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AS 2016 5195

AS 2016 5195

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Modifica del 16 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli autovei- coli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «regolamento ECE» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «regolamento UNECE».

N. 2.13.6

2.13 Dispositivo d’illuminazione

Atti normativi UE Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE n.

2.13.6 Fari di pro- 661/2009/CE x x x x x x UNECE-

fondità e fari R1 a luce anabba- UNECE- gliante, R5 lampade a UNECE- incandescenza, R8 proiettori a UNECE- scarica di gas R 20 e loro sorgenti UNECE- di luce nonché R 31 proiettori a UNECE- LED e loro R 37

1 RS 741.412

2016-1715 5195

Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi. O RU 2016

Atti normativi UE Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE n.

sorgenti di luce UNECE- R 98 UNECE- R 99 UNECE- R 112 UNECE- R 123 UNECE- R 128 …

N. 2.14.15

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

Atti normativi Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE UE n.

2.14.15 Sistema eCall 2015/758/UE x* x*

* eccezioni vedi atto emanato dall’UE

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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