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AS 2017 2555

Ordinanza sul settore dei politecnici federali

Ordinanza sul settore dei politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)

Modifica del 5 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 novembre 20031 sul settore dei PF è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto il presente testo «mandato di prestazioni» è sostituito, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «obiettivi strategici».

Art. 2a Indicazione delle relazioni d’interesse (art. 24c legge sui PF)

1 Sono oggetto dell’indicazione delle relazioni d’interesse le attività di cui

all’articolo 8f capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione.

2 È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale svizzero 3.

3 Se in occasione della nomina il membro del Consiglio dei PF ha omesso di indi-

care tutte le sue relazioni d’interesse oppure ha omesso di comunicarne la modifica durante il suo mandato nonostante la richiesta in tal senso del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sussiste un motivo grave secondo l’articolo 24 capoverso 4 della legge sui PF, e il membro può essere revo- cato.

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O sul settore dei PF RU 2017

Art. 5, frase introduttiva Il Consiglio dei PF presenta proposte al DEFR, a destinazione del Consiglio fede- rale, segnatamente in merito:

Art. 11, rubrica Modifica degli obiettivi strategici (art. 33 cpv. 4 legge sui PF)

Art. 12 cpv. 1, 2 e 4 1 Il Consiglio dei PF definisce gli accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca sulla base di quanto stabilito negli obiettivi strategici ed entro il limite di spesa. Per la definizione degli accordi, il Consiglio dei PF si fonda sulla sua pianifi- cazione strategica e sui piani di sviluppo dei PF e degli istituti di ricerca.

2 Abrogato

4 I mezzi finanziari ripartiti annualmente devono corrispondere ai crediti a preven- tivo autorizzati.

Art. 13 Abrogato

Art. 14 Valutazione intermedia dell’adempimento del mandato 1 Alla metà del periodo di prestazione, il DEFR effettua una valutazione intermedia globale dell’adempimento del mandato. A tal fine esso si basa sulle valutazioni e sui rapporti di gestione del Consiglio dei PF, nonché sui rapporti di quest’ultimo con- cernenti il raggiungimento degli obiettivi strategici; inoltre commissiona una valuta- zione a un gruppo di esperti internazionale e indipendente. 2 La valutazione intermedia dell’adempimento del mandato è presa in considerazio- ne per la definizione degli obiettivi strategici del periodo di prestazione successivo.

II L’ordinanza del 5 dicembre 20144 sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto il presente testo «mandato di prestazioni» è sostituito, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «obiettivi strategici».

4 RS 414.123

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Da inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 2b Trasferimento dell’utilizzazione (art. 34bbis legge sui PF) 1 Il 50 per cento dei ricavi derivanti dal trasferimento a terzi dell’utilizzazione di fondi di proprietà della Confederazione è versato alla Cassa federale. 2 Il Consiglio dei PF iscrive e motiva nel preventivo i previsti ricavi derivanti dal trasferimento dell’utilizzazione.

Art. 36 Abrogato

Art. 40a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 5 aprile 2017 Per il 2017 non sono versati ricavi secondo l’articolo 2b capoverso 1.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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