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AS 2016 607

Ordinanza dell'UFSP sull'importo della riduzione di premio per il 2016

Ordinanza dell’UFSP sull’importo della riduzione di premio per il 2016

del 18 febbraio 2016

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), visto l’articolo 106c capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie, ordina:

Art. 1 Importo della riduzione di premio La riduzione di premio per il 2016 corrisponde ai seguenti importi:

Cantone Importo per assicurato in franchi

ZH 19.55 ZG 7.05 FR 8.60 AI 10.95 GR 0.25 TG 25.40 TI 32.10 VD 45.45 GE 30.30

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 29 febbraio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2016.

18 febbraio 2016 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

RS 832.107.23 1 RS 832.10

2016-0133 607

Importo della riduzione di premio per il 2016. O dell’UFSP RU 2016

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