AS 2016 4845
Ordinanza dell'IPI sulle tasse
Ordinanza dell’IPI sulle tasse (OTa-IPI)
del 14 giugno 2016 Approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016
L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19951 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le tasse che l’IPI riscuote per lo svolgimento dei suoi compiti sovrani; sono fatte salve le convenzioni internazionali applicabili.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 3 Tariffe delle tasse
1 Le tasse che devono essere versate secondo la LIPI, come pure secondo la legge
del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore (LDA), la legge del 9 ottobre 19924 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20016 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 19547 sui brevet- ti (LBI), la legge del 20 marzo 20098 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell’allegato.
RS 232.148
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2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l’IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo e gli esborsi. La tariffa oraria è definita al numero 7 dell’allegato. 3 Il Consiglio dell’IPI può adeguare le tariffe all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo all’inizio di un esercizio finanziario dell’IPI, sempre che dal 1° gennaio 2017 o dall’ultimo adeguamento l’aumento sia pari o superiore al 5 per cento.
Art. 4 Pagamento
1 Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall’IPI.
2 Sono fatte salve le disposizioni degli atti normativi di cui all’articolo 3 capover- so 1.
Art. 5 Modi di pagamento Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri: a. mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI; b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’IPI.
Art. 6 Dati inerenti al pagamento 1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua, nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l’allegato. 2 Se i dati necessari mancano, l’IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l’oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall’IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.
Art. 7 Data e validità del pagamento 1 È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’IPI è stato accredita- to. 2 Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla Posta Svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’IPI.
Art. 8 Pagamento mediante autorizzazione di addebito 1 In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall’IPI in base a un’autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l’IPI riceve l’autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa per la quale l’IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura.
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2 Il pagamento è valido unicamente se la somma, all’occorrenza dedotta la commis- sione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell’IPI. 3 Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l’IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’IPI può richiedere una tassa speciale di elaborazione; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi. 4 L’IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronica- mente. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.
Art. 9 Pagamento tempestivo 1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI non accetta pagamenti parziali; ove l’equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice. 2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.
Art. 10 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica 1 Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l’IPI può accordare una riduzione delle tasse. 2 La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.
Art. 11 Disposizioni transitorie 1 Le modalità di pagamento e l’ammontare delle tasse dovute per un evento antece- dente il 1° gennaio 2017 si fondano sul diritto previgente. 2 La disposizione transitoria di cui al capoverso 1 si applica per analogia anche in caso di successive modifiche delle modalità di pagamento e dell’ammontare delle tasse.
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo Il regolamento del 28 aprile 19979 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è abrogato.
9 RU 1997 2173, 1999 2632, 2005 2323, 2006 4487, 2007 4477, 2008 1897, 2011 2251, 2013 1307, 2016 1049
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Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
14 giugno 2016 In nome dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale: La direttrice, Catherine Chammartin Il presidente del Consiglio d’Istituto, Felix Hunziker-Blum
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Allegato (art. 3 cpv. 1 e 2, nonché art. 6 cpv. 1)
Tariffe delle tasse
1. Tasse riscosse in materia di marchi e indicazioni geografiche
Articolo Descrizione Codice Fr.
Art. 28 cpv. 3 LPM10 Tassa di deposito 1000 550.– Art. 18 cpv. 1 OPM11 Art. 18 cpv. 2 OPM Soprattassa per ogni classe 1100 100.– supplementare Art. 18a OPM Tassa per la procedura d’esame accelerata 1200 400.– Art. 31 cpv. 2 LPM Tassa di opposizione 1300 800.– Art. 10 cpv. 2 LPM Tassa di proroga 1400 700.– Art. 26 cpv. 4 OPM Art. 26 cpv. 5 OPM Soprattassa in caso di pagamento 1450 50.– dopo la scadenza della registrazione Art. 17a OPM Tassa per il proseguimento della 1500 100.– procedura Art. 45 cpv. 2 LPM Tassa nazionale per la richiesta di 1600 100.– Art. 47 cpv. 4 OPM una registrazione internazionale Art. 45 cpv. 2 LPM Tassa individuale per la designazione Art. 8 cpv. 7 PM12 della Svizzera – per tre classi 1700 450.– – per ogni classe supplementare 1730 50.– Tassa individuale per il rinnovo 1760 500.– Art. 35a cpv. 3 LPM Tassa di cancellazione 1800 800.– Art. 50a cpv. 3 LPM Tasse riscosse in relazione al registro Art. 14 O-DOP/ delle indicazioni geografiche: IGP13 – Tassa d’iscrizione 1900 4000.– – Tassa di opposizione 1930 2000.– – Tassa per la modifica dell’elenco 1960 800.– degli obblighi
10 RS 232.11 11 RS 232.111 12 RS 0.232.112.4 13 RS 232.112.2
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2. Tasse riscosse in materia di design
Articolo Descrizione Codice Fr.
Art. 17 cpv. 1 ODes14 Tassa di registrazione Art. 19 cpv. 2 LDes15 – Tassa di base per il primo periodo Art. 17 cpv. 2 ODes di protezione (1°–5° anno) lett. a – per un design depositato 3000 200.– separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo – per ogni design supplementare 3100 100.– di un deposito cumulativo ma al massimo 3200 700.– Art. 17 cpv. 2 ODes – Tassa per la pubblicazione per ogni 3300 20.– lett. b ulteriore raffigurazione, dalla seconda Art. 21 cpv. 3 ODes Tassa per il rinnovo della protezione – per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato 3400 200.– separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo – per ogni design supplementare 3500 100.– di un deposito cumulativo ma al massimo 3600 700.– Art. 21 cpv. 3 ODes Soprattassa in caso di pagamento dopo 3650 50.– la scadenza del periodo di protezione Art. 31 cpv. 2 LDes Tassa per il proseguimento 3700 100.– della procedura
14 RS 232.121 15 RS 232.12
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3. Tasse riscosse in materia di brevetti d’invenzione
Articolo Descrizione Codice Fr.
Art. 138 cpv. 1 lett. c LBI16 Tassa di deposito 2000 200.– Art. 17a cpv. 1 lett. a OBI17 Art. 49 cpv. 1 OBI Art. 118 cpv. 1 lett. a OBI Art. 124 cpv. 1 lett. c OBI Art. 17a cpv. 1 lett. b OBI Tassa di rivendicazione per ogni 2030 50.– Art. 31a OBI rivendicazione a contare Art. 53a cpv. 1 OBI dall’undicesima Art. 61a cpv. 2 OBI Art. 53 cpv. 1 OBI Tassa di ricerca 2060 500.– Art. 57 cpv. 2 OBI Art. 59 cpv. 2 OBI Art. 17a cpv. 1 lett. c OBI Tassa di esame 2100 500.– Art. 61a OBI Art. 63 cpv. 2 OBI Tassa per la procedura d’esame 2150 200.– accelerata Art. 73 cpv. 2 OBI Tassa di opposizione 2200 800.– Art. 17a cpv. 1 lett. e OBI Tasse annuali Art. 18 OBI – per il 4° anno a contare 2340 100.– Art. 18a cpv. 3 OBI dal deposito Art. 118 cpv. 2 OBI – per il 5° anno a contare 2350 150.– Art. 118a OBI dal deposito – per il 6° anno a contare 2360 200.– dal deposito – per il 7° anno a contare 2370 250.– dal deposito – per l’8° anno a contare 2380 300.– dal deposito – per il 9° anno a contare 2390 350.– dal deposito – per il 10° anno a contare 2400 400.– dal deposito – per l’11° anno a contare 2410 450.– dal deposito – per il 12° anno a contare 2420 500.– dal deposito – per il 13° anno a contare 2430 550.– dal deposito
16 RS 232.14 17 RS 232.141
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Articolo Descrizione Codice Fr. – per il 14° anno a contare 2440 600.– dal deposito – per il 15° anno a contare 2450 650.– dal deposito – per il 16° anno a contare 2460 700.– dal deposito – per il 17° anno a contare 2470 750.– dal deposito – per il 18° anno a contare 2480 800.– dal deposito – per il 19° anno a contare 2490 850.– dal deposito – per il 20° anno a contare 2500 900.– dal deposito Art. 18 cpv. 3 OBI Soprattassa 2550 50.– Art. 46a cpv. 2 LBI Tassa di proseguimento 2600 100.– della procedura Art. 15 cpv. 2 OBI Tassa di reintegrazione 2650 500.– Art. 96 cpv. 3 OBI Tassa per il trattamento di una 2700 500.– dichiarazione di rinuncia parziale Art. 133 cpv. 2 LBI Tassa di trasmissione 2800 100.– Art. 121 cpv. 1 OBI Art. 140h cpv. 1 LBI Tassa di deposito per certificati 2900 2500.– di protezione complementari Art. 140h cpv. 1 LBI Tasse annuali per certificati 2910 Art. 127l OBI di protezione complementari – per il 1° anno 950.– – per il 2° anno 1000.– – per il 3° anno 1050.– – per il 4° anno 1100.– – per il 5° anno 1150.– Art. 127l cpv. 3 OBI – soprattassa 2950 50.–
4. Tasse riscosse in virtù della legge sui consulenti in brevetti
Articolo Descrizione Codice Fr.
Art. 12 cpv. 1 LCB18 Tassa per l’iscrizione nel registro 5000 200.– Art. 19 cpv. 1 LCB dei consulenti in brevetti
18 RS 935.62
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5. Tasse riscosse in materia di diritto d’autore
Articolo Descrizione Codice Fr.
Art. 13 cpv. 1 LIPI Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione – per ogni periodo di 5 minuti 4000 15.– iniziato Ricorso a esperti esterni 4100 spese
6. Tasse riscosse in materia di topografie
Articolo Descrizione Codice Fr.
Art. 14 cpv. 2 LTo19 Tassa per il deposito della domanda 4500 450.– d’iscrizione
7. Tasse diverse di cancelleria
Descrizione Codice Fr.
Autenticazione da parte della Cancelleria federale 5100 spese Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l’articolo 3 capoverso 2, secondo il tempo impiegato – inoltre per ogni periodo di cinque minuti 5200 15.– iniziato Soprattassa per richieste urgenti 5300 fino al 50 % del- la tassa dovuta
19 RS 231.2
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