AS 2016 689
Legge federale sulla formazione continua
Legge federale sulla formazione continua (LFCo)
del 20 giugno 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 61a capoverso 2, 63a capoverso 5, 64a e 66 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 20132, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente legge si prefigge di rafforzare la formazione continua quale componen- te dell’apprendimento permanente nel contesto dello spazio formativo svizzero.
2 La presente legge:
a. definisce i principi applicabili alla formazione continua; b. stabilisce le condizioni per la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione; c. determina le modalità con cui la Confederazione promuove la ricerca e lo sviluppo in materia di formazione continua; d. disciplina la promozione, da parte della Confederazione, dell’acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti. 3 Per il resto, la Confederazione disciplina e promuove la formazione continua nella legislazione speciale.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica all’intero settore della formazione continua, per quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.
RS 419.1
2014-1724 689
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2 L’attuazione dei principi della presente legge nel settore universitario permane di competenza degli organi comuni responsabili del coordinamento della politica uni- versitaria secondo la legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.
Art. 3 Definizioni Nella presente legge s’intende per: a. formazione continua (formazione non formale): la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale; b. formazione formale: la formazione disciplinata dallo Stato che:
1. è impartita nella scuola dell’obbligo, oppure,
2. porta al conseguimento di:
‒ un titolo del livello secondario II, un titolo della formazione pro- fessionale superiore o un grado accademico, ‒ un titolo che costituisce la premessa per l’esercizio di un’attività professionale regolamentata dallo Stato; c. formazione strutturata: la formazione impartita segnatamente in corsi orga- nizzati, basata su programmi d’insegnamento e su un rapporto di insegna- mento-apprendimento definito; d. formazione informale: le competenze acquisite al di fuori della formazione strutturata.
Art. 4 Obiettivi La Confederazione persegue, unitamente ai Cantoni, i seguenti obiettivi in materia di formazione continua: a. sostenere le iniziative con cui i singoli provvedono alla propria formazione continua; b. creare le premesse che consentano a ciascuno di partecipare alla formazione continua; c. migliorare la competitività delle persone poco qualificate sul mercato del lavoro; d. creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori della formazione conti- nua di diritto pubblico e privato; e. garantire il coordinamento delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute da Confederazione e Cantoni; f. seguire l’evoluzione internazionale nell’ambito della formazione continua, confrontarla con gli sviluppi nazionali e valutare gli effetti di entrambi.
3 RS 414.20
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Formazione continua. LF RU 2016
Sezione 2: Principi
Art. 5 Responsabilità
1 Ognuno è responsabile della propria formazione continua.
2 I datori di lavoro pubblici e privati favoriscono la formazione continua dei propri collaboratori. 3 A complemento della responsabilità individuale e dell’offerta di privati, la Confe- derazione e i Cantoni si adoperano affinché ciascuno possa partecipare alla forma- zione continua secondo le proprie capacità.
4 La Confederazione e i Cantoni disciplinano la formazione continua per quanto
l’adempimento dei loro compiti lo esiga.
Art. 6 Garanzia e sviluppo della qualità 1 Gli operatori della formazione continua sono responsabili della garanzia e dello sviluppo della qualità. 2 La Confederazione e i Cantoni possono sostenere procedure di garanzia e di svi- luppo della qualità per garantire la trasparenza e la comparabilità dei cicli e titoli di formazione continua. 3 La garanzia e lo sviluppo della qualità delle offerte di formazione continua disci- plinate e sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni devono essere assicurati in particolare per quanto concerne: a. le informazioni in merito alle offerte; b. le qualifiche dei formatori; c. i programmi di insegnamento; d. le procedure di qualificazione.
Art. 7 Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale 1 D’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame e con gli organi comuni responsabili del coordinamento della politica universitaria secondo la legge federale del 30 settembre 20114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, la Confederazio- ne e i Cantoni provvedono ad assicurare procedure trasparenti per il riconoscimento della formazione continua e della formazione informale ai fini della formazione formale.
2 La Confederazione e i Cantoni favoriscono la permeabilità e la definizione di
modalità di validazione degli apprendimenti. 3 Essi designano gli organi incaricati di stabilire i criteri di riconoscimento e di assicurare la trasparenza.
4 RS 414.20
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Formazione continua. LF RU 2016
Art. 8 Miglioramento delle pari opportunità La Confederazione e i Cantoni si adoperano in particolare affinché la formazione continua da essi disciplinata o sostenuta: a. realizzi un’effettiva parità tra donna e uomo; b. tenga conto delle particolari esigenze dei disabili; c. favorisca l’integrazione degli stranieri; d. favorisca il reinserimento professionale.
Art. 9 Concorrenza 1 L’organizzazione, la promozione o il sostegno statali della formazione continua non devono ostacolare la concorrenza. 2 Tali attività non ostacolano la concorrenza se la formazione continua, tenuto conto della qualità, dei contenuti dell’offerta e dell’indirizzo specifico: a. è offerta a prezzi che consentano almeno di coprire i costi; o b. non è in concorrenza con offerte private, non sovvenzionate. 3 Sono ammessi ostacoli alla concorrenza, sempreché siano giustificati da un interes- se pubblico preponderante, proporzionati e fondati su una base legale.
Sezione 3: Condizioni per la concessione di aiuti finanziari della Confederazione
Art. 10
1 Nella legislazione speciale, la Confederazione può prevedere la concessione di
aiuti finanziari a favore della formazione continua se: a. risponde a un interesse pubblico; b. senza gli aiuti finanziari la formazione non potrebbe essere offerta o potreb- be esserlo solo in maniera insufficiente; c. gli obiettivi e i criteri del sostegno statale alla formazione continua sono de- finiti; d. i principi della presente legge sono rispettati; e e. l’efficacia degli aiuti finanziari è verificata periodicamente. 2 La Confederazione concede aiuti finanziari in funzione della domanda. La legisla- zione speciale può prevedere deroghe.
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Sezione 4: Ricerca e sviluppo in materia di formazione continua
Art. 11 Ricerca del settore pubblico federale La ricerca del settore pubblico federale in materia di formazione continua è retta dall’articolo 16 capoverso 2 lettere b‒d della legge federale del 14 dicembre 20125 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.
Art. 12 Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua 1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può concedere aiuti finanziari a organizzazioni della forma- zione continua o concludere accordi di prestazione con tali organizzazioni per adempiere compiti d’informazione e di coordinamento, nonché per assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità, nonché lo sviluppo della formazione continua. 2 Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se l’organizzazione della formazione continua: a. opera su scala nazionale; e b. non ha scopo di lucro. 3 Il Consiglio federale stabilisce ulteriori criteri per la concessione degli aiuti finan- ziari.
Sezione 5: Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti
Art. 13 Competenze di base degli adulti
1 Le competenze di base degli adulti sono la premessa per l’apprendimento perma-
nente e comprendono nozioni e capacità fondamentali nei campi seguenti: a. lettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale; b. matematica elementare; c. utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2 Gli organizzatori di corsi finalizzati all’acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti provvedono affinché l’offerta sia improntata alla prassi, facendo sì che includa tematiche sociali, economiche e giuridiche rilevanti per la vita quotidiana.
5 RS 420.1
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Art. 14 Obiettivo 1 La Confederazione si adopera, unitamente ai Cantoni, per consentire agli adulti di acquisire e mantenere le competenze di base.
2 La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le organizzazioni del mondo del
lavoro.
Art. 15 Competenze e coordinamento 1 Nell’ambito delle loro competenze rispettive, la Confederazione e i Cantoni pro- muovono l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. 2 Essi assicurano la collaborazione interistituzionale nello sviluppo e nell’attuazione di offerte volte ad assicurare l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, e ne coordinano la promozione.
Art. 16 Aiuti finanziari ai Cantoni
1 A complemento delle misure previste dalla legislazione speciale, la SEFRI può
concedere aiuti finanziari ai Cantoni per promuovere l’acquisizione e il manteni- mento delle competenze di base degli adulti. 2 Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione degli aiuti finanziari.
Sezione 6: Finanziamento
Art. 17
1 Nell’ambito del messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della
ricerca e dell’innovazione, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale le priorità della politica in materia di formazione continua e propone lo stanziamento dei fondi necessari. 2 L’Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale. 3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede aiuti finanziari secondo gli articoli 12 e 16.
Sezione 7: Statistica e monitoraggio
Art. 18 Statistica L’Ufficio federale di statistica rileva i dati necessari nel settore della formazione continua conformemente alla legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale.
6 RS 431.01
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Art. 19 Monitoraggio 1 In collaborazione con i Cantoni, la SEFRI monitora la partecipazione dei diversi gruppi della popolazione alla formazione continua e il mercato della formazione continua. 2 A tale scopo, intrattiene un dialogo costante con gli ambienti della formazione con- tinua direttamente interessati.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 20 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 21 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 22 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2014 Consiglio degli Stati, 20 giugno 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
9 ottobre 2014.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.
24 febbraio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
7 FF 2014 4503
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Allegato (art. 21)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri
Art. 21 cpv. 3, secondo periodo 3 … È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclu- sione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.
Art. 27, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e d, nonché cpv. 3 Formazione e formazione continua
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o una
formazione continua se: a. la direzione dell’istituto scolastico conferma che la formazione o la forma- zione continua può essere intrapresa; d. possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste.
3 La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l’interruzione
della formazione o della formazione continua è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.
Art. 30 cpv. 1 lett. g e j
1 È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18‒29) al fine di:
g. agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e cul- turale, nonché la formazione professionale e la formazione professionale continua; j. consentire soggiorni di formazione continua in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta;
Art. 34 cpv. 5, secondo periodo 5 … I soggiorni in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni.
8 RS 142.20
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Art. 100 cpv. 2 lett. e 2 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su: e. la formazione professionale e la formazione professionale continua;
2. Legge federale del 24 marzo 19959 sulla parità dei sessi
Art. 3 cpv. 2 2 Il divieto si applica in particolare all’assunzione, all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla forma- zione continua, alla promozione e al licenziamento.
Art. 6 Si presume l’esistenza di una discriminazione per quanto la persona interessata la renda verosimile; questa norma si applica all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione conti- nua, alla promozione e al licenziamento.
Art. 14 cpv. 2 lett. a
2 I programmi possono servire a:
a. promuovere la formazione e la formazione continua entro e fuori l’azienda;
3. Legge del 13 dicembre 200210 sui disabili
Art. 1 cpv. 2 2 La legge crea le condizioni quadro affinché i disabili, a seconda delle loro possibi- lità, possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affin- ché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e una formazione continua ed esercitare un’attività lucrativa.
Art. 2 cpv. 1 e 5, frase introduttiva 1 Ai sensi della presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende diffi- cile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di eser- citare un’attività lucrativa.
9 RS 151.1 10 RS 151.3
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5 Vi è svantaggio nell’accesso a una formazione o a una formazione continua in
particolare quando:
Art. 3 lett. f La presente legge si applica: f. alla formazione e alla formazione continua;
4. Legge del 24 marzo 200011 sul personale federale
Art. 4 cpv. 2 lett. b
2 I datori di lavoro impiegano il loro personale in modo adeguato, economico e
socialmente responsabile; prendono le misure adeguate per garantire: b. lo sviluppo personale e professionale, la formazione e la formazione conti- nua, la motivazione e la polivalenza del personale;
5. Legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale
Art. 17 cpv. 4 lett. e
4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribu-
nale. È competente per: e. assicurare un’adeguata formazione continua del personale;
Art. 83 lett. t Il ricorso è inammissibile contro: t. le decisioni concernenti l’esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell’eser- cizio della professione;
6. Legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 18 cpv. 4 lett. e
4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribu-
nale. È competente per: e. assicurare un’adeguata formazione continua del personale;
11 RS 172.220.1 12 RS 173.110 13 RS 173.32
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7. Legge del 19 marzo 201014 sull’organizzazione delle autorità penali
Art. 54 cpv. 4 lett. e
4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribu-
nale. È competente per: e. garantire un’adeguata formazione continua del personale;
8. Codice civile15
Art. 45 cpv. 2 n. 5
2 Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze:
5. assicura la formazione e la formazione continua delle perso-
ne operanti nell’ambito dello stato civile.
Art. 48 cpv. 3
3 Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio
federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la forma- zione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile.
9. Codice delle obbligazioni16
Art. 329e cpv. 1
1 Ogni anno di servizio, il datore di lavoro deve concedere al lavora-
tore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale, nonché di seguire una formazione o una formazione continua in que- sto campo.
14 RS 173.71 15 RS 210 16 RS 220
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10. Legge del 16 dicembre 200517 sui revisori
Art. 12 cpv. 2 lett. a 2 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale assicurano un’organizzazione adeguata ed emanano in particolare istruzioni scritte circa: a. l’impiego, la formazione e la formazione continua, la valutazione, il diritto di firma e la deontologia dei collaboratori;
11. Codice penale18
Sostituzione di espressioni In tutto il Codice «perfezionamento» e «perfezionamento professionale» sono sosti- tuiti rispettivamente con «formazione continua» e «formazione professionale conti- nua», con i necessari adeguamenti grammaticali.
12. Legge del 20 marzo 200819 sulla coercizione
Titolo prima dell’art. 29 Sezione 7: Formazione e formazione continua
Art. 29 cpv. 1, primo periodo, e 3 1 Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di formazione conti- nua delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere la coerci- zione di polizia e misure di polizia nel campo d’applicazione della presente legge. …
3 La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di formazione
continua delle persone incaricate del rinvio coatto per via aerea.
Art. 30, frase introduttiva La formazione e la formazione continua devono in particolare trattare i temi se- guenti:
17 RS 221.302 18 RS 311.0 19 RS 364
700
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13. Legge del 13 dicembre 200220 sulla formazione professionale
Art. 60 cpv. 2, secondo periodo
2 … Esse devono segnatamente sostenere le aziende del loro ramo nella formazione
specifica al settore professionale.
14. Legge del 22 giugno 200721 sul censimento
Art. 1 cpv. 2 lett. e
2 I dati rilevati riguardano:
e. la formazione e la formazione continua;
15. Legge del 5 ottobre 200722 sulle lingue
Art. 7 cpv. 2 2 Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla forma- zione e alla formazione continua del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.
16. Legge dell’11 dicembre 200923 sulla promozione della cultura
Art. 15 Promozione della lettura e della letteratura La Confederazione può prendere misure destinate a promuovere la lettura e la lette- ratura.
17. Legge del 14 dicembre 200124 sul cinema
Art. 6 Formazione continua La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme alla formazione continua delle persone occupate nella cinematografia.
20 RS 412.10 21 RS 431.112 22 RS 441.1 23 RS 442.1 24 RS 443.1
701
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18. Legge del 30 settembre 201125 sulla promozione delle attività
giovanili extrascolastiche
Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la forma- zione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. 2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabili- scono di comune accordo i contenuti dell’offerta di formazione e formazione conti- nua.
19. Legge federale del 1° luglio 196626 sulla protezione della natura e
del paesaggio
Art. 1, frase introduttiva, e lett. e La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Con- federazione dall’articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federa- le, intesa a: e. promuovere l’insegnamento e la ricerca nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e la formazione continua di specialisti.
Art. 14a cpv. 1 lett. b
1 La Confederazione può accordare sussidi per:
b. la formazione e la formazione continua di specialisti;
20. Legge federale del 16 dicembre 200527 sulla protezione degli animali
Sostituzione di espressioni In tutta la legge «perfezionamento» e «perfezionamento professionale» sono sosti- tuiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «formazione continua».
Art. 20b cpv. 2 lett. e
2 Il sistema d’informazione comprende i seguenti dati personali:
e. dati concernenti la formazione e la formazione continua;
25 RS 446.1 26 RS 451 27 RS 455
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21. Legge militare del 3 febbraio 199528
Art. 48b Istruzione e formazione continua del personale medico militare
1 L’istruzione e la formazione continua del personale medico militare incombono
alla Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria. 2 La Confederazione assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe, l’istruzione e la formazione continua dei medici militari e degli altri quadri delle professioni sanitarie. 3 A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Il centro di competenza è un’unità am- ministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell’esecuzione di misure di istru- zione e di formazione continua.
Art. 62 cpv. 1 1 La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le attività delle associazioni militari e delle società per l’istruzione e la formazione continua, sem- preché dette attività siano d’interesse per la difesa nazionale e vengano eseguite secondo le pertinenti prescrizioni.
22. Legge federale del 3 ottobre 200829 sui sistemi d’informazione
militari
Art. 62 lett. f L’IPV contiene: f. dati concernenti la formazione professionale, la formazione professionale continua, nonché la valutazione;
Art. 98 lett. b Il KEP contiene i seguenti dati: b. dati concernenti le aspirazioni della persona interessata riguardo a futuri impieghi, formazioni e formazioni professionali continue;
Art. 133 L’ISGMP serve alla pianificazione, allo svolgimento e alla documentazione del- l’istruzione e della formazione continua dei collaboratori della Farmacia dell’eser- cito.
28 RS 510.10 29 RS 510.91
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Art. 134 lett. c L’ISGMP contiene i seguenti dati: c. dati concernenti l’assolvimento dell’istruzione e della formazione continua.
23. Legge federale del 14 dicembre 199030 sull’imposta federale diretta
nel tenore del 27 settembre 201331
Sostituzione di un termine Negli articoli 17 cpv. 1bis, 27 cpv. 2 lett. e, 33 cpv. 1 lett. j e 59 cpv. 1 lett. e «perfe- zionamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «forma- zione continua».
24. Legge federale del 14 dicembre 199032 sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni nel tenore del 27 settembre 201333
Sostituzione di un termine Negli articoli 7 cpv. 1, 9 cpv. 2 lett. o, 10 cpv. 1 lett. f e 25 cpv. 1 lett. e «perfezio- namento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «formazione continua».
25. Legge federale del 22 marzo 198534 concernente l’utilizzazione
dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali
Art. 37d lett. f Al fine di limitare gli effetti del traffico aereo sull’ambiente, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti, sempre che il loro finanziamento non sia garantito da altre fonti: f. sviluppo di procedure di volo rispettose dell’ambiente, nonché formazione e formazione continua ai fini della loro applicazione;
30 RS 642.11 31 RU 2014 1105 32 RS 642.14 33 RU 2014 1105 34 RS 725.116.2
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Art. 37f lett. e Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: e. la formazione e la formazione continua.
26. Legge del 26 giugno 199835 sull’energia
Art. 11 Formazione e formazione continua 1 La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge. 2 Essa può sostenere la formazione e la formazione continua degli specialisti del- l’energia.
27. Legge federale del 21 dicembre 194836 sulla navigazione aerea
Art. 8 cpv. 6
6 Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramen-
ti in montagna a scopo di formazione continua delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.
Art. 103a, titolo marginale, e cpv. 1 IV. Istruzione 1 La Confederazione sostiene l’istruzione e la formazione continua in e formazione continua in aeronautica di candidati atti a divenire piloti militari, piloti profes- aeronautica sionisti, istruttori o piloti di ricognizione.
Art. 103b V. Istruzione e La Confederazione promuove l’istruzione e la formazione continua, formazione continua, ricerca nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nell’ambito dei e sviluppo vari settori dell’aviazione.
35 RS 730.0 36 RS 748.0
705
Formazione continua. LF RU 2016
28. Legge federale del 24 marzo 200637 sulla radiotelevisione
Titolo prima dell’art. 76 Capitolo 3: Formazione e formazione continua dei programmisti
Art. 76, primo periodo La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua dei programmisti, in particolare mediante contributi a istituti di formazione e di forma- zione continua. …
29. Legge dell’8 ottobre 200438 sui trapianti
Art. 53 Formazione continua del personale medico La Confederazione può realizzare o sostenere programmi di formazione continua che consentano al personale medico di assistere adeguatamente i donatori e i loro congiunti.
Art. 56 cpv. 2 lett. b
2 Prevedono segnatamente che in ognuno di questi ospedali e centri di trapianto:
b. siano svolti i necessari programmi di formazione continua per il personale medico.
30. Legge del 15 dicembre 200039 sui prodotti chimici
Art. 33 cpv. 2 lett. d
2 Coordina le misure esecutive dei Cantoni, sempre che vi sia un interesse ad
un’esecuzione uniforme. A tal fine può segnatamente: d. promuovere la formazione e la formazione continua delle autorità d’esecu- zione.
37 RS 784.40 38 RS 810.21 39 RS 813.1
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31. Legge del 7 ottobre 198340 sulla protezione dell’ambiente
Art. 49 cpv. 1
1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle
persone incaricate di compiti previsti nella presente legge.
32. Legge federale del 24 gennaio 199141 sulla protezione delle acque
Art. 64 cpv. 2 2 Essa può assegnare aiuti finanziari per la formazione e per la formazione continua di personale specializzato e per l’informazione della popolazione.
33. Legge del 21 marzo 200342 sull’ingegneria genetica
Art. 26 cpv. 3
3 Può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone incaricate
dell’adempimento dei compiti previsti nella presente legge.
34. Legge del 28 settembre 201243 sulle epidemie
Art. 29 lett. c Il Consiglio federale può: c. stabilire i requisiti per l’equipaggiamento dei sistemi chiusi nonché la for- mazione e la formazione continua delle persone che utilizzano agenti pato- geni;
35. Legge del 6 ottobre 198944 sul collocamento
Art. 20 cpv. 1, secondo periodo 1… Se un contratto di lavoro di obbligatorietà generale prevede un contributo obbligatorio a spese di formazione continua e d’esecuzione, le pertinenti disposi- zioni si applicano anche al prestatore, nel qual caso i contributi devono essere versati in funzione della durata dell’impiego.
