AS 2016 3919
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
Modifica del 26 ottobre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modi- ficata come segue:
Art. 13 cpv. 1 lett. c 1 Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi impor- tanti, segnatamente: c. per informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.
II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 172.042.110
2016-2858 3919
Emolumenti in materia di stato civile. O RU 2016
Allegato 1 (art. 4 cpv. 1 lett. a)
Prestazioni degli uffici dello stato civile
N. I.3.4 e III.9.4 I. Divulgazione di dati dello stato civile
3.4 Abrogato
III. Matrimonio e unione domestica registrata
9.4 Abrogato
3920
Emolumenti in materia di stato civile. O RU 2016
Allegato 2 (art. 4 cpv. 1 lett. b)
Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile
N. I.1 I. Disbrigo di domande
1. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini
stranieri, quando nessuna delle due persone interessate è domici- liata in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP) 200
3921
Emolumenti in materia di stato civile. O RU 2016
3922