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AS 2017 1349

Ordinanza dell'USAV concernente l'importazione e l'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Ordinanza Chernobyl)

Ordinanza dell’USAV concernente l’importazione e l’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Ordinanza Chernobyl)

del 16 dicembre 2016

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sui contami- nanti, ordina:

Art. 1 Valori massimi cumulati di cesio 134 e 137 Alle derrate alimentari che sono contaminate da cesio 134 e 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl si applicano i se- guenti valori massimi cumulati:

1. latte, compreso latte acidulato, acidificato o fermentato,

2. panna, compresa panna acidulata, acidificata o fermentata,

3. latticello,

4. yogurt,

5. kefir,

6. siero di latte;

b. 370 Bq/kg per le derrate alimentari destinate ai lattanti di età fino a sei mesi; c. 600 Bq/kg per tutte le altre derrate alimentari.

RS 817.022.151

2014-3395 1349

Ordinanza Chernobyl RU 2017

Art. 2 Importazione di funghi 1 I funghi provenienti da uno dei Paesi seguenti possono essere importati in Svizzera soltanto se la partita è accompagnata da un certificato di esportazione secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 1635/20063: a. Albania; b. Macedonia; c. Bielorussia; d. Bosnia e Erzegovina; e. Moldova; f. Montenegro; g. Russia; h. Serbia; i. Turchia; j. Ucraina. 2 Il certificato di esportazione deve essere presentato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

3 Il capoverso 1 non si applica a:

a. funghi coltivati; b. importazioni di peso inferiore a 10 kg di prodotto fresco o equivalente.

Art. 3 Verifica dei documenti e rilascio della partita 1 I documenti che accompagnano le partite secondo l’articolo 2 vengono verificati sistematicamente al momento dell’importazione. 2 Se dalla verifica emerge che il contenuto di cesio è inferiore al valore massimo indicato nell’articolo 1 lettera c, l’autorità di esecuzione rilascia la partita.

3 Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl, GU L 306 del 7.11.2006, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.

Ordinanza Chernobyl RU 2017

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.p. Michael Beer

Ordinanza Chernobyl RU 2017

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