubrica, cpv. 1bis e 4 Ripartizione e attribuzione ai Cantoni 1bis Nella ripartizione dei richiedenti l’asilo si tiene conto in modo adeguato delle prestazioni particolari fornite dai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confedera- zione o un aeroporto. 4 Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e per le quali la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un

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centro della Confederazione o la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione.

Art. 29 Audizione sui motivi d’asilo 1 La SEM procede all’audizione del richiedente sui motivi d’asilo; l’audizione si svolge nei centri della Confederazione. 1bis Se necessario, la SEM fa capo a un interprete.

2 Il richiedente può inoltre farsi accompagnare, a sue spese, da una persona e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l’asilo. 3 L’audizione è messa a verbale. Il verbale deve essere firmato dai partecipanti.

Art. 30 Abrogato

Art. 31a cpv. 4 4 Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d’asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d’esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.

Art. 37 Termini procedurali di prima istanza 1 Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 21 e 23 del regolamento (UE) n. 604/201310. 2 Nella procedura celere (art. 26c) le decisioni devono essere notificate entro otto giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria. 3 Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere superati di alcuni giorni. 4 Nella procedura ampliata (art. 26d) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria. 5 Nei casi rimanenti le decisioni di non entrata nel merito devono essere prese entro cinque giorni lavorativi e le altre decisioni entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda. 6 Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria.

10 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro compe- tente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

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Art. 43 cpv. 1 e 4 1 Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa. 4 I richiedenti autorizzati a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle dispo- sizioni di polizia degli stranieri o che partecipano a programmi d’occupazione non sottostanno al divieto di lavorare.

Art. 45 cpv. 1 lett. c, 2 e 2bis

1 La decisione d’allontanamento indica:

c. i mezzi coercitivi;

2 Con la decisione d’allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato,

compreso tra sette e 30 giorni. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni. Nella procedura ampliata il termine è compreso tra sette e 30 giorni. 2bis Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.

Art. 46 cpv. 1bis, 1ter, 2 e 3 1bis Durante il soggiorno di un richiedente l’asilo in un centro della Confederazione l’esecuzione dell’allontanamento compete al Cantone d’ubicazione. Per le persone di cui all’articolo 27 capoverso 4 l’esecuzione dell’allontanamento compete al Cantone d’ubicazione anche dopo il loro soggiorno in un centro della Confedera- zione. Il Consiglio federale può prevedere che a causa di circostanze particolari sia competente un Cantone diverso da quello d’ubicazione. 1ter In caso di domanda multipla ai sensi dell’articolo 111c, l’esecuzione dell’al- lontanamento e la concessione del soccorso d’emergenza spettano al Cantone com- petente per la precedente procedura d’asilo e d’allontanamento.

2 Seper ragioni tecniche l’allontanamento non può essere eseguito, il Cantone

domanda alla SEM di ordinare l’ammissione provvisoria. 3 La SEM vigila sull’esecuzione e allestisce congiuntamente ai Cantoni un monito- raggio dell’esecuzione dell’allontanamento.

Art. 52 cpv. 2 Abrogato

Art. 68 cpv. 3 Abrogato

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Art. 69 cpv. 1 1 Gli articoli 18, 19 e 21–23 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.

Art. 72 Procedura Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 1, 2a e 3 del capitolo 2. Alle procedure secon- do gli articoli 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 8.

Art. 75 cpv. 4 4 Le persone bisognose di protezione autorizzate a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione non soggiacciono al divieto di lavorare.

Art. 76 cpv. 5 5 Ai capoversi 2–4 si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.

Art. 78 cpv. 4

4 Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un’audizione secondo

l’articolo 29. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capi- tolo 8.

Titolo prima dell’articolo 80 Capitolo 5: Aiuto sociale e soccorso d’emergenza Sezione 1: Concessione dell’aiuto sociale, del soccorso d’emergenza e degli assegni per figli, nonché istruzione scolastica di base

Art. 80 Competenza nei centri della Confederazione

1 La Confederazione garantisce aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone

che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e sono alloggiate in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati. Assicura, in collaborazione con il Cantone d’ubicazione, l’assistenza sanitaria e l’istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l’adempimento di tutti o parte di questi compiti. Gli articoli 81–83a si applicano per analogia. 2 La SEM indennizza i terzi incaricati, sulla base di un contratto, per le spese ammi- nistrative e di personale, nonché per le altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezional- mente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l’indennizzo di spese uniche.

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3 La SEM può convenire con il Cantone d’ubicazione che quest’ultimo stipuli

l’assicurazione malattie obbligatoria. La SEM rimborsa a titolo forfettario le spese per i premi, le aliquote percentuali e la franchigia dell’assicurazione malattie. 4 Il Cantone d’ubicazione organizza l’istruzione scolastica di base per i richiedenti l’asilo in età di scuola dell’obbligo che soggiornano in un centro della Confedera- zione. Se necessario, l’istruzione è impartita nel centro stesso. La Confederazione può versare sussidi per l’istruzione scolastica di base. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare per l’indennizzo di spese uniche.

Art. 80a Competenza nei Cantoni I Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

Art. 82 cpv. 2bis e 3bis 2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2. 3bis Nel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.

Art. 88 cpv. 1 e 3bis

1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall’esecuzione

della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91–93b. 3bis Per le persone accolte in Svizzera nell’ambito della concessione dell’asilo a gruppi di rifugiati secondo l’articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.

Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento di indennizzi a titolo forfettario 1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all’articolo 88 della presente legge e agli articoli 55 e 87 LStr 11 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d’esecuzione secondo l’articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadem- pienza.

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2 Se l’inadempimento o l’adempimento parziale degli obblighi in materia d’esecu-

zione secondo l’articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell’interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all’articolo 88 della presente legge e agli articoli 55 e 87 LStr per coprire le spese corrispondenti.

Art. 91 cpv. 2ter e 4bis 2ter La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Con- federazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza. 4bis Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude con- venzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d’ubicazione o con terzi incaricati.

Art. 93a Consulenza per il ritorno 1 La Confederazione promuove il ritorno volontario fornendo una consulenza per il ritorno. Quest’ultima si svolge nei centri della Confederazione e nei Cantoni.

2 La SEM provvede a organizzare consulenze regolari nei centri della Confedera-

zione. Può affidare questi compiti ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.

Art. 93b Sussidi per la consulenza per il ritorno 1 La Confederazione versa, sulla base di un accordo, sussidi ai fornitori della consu- lenza per il ritorno nei centri della Confederazione al fine di indennizzarne le spese amministrative e di personale per l’informazione e la consulenza dei richiedenti l’asilo e delle persone allontanate. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Ecce- zionalmente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l’indennizzo di spese uniche. 2 Per la consulenza per il ritorno offerta nei Cantoni il versamento dei sussidi è retto dall’articolo 93 capoverso 4.

Art. 94 Abrogato

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Titolo prima dell’articolo 95a Capitolo 6a: Approvazione dei piani per edifici e infrastrutture della Confederazione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 95a Principio 1 Gli edifici e le infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richie- denti l’asilo o per espletare procedure d’asilo necessitano dell’approvazione dei piani da parte del DFGP (autorità d’autorizzazione) se sono: a. edificati ex novo; b. modificati o destinati a tale nuovo scopo. 2 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. 3 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Nella proce- dura di approvazione dei piani e nella ponderazione degli interessi va considerato il diritto cantonale. 4 L’approvazione dei piani per progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull’ambiente presuppone fondamentalmente un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197912 sulla pianificazione del territorio.

Art. 95b Diritto d’espropriazione e diritto applicabile 1 L’acquisto di fondi per edifici e infrastrutture destinati all’alloggio di richiedenti l’asilo o all’espletamento di procedure d’asilo e la costituzione di diritti reali su tali fondi competono al DFGP. Se necessario, il DFGP è autorizzato a procedere all’espropriazione. 2 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e, sussidiaria- mente, dalla legge federale del 20 giugno 193013 sull’espropriazione (LEspr).

Titolo prima dell’articolo 95c Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 95c Avvio della procedura ordinaria di approvazione dei piani La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all’autorità competente corredata della documentazione necessaria. Questa esamina la documentazione e, se del caso, chiede di completarla.

12 RS 700 13 RS 711

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Art. 95d Picchettamento 1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve rendere visibili mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno causate dagli edifici e dalle infrastrutture previste. 2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate immediatamente all’autorità competente per l’approvazione, in ogni caso prima della scadenza del termine di deposito dei piani.

Art. 95e Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

1 L’autorità competente per l’approvazione trasmette la domanda per parere ai

Cantoni e ai Comuni interessati. L’intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati, tale termine può eccezionalmente essere prorogato. 2 La domanda è pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante

30 giorni.

3 Ildeposito pubblico dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione

secondo gli articoli 42–44 LEspr14.

Art. 95f Avviso personale Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il richiedente trasmette a tutti gli aventi diritto a un’indennità secondo l’articolo 31 LEspr15 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 95g Opposizione 1 Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della PA16 o della LEspr17 può fare opposizione. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura. 2 Entro il termine di deposito dei piani devono essere fatte valere tutte le obiezioni relative al diritto di espropriazione nonché le domande di indennizzo o di presta- zione in natura. Opposizioni e domande successive secondo gli articoli 39–41 LEspr vanno presentate all’autorità d’approvazione.

3 I Comuni interessati tutelano i propri interessi mediante opposizione.

14 RS 711 15 RS 711 16 RS 172.021 17 RS 711

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Art. 95h Procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è retta dall’articolo 62b della legge del 21 marzo 199718 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 95i Durata di validità 1 Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d’espropriazione. 2 L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. 3 Per gravi motivi, l’autorità d’approvazione può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determi- nante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.

Art. 95j Procedura semplificata di approvazione dei piani

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

a. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. edifici e infrastrutture la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull’ambiente; c. edifici e infrastrutture che sono rimossi entro tre anni al più tardi. 2 Ai piani particolareggiati basati su un progetto già approvato si applica la procedu- ra semplificata.

3 L’autorità d’approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né

pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità d’approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro con- senso scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità d’approva- zione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine. 4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

18 RS 172.010

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Titolo prima dell’articolo 95k Sezione 3: Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 95k 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se ne- cessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Com- missione di stima) secondo le disposizioni della LEspr19. Sono discusse soltanto le pretese annunciate.

2 L’autorità d’approvazione trasmette al presidente della Commissione di stima i

piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate. 3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presu- me che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

Titolo prima dell’articolo 95l Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 95l 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

2 I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

Titolo prima dell’articolo 99a Sezione 1a: Sistema d’informazione per i centri della Confederazione e gli alloggi negli aeroporti

Art. 99a cpv. 3 lett. b

3 MIDES contiene i dati personali seguenti:

b. verbali degli interrogatori sommari effettuati nei centri della Confederazione e negli aeroporti secondo gli articoli 22 capoverso 1 e 26 capoverso 3;

Art. 99b lett. d Hanno accesso a MIDES, in quanto necessario all’adempimento dei loro compiti: d. i collaboratori dei centri cantonali o comunali di cui all’articolo 24d respon- sabili dell’alloggio e dell’assistenza ai richiedenti l’asilo.

19 RS 711

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Titolo prima dell’art. 102f Capitolo 8: Tutela giurisdizionale, procedura di ricorso, riesame e domande multiple Sezione 1: Protezione giuridica nei centri della Confederazione

Art. 102f Principio 1 I richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite. 2 La SEM affida l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 a uno o più forni- tori di prestazioni.

Art. 102g Consulenza sulla procedura d’asilo 1 Durante il soggiorno in un centro della Confederazione, i richiedenti l’asilo benefi- ciano della consulenza sulla procedura d’asilo. 2 La consulenza comprende segnatamente l’informazione dei richiedenti l’asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d’asilo.

Art. 102h Rappresentante legale 1 Dall’inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente. 2 Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d’asilo. 3 La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere e di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione in merito allo svolgimento di una procedura ampliata. È fatto salvo l’articolo 102l. 4 La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale desi- gnato comunica al richiedente l’asilo di non voler interporre ricorso, in quanto esso non avrebbe alcuna probabilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull’asilo.

5 I compiti del rappresentante legale sono retti dall’articolo 102k.

Art. 102i Compiti del fornitore di prestazioni 1 Il fornitore di prestazioni di cui all’articolo 102f capoverso 2 è tenuto in particolare a garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale nei centri della Confederazione. Assicura la qualità della consulenza e della rappresen- tanza legale.

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2 Il fornitore di prestazioni designa le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale. Assegna le persone incaricate della rappresentanza legale ai richiedenti l’asilo. 3 Sono ammesse a fornire consulenza le persone che svolgono per professione attivi- tà di consulenza dei richiedenti l’asilo.

4 Sono ammessi ad assumere la rappresentanza legale gli avvocati. Sono pure am-

messi i titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per pro- fessione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l’asilo. 5 Il fornitore di prestazioni e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.

Art. 102j Partecipazione del rappresentante legale 1 La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date della prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria, dell’audizione sui motivi d’asilo e delle ulteriori fasi della procedura in cui è necessaria la partecipazione del rappresentante legale. Il fornitore di prestazioni comunica senza indugio tali date al rappresentante legale. 2 Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni della SEM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. Sono fatti salvi impedimenti a breve termine per motivi gravi scusabili. 3 Se il rappresentante legale non presenta o non presenta entro i termini fissati il proprio parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo, sebbene il forni- tore di prestazioni gliel’abbia trasmessa in tempo utile, si considera che rinunci a pronunciarsi.

Art. 102k Indennità per la consulenza e la rappresentanza legale 1 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confede- razione versa al fornitore di prestazioni un’indennità per l’adempimento segnata- mente dei seguenti compiti: a. l’informazione e la consulenza ai richiedenti l’asilo; b. la partecipazione del rappresentante legale alla prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria e all’audizione sui motivi d’asilo; c. la presentazione di un parere sulla bozza di decisione negativa sull’asilo nella procedura celere; d. l’assunzione della rappresentanza legale durante la procedura di ricorso, in particolare la redazione di un atto di ricorso; e. la difesa, in veste di persona di fiducia, degli interessi di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati nei centri della Confederazione e all’aeroporto; f. in caso di passaggio alla procedura ampliata, l’informazione del consultorio giuridico da parte del rappresentante legale designato sullo stato della proce- dura oppure il proseguimento della rappresentanza legale nelle fasi procedu- rali rilevanti per la decisione ai sensi dell’articolo 102l.

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2 L’indennità comprende un contributo per le spese amministrative e di personale del fornitore di prestazioni, in particolare per l’organizzazione della consulenza e della rappresentanza legale, nonché un contributo per interpreti indipendenti. L’indenniz- zo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche.

Titolo prima dell’art. 102l Sezione 1a: Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata dopo l’attribuzione a un Cantone

Art. 102l 1 Dopo l’attribuzione a un Cantone, nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, in particolare se si procede a un’audizione supplementare sui motivi d’asilo, i richiedenti l’asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuri- dico o al rappresentante legale designato. 2 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confe- derazione versa al consultorio giuridico un’indennità per le attività di cui al capo- verso 1. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni necessarie per l’autorizzazione a esercitare l’attività di consultorio giuridico e definisce le fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi del capoverso 1.

