AS 2017 119
Decisione n. 2/2015 del Comitato misto AELS-Corea: Emendamento del paragrafo 1 dell'articolo 21 e del paragrafo 7 dell'articolo 24 dell'allegato I dell'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea
Traduzione1
Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea2 Decisione n. 2/2015 del Comitato misto AELS-Corea: Emendamento del paragrafo 1 dell’articolo 21 e del paragrafo 7 dell’articolo 24 dell’allegato I dell’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea3
Adottata il 1° maggio 2015 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.632.312.811 3 Il testo della decisione non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto in inglese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna. È inoltre disponibile in Internet sul sito del Segretariato dell’AELS: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/korea
2014-2251 119
Dec. n. 2/2015 del Comitato misto AELS-Corea RU 2017