40 RS 814.01 41 RS 814.20 42 RS 814.91 43 RS 818.101 44 RS 823.11
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Art. 28 cpv. 1 e 2 1 Gli uffici del lavoro aiutano le persone in cerca d’impiego il cui collocamento è impossibile o molto difficile nella scelta di una riqualificazione o di una formazione continua adeguate. 2 I Cantoni possono organizzare, per i disoccupati il cui collocamento è impossibile o molto difficile, corsi di riqualificazione, formazione continua e reintegrazione.
Art. 31 cpv. 4 4 Può organizzare, in collaborazione con i Cantoni, corsi di formazione e di forma- zione continua per il personale delle autorità preposte al mercato del lavoro.
36. Legge federale del 20 dicembre 194645 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 101bis cpv. 1 lett. d 1 L’assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l’esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane: d. formazione continua per il personale ausiliario.
37. Legge federale del 19 giugno 195946 sull’assicurazione
per l’invalidità
Art. 21 cpv. 1, primo periodo 1 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consi- glio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale. …
45 RS 831.10 46 RS 831.20
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38. Legge federale del 6 ottobre 200647 sulle istituzioni che promuovono
l’integrazione degli invalidi
Art. 10 cpv. 2 lett. e
2 La strategia comprende i seguenti elementi:
e. principi per la formazione professionale e la formazione professionale conti- nua del personale specializzato;
39. Legge federale del 19 giugno 199248 sull’assicurazione militare
Art. 28 cpv. 7, primo periodo
7 Se l’assicurato maggiorenne segue una formazione o una formazione continua, è
preso in considerazione un guadagno corrispondente almeno al 20 per cento del- l’importo massimo del guadagno assicurato. …
Art. 35 Orientamento professionale Gli assicurati cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta finora hanno diritto all’orientamento professionale per scegliere un’attività, per la riformazione o la formazione continua.
Art. 36 cpv. 2 lett. c
2 Sono parificati alla prima formazione professionale:
c. la formazione professionale continua, in quanto possa migliorare sostan- zialmente la capacità al guadagno.
Art. 37 cpv. 2 2 Alla formazione in una nuova attività lucrativa sono parificate la nuova formazione nella professione esercitata anteriormente e la formazione professionale continua dovuta all’invalidità.
47 RS 831.26 48 RS 833.1
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40. Legge del 25 giugno 198249 sull’assicurazione contro
la disoccupazione
Art. 14 cpv. 1 lett. a
1 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi: a. formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e forma- zione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
Art. 60 cpv. 1
1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
Art. 95 cpv. 1ter 1ter La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualifica- zione, di formazione continua o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un’altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie presta- zioni a quest’ultima.
41. Legge del 1° luglio 196650 sulle epizoozie
Art. 53 cpv. 1bis 1bis Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.
42. Legge forestale del 4 ottobre 199151
Art. 29 cpv. 2 2 Provvede alla formazione degli ingegneri forestali presso i Politecnici federali e alla loro formazione continua.
49 RS 837.0 50 RS 916.40 51 RS 921.0
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43. Legge del 20 giugno 198652 sulla caccia
Art. 14 cpv. 2 2 Essi disciplinano la formazione e la formazione continua degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione continua complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone fede- rali protette.
44. Legge federale del 21 giugno 199153 sulla pesca
Art. 13 Formazione e formazione continua 1 L’Ufficio federale dell’ambiente sostiene le autorità competenti nell’organizza- zione dei corsi necessari per la formazione specialistica e la formazione specialistica continua dei pescatori professionisti e dei piscicoltori. 2 Può organizzare corsi di formazione continua per gli organi incaricati di sorve- gliare la pesca.
Art. 21 cpv. 4 terzo periodo Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 23 cpv. 1 1 I Cantoni provvedono a una sorveglianza efficace della pesca, nonché alla forma- zione e alla formazione continua degli organi di sorveglianza.
45. Legge federale del 30 settembre 201154 che promuove l’innovazione,
la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo
Art. 2 cpv. 1 lett. d 1 La Confederazione può sostenere progetti che si prefiggono gli obiettivi seguenti:
d. migliorare la formazione e la formazione continua.
52 RS 922.0 53 RS 923.0 54 RS 935.22
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