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AS 2017 2303

Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs)

Ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs)

del 18 marzo 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 93 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20142, decreta:

Art. 1 Effettivo regolamentare dell’esercito

1 L’esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette

all’obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.

2 L’effettivo regolamentare e l’effettivo reale non comprendono:

a. le reclute; b. il personale del Centro di competenza sport dell’esercito, della giustizia mili- tare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio fede- rale e dei distaccamenti d’esercizio dei Cantoni; c. i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicu- rezza; d. i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; e. il personale dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Can- toni.

Art. 2 Articolazione dell’esercito L’esercito si articola in: a. capo dell’esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell’esercito;

RS 513.1

2016-0781 2303

Organizzazione dell’esercito RU 2017

b. Comando Operazioni, comprendente:

1. il Servizio informazioni militare,

2. le Forze terrestri, comprendenti tre brigate meccanizzate e il comando

forze speciali,

3. quattro divisioni territoriali,

4. il comando polizia militare,

5. le Forze aeree, comprendenti il Comando Impiego Forze aeree e una

brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree,

6. il Centro di competenza SWISSINT;

c. Comando Supporto, comprendente:

1. la Base logistica dell’esercito, comprendente una brigata logistica e la

Sanità militare,

2. la Base d’aiuto alla condotta, comprendente una brigata d’aiuto alla

condotta; d. Comando Istruzione, comprendente:

1. l’Istruzione superiore dei quadri,

2. cinque formazioni d’addestramento,

3. il personale dell’esercito.

Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all’autorità di comando dell’esercito. 2 I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.

Art. 4 Competenze del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale determina la struttura dell’esercito entro i limiti della sua articolazione. 2 Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell’esercito e disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori. 3 Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguata- mente rappresentati negli organi di comando superiori.

Art. 5 Competenze del DDPS 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’organizzazione dettagliata dell’esercito entro i limiti della sua struttura. 2 Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell’esercito.

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3 Provvede affinché le persone soggette all’obbligo di leva siano incorporate in

funzioni adeguate.

Art. 6 Disposizione transitoria Dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell’esercito. Per un periodo transitorio massi- mo di cinque anni disciplina in particolare: a. il trasferimento delle singole formazioni di truppa nella nuova organizza- zione dell’esercito; b. i cambiamenti di incorporazione e le nuove incorporazioni che il passaggio rende necessari; c. l’articolazione dell’esercito.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 20023 è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla modifica del 18 marzo

20164 della legge militare del 3 febbraio 1995.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016 Consiglio nazionale, 18 marzo 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

3 RU 2003 4027, 2004 5047 5257, 2007 2971, 2009 3131 6921

4 RU 2017 2297. Entra in vigore il 1° gennaio 2018.

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