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AS 2017 2785

Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti

Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)

Modifica del 5 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 ottobre 20011 sull’autorizzazione dei medicamenti è modificata come segue:

Art. 6b Medicamenti omologati dai Cantoni La fabbricazione di medicamenti secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera f LATer non è soggetta all’obbligo di autorizzazione rilasciata dall’Istituto.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 812.212.1

2016-3246 2785

O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2017

2786

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