Titolo prima dell’art. 102m Sezione 1b: Gratuito patrocinio

Art. 102m 1 Su domanda del richiedente l’asilo dispensato dal pagamento delle spese procedu- rali, il Tribunale amministrativo federale nomina un patrocinatore d’ufficio esclusi- vamente per ricorsi contro: a. decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell’asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44 nell’ambito della procedura ampliata; b. decisioni di revoca e di termine dell’asilo secondo gli articoli 63 e 64; c. la revoca dell’ammissione provvisoria per le persone del settore dell’asilo secondo l’articolo 84 capoversi 2 e 3 LStr20; d. decisioni relative alla concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4.

20 RS 142.20

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2 Il capoverso 1 non si applica ai ricorsi presentati nell’ambito di procedure di rie- same e di revisione e di procedure relative a domande multiple. Ai ricorsi di questo genere e a tutti gli altri ricorsi, eccettuati quelli di cui al capoverso 1, si applica l’articolo 65 capoverso 2 PA21. 3 Per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgo- no per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l’asilo. 4 I capoversi 1–3 si applicano anche alle persone in merito alla cui domanda si è deciso in procedura celere e che rinunciano a una rappresentanza legale ai sensi dell’articolo 102h. Lo stesso vale se nella procedura celere il rappresentante legale designato rinuncia a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4).

Titolo prima dell’art. 103 Sezione 1c: Procedura di ricorso a livello cantonale

Art. 108 Termini di ricorso

1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l’articolo 31a

capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. 2 Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l’articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. 3 Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. 4 Il ricorso contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera secondo l’articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l’articolo 23 capoverso 1. 5 La verifica della legalità e dell’adeguatezza dell’assegnazione di un luogo di sog- giorno all’aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all’articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso. 6 Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della deci- sione. 7 Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolariz- zati mediante l’invio ulteriore dell’originale firmato, conformemente alle norme dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 PA22.

21 RS 172.021 22 RS 172.021

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Art. 109 Termini d’evasione dei ricorsi 1 Nella procedura celere, il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 31a capoverso 4.

2 Nella procedura ampliata, il Tribunale amministrativo federale decide entro

30 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 31a capoverso 4.

3 Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui

ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, nonché contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a. 4 I termini di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere superati di alcuni giorni in pre- senza di motivi fondati. 5 Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 22 capoversi 2–3 e 4. 6 Negli altri casi, il Tribunale amministrativo federale decide sui ricorsi entro

20 giorni.

7 Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su domanda dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide in via prioritaria e senza indugio.

Art. 110 cpv. 1, 3 e 4 1 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capo- verso 2 lettera a e contro le decisioni di cui all’articolo 111b. 3 Il termine di cui al capoverso 2 può essere prorogato se il ricorrente o il suo rap- presentante ha un impedimento ad agire entro tale termine, segnatamente per ragioni di salute o infortunio. 4 I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti il rifiuto dell’entrata in Svizzera e l’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aero- porto secondo l’articolo 22 capoversi 2–3 e 4.

Art. 110a Abrogato

Art. 111 lett. d Abrogata

Art. 111abis Misure istruttorie e notificazione orale delle sentenze 1 Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d’asilo secondo l’artico- lo 31a della presente legge pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino, il Tribunale amministrativo federale può attuare, nei centri della Confede-

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razione, le misure istruttorie di cui all’articolo 39 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200523 sul Tribunale amministrativo federale, se ciò permette di emanare una decisione sul ricorso in tempi più brevi. 2 La sentenza può essere notificata oralmente. La notificazione orale e la motivazio- ne sommaria devono essere messe a verbale. 3 Le parti possono richiedere il testo integrale della sentenza entro cinque giorni dalla sua notificazione orale. Ciò non ne sospende la forza esecutiva.

