AS 2016 4825
Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)
Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)
Modifica del 9 dicembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Il CNL personale domestico del 20 ottobre 20101 è modificato come segue:
Art. 5 cpv. 1
1 Il
salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:
Franchi all’ora
a. per lavoratori non qualificati 18.90 b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica 20.75 c. per lavoratori qualificati con AFC 22.85 d. per lavoratori qualificati con CFP 20.75
Art. 9 cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre
2019.
1 RS 221.215.329.4
2016-2981 4825
CNL personale domestico RU 2016
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
9 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr