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AS 2016 4519

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers)

Modifica del 23 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 febbraio 20131 concernente il pensionamento in particolari cate- gorie di personale è modificata come segue:

Art. 8a Disposizione transitoria per la restituzione di contributi AVS pagati 1 Il datore di lavoro restituisce ai membri del personale militare e del Corpo delle guardie di confine secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b nonché agli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale secondo l’articolo 8 capoverso 2 i contributi pagati dal 1° gennaio 2009 durante il congedo di prepensionamento (art. 34 OPers2) in quanto persone senza attività lucrativa ai sensi degli articoli 28–30 dell’ordinanza del 31 ottobre 19473 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 2 L’importo della restituzione corrisponde ai contributi disposti dalla Cassa federale di compensazione mediante decisione passata in giudicato e fatturati. L’importo è restituito senza applicazione di interessi. 3 Le restituzioni sono effettuate dal dipartimento competente; gli importi sono a carico del credito di personale del relativo dipartimento.

1 RS 172.220.111.35 2 RU 2009 6417, 2013 771 3 RS 831.101

2016-2614 4519

Pensionamento in particolari categorie di personale. O RU 2016

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr