AS 2016 5215
Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna
Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna
Modifica del 13 dicembre 2016
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 2 marzo 20101 sulla messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna; in esecuzione delle risoluzioni 2009-II-20, 2016-II-13 e 2016-II-14 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,
Art. 2 cpv. 2 tabella
Regolamento Oggetto Disposizione d’applicazione ADN
1.5 Regole speciali, deroghe Le deroghe approvate nell’ambito del
regolamento del 29 novembre 20013 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) in virtù di raccomandazioni della CCR rimangono valide. 1.6.7.2.2 Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie generali per generali per i battelli i battelli cisterna sono integrate dalle cisterna disposizioni riportate in allegato.
3 [RU 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031]
2016-2915 5215
Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2016 di merci pericolose per via navigabile interna. O del DATEC
Regolamento Oggetto Disposizione d’applicazione ADN
7.1.5.0.5 Deroghe alla segnalazione Sul Reno non sono consentite le deroghe 7.2.5.0.3 con coni o fanali blu di cui ai n. 7.1.5.0.5 e 7.2.5.0.3 del Rego- lamento ADN.
7.1.5.1 Modo di trasporto Sul Reno i battelli che trasportano merci
7.2.5.1 delle merci pericolose o che non sono degassificati
non devono essere inclusi in convogli spinti le cui dimensioni superano 195×24 m.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
13 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2016 di merci pericolose per via navigabile interna. O del DATEC
Allegato (art. 2 cpv. 2)
Titolo
Disposizioni transitorie particolari Lett. A A. Le seguenti disposizioni transitorie si applicano al trasporto delle materie pericolose indicate qui di seguito:
1. È consentito il trasporto in tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta
velocità regolata al minimo su 6 kPa (0,06 bar) (pressione di prova delle cisterne di carico di 10 kPa [0,10 bar]): – di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N aperto, il tipo N aperto con dispositivo antifiamma o il tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su
10 kPa (0,10 bar).
– Il battello indicato qui di seguito, disponendo dal 31 dicembre 1986 di un’autorizzazione speciale per il trasporto di determinate sostanze, è omolo- gato per il trasporto delle sostanze riportate nell’elenco indicato in base al suo tipo di costruzione, caratterizzato da doppio fondo e doppie pareti late- rali.
Battello Numero ENI Elenco delle sostanze numero
T.M.S. PIZ EVEREST 0232 6324 1
2. È consentito il trasporto in tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta
velocità regolata al minimo su 10 kPa (0,10 bar) (pressione di prova delle cisterne di carico di 65 kPa [0,65 bar]): – di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N aperto, il tipo N aperto con dispositivo antifiamma o il tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su
10 kPa (0,10 bar).
Se la valvola di evacuazione ad alta velocità è modificata in modo da essere regolata su 50 kPa (0,50 bar), è consentito il trasporto di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN la valvola di evacuazione ad alta velocità va regolata su 50 kPa (0,50 bar). – Il battello indicato qui di seguito, disponendo dal 31 dicembre 1986 di un’autorizzazione speciale per il trasporto di determinate sostanze, è omolo- gato per il trasporto delle sostanze riportate nell’elenco indicato in base al
Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2016 di merci pericolose per via navigabile interna. O del DATEC
suo tipo di costruzione, caratterizzato da doppio fondo e doppie pareti late- rali.
Battello Numero ENI Elenco delle sostanze numero
T.M.S. EILTANK 9 0430 4830 5
3. È consentito il trasporto in tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al minimo su 9 kPa (0,09 bar): – di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N o il tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su 10 kPa (0,10 bar). 4. È consentito il trasporto in tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al minimo su 35 kPa (0,35 bar): – di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N o il tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su 35 kPa (0,35 bar). Se la valvola di evacuazione ad alta velocità è modificata in modo da essere regolata su 50 kPa (0,50 bar), è consentito il trasporto di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN la valvola di evacuazione ad alta velocità deve essere regolata su 50 kPa (0,50 bar).
Lett. B Elenchi delle sostanze, n. 2–4 Abrogati