AS 2016 5195
AS 2016 5195
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)
Modifica del 16 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli autovei- coli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «regolamento ECE» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «regolamento UNECE».
N. 2.13.6
2.13 Dispositivo d’illuminazione
Atti normativi UE Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE n.
…
2.13.6 Fari di pro- 661/2009/CE x x x x x x UNECE-
fondità e fari R1 a luce anabba- UNECE- gliante, R5 lampade a UNECE- incandescenza, R8 proiettori a UNECE- scarica di gas R 20 e loro sorgenti UNECE- di luce nonché R 31 proiettori a UNECE- LED e loro R 37
1 RS 741.412
2016-1715 5195
Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi. O RU 2016
Atti normativi UE Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE n.
sorgenti di luce UNECE- R 98 UNECE- R 99 UNECE- R 112 UNECE- R 123 UNECE- R 128 …
N. 2.14.15
2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari
Atti normativi Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE UE n.
…
2.14.15 Sistema eCall 2015/758/UE x* x*
* eccezioni vedi atto emanato dall’UE
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.
16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr