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AS 2016 595

AS 2016 595

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 17 febbraio 2016

La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:

Modifica dell'aliquota di dazio per la voce di tariffa 1104.2932

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1104. Altri cereali lavorati, di orzo per la fabbricazione 12.––

29 32 di derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016.

17 febbraio 2016 Direzione generale delle dogane: Hans Peter Hefti

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