Art. 111ater Indennità alle parti Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d’asilo secondo l’articolo 31a pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino non è riconosciuta alcuna indennità alle parti. Se il richiedente l’asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale secondo l’articolo 102h o se il rappresentante legale designato ha rinunciato a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4) si applicano le disposizioni generali sull’am- ministrazione della giustizia federale.

Art. 111b cpv. 1

1 La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto

alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.

Art. 111c cpv. 1 1 Le domande d’asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Non si svolge alcuna fase preparatoria. Si applicano i motivi di non entrata nel merito di cui all’articolo 31a capoversi 1–3.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015

1 Alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del

25 settembre 2015 si applica il diritto anteriore. È fatto salvo il capoverso 2.

2 Le procedure celeri e Dublino pendenti al momento dell’entrata in vigore della

presente modifica ed espletate in virtù delle disposizioni esecutive relative all’ar- ticolo 112b capoversi 2 e 3 nel tenore conformemente alla cifra I della modifica del 28 settembre 201224 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (Modifiche urgenti

23 RS 173.32 24 RU 2012 5359, 2015 2047

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della legge sull’asilo) sono rette dal corrispondente diritto applicabile prima dell’entrata in vigore della presente modifica. 3 Le domande d’asilo che non possono essere trattate nei centri della Confederazione sono rette dal diritto anteriore per al massimo due anni. Le procedure ancora pen- denti al momento della scadenza di questo termine sono rette dal diritto anteriore fino alla decisione definitiva passata in giudicato. 4 Le procedure di approvazione dei piani per la costruzione di nuovi edifici e infra- strutture possono proseguire fino alla loro conclusione definitiva se la domanda è stata presentata durante la durata di validità dell’articolo 95a capoverso 1 lettera a. 5 Le procedure di autorizzazione pendenti in prima istanza all’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 per la costruzione di edifici o infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l’asilo o per espletare proce- dure d’asilo proseguono secondo la procedura di cui al capitolo 6a.

IV Coordinamento con la modifica del 20 marzo 2015 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 20 marzo

201525 del Codice penale svizzero26 e del Codice penale militare del 13 giugno
192727 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che

commettono reati) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui ap- presso avranno il seguente tenore:

1. Legge federale del 16 dicembre 200528 sugli stranieri

Art. 76 cpv. 1, frase introduttiva 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, o una decisione di prima istanza di espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP29 o l’articolo 49a o 49abis CPM30, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecu- zione, può:

25 RU 2016 2329 26 RS 311.0 27 RS 321.0 28 RS 142.20 29 RS 311.0 30 RS 321.0

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Art. 86 cpv. 1 1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d’emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi31 concernenti i richiedenti l’asilo. In particolare il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Per quanto concerne gli standard dell’aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente e per i rifugiati condannati con sentenza passata in giudicato all’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP32 o dell’articolo 49a o 49abis CPM33 si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

2. Legge del 26 giugno 199834 sull’asilo

Art. 37 cpv. 4 e 6 4 Nella procedura ampliata (art. 26d) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria. 6 Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l’espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)35 o l’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)36.

Art. 109 cpv. 5 e 7 5 Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 22 capoversi 2–3 e 4. 7 Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su domanda dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide in via prioritaria e senza indugio. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronun- ciata l’espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP37 o l’articolo 49a o 49abis CPM38.

31 RS 142.31 32 RS 311.0 33 RS 321.0 34 RS 142.31 35 RS 311.0 36 RS 321.0 37 RS 311.0 38 RS 321.0

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V

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 L’articolo 95a capoverso 1 lettera a ha effetto per dieci anni dopo la sua entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 5 giugno 2016.39

2 Entrano in vigore il 1° ottobre 2016:

a. gli articoli 46 capoverso 3, 80, 80a, 82 capoverso 2bis e 89b della legge sull’asilo; b. l’articolo 86 capoverso 1 della legge federale sugli stranieri (allegato, n. 1); c. l’articolo 93bis della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (allegato, n. 3).

3 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

31 agosto 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

39 FF 2016 6103

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 200540 sugli stranieri

Art. 31 cpv. 3 Abrogato

Art. 71b Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto 1 Lo specialista competente per l’esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l’idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti legali: a. le autorità cantonali cui compete l’allontanamento o l’espulsione; b. i collaboratori della SEM responsabili per l’organizzazione centrale e il coordinamento dell’esecuzione coattiva dell’allontanamento o dell’espul- sione; c. il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza.

2 Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 74 cpv. 1bis e 2 1bis L’autorità cantonale competente impone a uno straniero collocato in un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi41 di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio. 2 Queste misure sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall’autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

40 RS 142.20 41 RS 142.31

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Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 e 5 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può: b. incarcerare lo straniero se:

3. indizi concreti fanno temere ch’egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in

particolare perché non si attiene all’obbligo di collaborare secondo l’articolo 90 della presente legge e l’articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 LAsi42,

5. la decisione d’allontanamento è notificata in un centro della Confedera-

zione e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile.

Art. 80 cpv. 1, 1bis e 2bis 1 La carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro. 1bis Nei casi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dal Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione; se in virtù dell’articolo 46 capoverso 1bis terzo periodo LAsi43 il Cantone designato per esegui- re l’allontanamento non è quello in cui è ubicato il centro, detto Cantone è compe- tente anche per ordinare la carcerazione. 2bis Su richiesta dello straniero incarcerato, la legalità e l’adeguatezza della carcera- zione secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.

Art. 80a cpv. 1 lett. a, nonché 2 e 3

1 La competenza di ordinare la carcerazione secondo l’articolo 76a spetta:

a. nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confedera- zione: al Cantone in cui è ubicato il centro;

2 Abrogato

3 Su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l’adeguatezza della carcerazio- ne sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.

42 RS 142.31 43 RS 142.31

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Asilo. L RU 2016

Art. 86 cpv. 1 1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d’emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi44 concernenti i richiedenti l’asilo. In particolare il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Per quanto concerne gli standard dell’aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

Art. 87 cpv. 1 lett. b e d, nonché 3 e 4

1 La Confederazione versa ai Cantoni:

b. per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente e per ogni apolide secondo l’articolo 31 capoverso 2, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi; d. per ogni apolide secondo l’articolo 31 capoverso 1, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi. 3 Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera. 4 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo mas- simo di cinque anni dopo il riconoscimento dell’apolidia.

Art. 126d Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi 1 Per i richiedenti l’asilo la cui domanda d’asilo non può essere trattata nei centri della Confederazione si applica per al massimo due anni il diritto anteriore. 2 Le procedure pendenti di cui agli articoli 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 76a capoverso 3 sono rette dagli articoli 80 capoversi 1 terzo periodo e 2bis e 80a capoversi 1 e 2 della presente legge, nonché dagli articoli 108 capoverso 4, 109 capoverso 3, 110 capoverso 4 lettera b e 111 lettera d LAsi45 nella loro versione anteriore.

44 RS 142.31 45 RS 142.31

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Asilo. L RU 2016

2. Legge federale del 20 giugno 200346 sul sistema d’informazione

per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 1 cpv. 2 2 Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104–107, 110 e 111a–111i della legge federale del 16 dicembre 200547 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96–99, 102– 102abis e 102b–102e della legge del 26 giugno 199848 sull’asilo (LAsi) nonché l’articolo 44 della legge del 20 giugno 201449 sulla cittadinanza (LCit).

3. Legge federale del 20 dicembre 194650 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 93bis Informazione della Segreteria di Stato della migrazione 1 L’Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri d’assicu- rato delle persone dei settori dell’asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di com- pensazione. 2 Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l’Ufficio centrale di compensazione lo comunica d’ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo speciale. 3 La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzional- mente le spese sostenute dall’Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati.

46 RS 142.51 47 RS 142.20 48 RS 142.31 49 RS 141.0 50 RS 831.10

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