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AS 2017 3663

Convenzione sul lavoro marittimo, 2006

Convenzione sul lavoro marittimo, 2006

RS 0.822.81; RU 2013 2511

Emendamenti alla Convenzione

Adottati dalla Commissione speciale tripartita l’11 aprile 2014 Approvati dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua centotreesima sessione a Ginevra l’11 giugno 2014 Entrati in vigore il 18 gennaio 2017

Traduzione1

I Emendamenti al Codice relativi al Regolamento 2.5 – Rimpatrio della MLC, 2006 (e allegati) A. Emendamenti alla Norma A2.5 Nella versione attuale del titolo «Norma A2.5 Rimpatrio», sostituire «A2.5» con «A2.5.1». Dopo il paragrafo 9 della versione attuale della Norma A2.5, aggiungere il titolo e il testo che seguono: Norma A2.5.2 Garanzia finanziaria 1. In applicazione di Regolamento 2.5 paragrafo 2, la presente norma fissa prescri- zioni per garantire la fornitura di un sistema di garanzia finanziaria rapido ed effica- ce a favore dei marittimi in caso di loro abbandono. 2. Ai fini della presente norma, un marittimo è considerato abbandonato quando, in violazione delle prescrizioni della presente Convenzione o dei termini del contratto di arruolamento del marittimo, l’armatore: a) non sostiene il costo del rimpatrio del marittimo; oppure b) ha lasciato il marittimo senza l’assistenza e i mezzi di sostentamento neces- sari; oppure c) ha altrimenti estinto in modo unilaterale il rapporto con il marittimo, per esempio non corrispondendogli i salari previsti dal contratto per un periodo di almeno due mesi.

1 Dal testo originale francese (RO 2017 3663).

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3. Ciascun membro garantisce che per le navi battenti la sua bandiera sia disponibile un sistema di garanzia finanziaria che ottemperi alle prescrizioni della presente norma. Il sistema di garanzia finanziaria può assumere la forma di un regime di sicurezza sociale, di un’assicurazione, di un fondo nazionale o di altri strumenti analoghi. La sua forma è stabilita dallo Stato Membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati. 4. Il sistema di garanzia finanziaria deve fornire un accesso diretto, una copertura sufficiente e un’assistenza finanziaria rapida, conformemente alla presente norma, ad ogni marittimo che viene abbandonato a bordo di una nave battente bandiera dello Stato Membro. 5. Ai fini del paragrafo 2 lettera b della presente norma, l’assistenza al marittimo e i mezzi di sostentamento necessari devono comprendere: cibo, alloggio e approvvi- gionamento di acqua potabile adeguati, il carburante indispensabile per la sopravvi- venza a bordo della nave e le cure mediche necessarie.

6. Ogni Stato Membro deve disporre che a bordo delle navi che battono la sua

bandiera e alle quali si applica il Regolamento 5.1.3 paragrafo 1 o 2, sia conservato un certificato o altra prova documentale di garanzia finanziaria rilasciati dal fornito- re della garanzia finanziaria. Una copia deve essere collocata a bordo, in un luogo ben visibile, a disposizione dei marittimi. Qualora la copertura sia fornita da più di un fornitore di garanzia finanziaria, deve essere conservato a bordo il documento fornito da ciascun fornitore. 7. Il certificato o altra prova documentale di garanzia finanziaria deve contenere le informazioni prescritte nell’Allegato A2-I. Il documento deve essere redatto in inglese o accompagnato da una traduzione in lingua inglese. 8. L’assistenza del sistema di garanzia finanziaria deve essere concessa in tempi rapidi a seguito della richiesta presentata dal marittimo o dal suo rappresentante designato e debitamente giustificata in conformità al precedente paragrafo 2. 9. Visti Regolamenti 2.2 e 2.5, l’assistenza fornita dal sistema di garanzia finanzia- ria deve essere sufficiente a garantire quanto segue: a) i salari e altre prestazioni dovuti dall’armatore al marittimo in base a quanto previsto dal contratto di arruolamento, dal contratto collettivo pertinente o dalla legislazione nazionale dello Stato di bandiera, limitati a quattro mesi di retribuzioni arretrate e a quattro mesi di altre prestazioni in sospeso; b) tutte le spese ragionevolmente sostenute dal marittimo, compreso il costo del rimpatrio di cui al paragrafo 10; c) le esigenze essenziali del marittimo, comprese voci quali: cibo, vestiario, se necessario, alloggio e approvvigionamento di acqua potabile adeguati, il carburante indispensabile per la sopravvivenza a bordo della nave, le cure mediche necessarie e qualsiasi altro costo ragionevole o onere a partire dall’atto o dall’omissione che ha configurato l’abbandono fino all’arrivo del marittimo al suo domicilio. 10. Il costo del rimpatrio include il viaggio con mezzi di trasporto adeguati e rapidi, normalmente aerei, la fornitura al marittimo di cibo e alloggio dal momento in cui

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lascia la nave fino all’arrivo al suo domicilio, la fornitura delle cure mediche neces- sarie, il trasferimento e il trasporto degli effetti personali e qualsiasi altro costo ragionevole o onere derivante dall’abbandono. 11. La garanzia finanziaria non cessa prima del termine del periodo di validità della stessa a meno che il fornitore della garanzia finanziaria ne abbia dato notifica, con un preavviso di almeno 30 giorni, all’autorità competente dello Stato di bandiera. 12. Se il fornitore dell’assicurazione o di altra garanzia finanziaria ha effettuato un qualsiasi pagamento a un marittimo in conformità alle disposizioni della presente norma, tale fornitore deve acquisire per surrogazione, cessione o in altro modo, fino all’importo pagato e conformemente alla legislazione applicabile, i diritti che sareb- bero spettati al marittimo. 13. Nulla della presente norma pregiudica il diritto di ricorso dell’assicuratore o del fornitore della garanzia finanziaria nei confronti di terzi. 14. Le disposizioni contenute nella presente norma non intendono essere esclusive né pregiudicare altri diritti, rivendicazioni o riparazioni eventualmente disponibili per indennizzare i marittimi che sono stati abbandonati. La legislazione nazionale può prevedere che gli importi da pagare in forza della presente norma possano essere dedotti dagli importi ricevuti da altre fonti e derivanti da diritti, rivendicazioni o ricorsi che possono dare luogo a indennizzo ai sensi della presente norma.

B. Emendamenti alla Linea guida B2.5 Alla fine della versione attuale della Linea guida B2.5, aggiungere il titolo e il testo che seguono: Linea guida B2.5.3 Garanzia finanziaria

1. In applicazione del paragrafo 8 della Norma A2.5.2, il tempo eventualmente

necessario per controllare la validità di taluni aspetti della richiesta del marittimo o dal suo rappresentante designato non dovrebbe impedire al marittimo di ricevere immediatamente la parte di assistenza richiesta che è stata riconosciuta come giusti- ficata.

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C. Emendamenti per l’inserimento di un nuovo allegato Prima dell’Allegato A5-I, aggiungere il seguente allegato:

Allegato A2-I

Prove di garanzia finanziaria a norma del Regolamento 2.5 paragrafo 2

Il certificato o altra prova documentale di cui alla Norma A2.5.2 paragrafo 7 deve contenere le seguenti informazioni: a) nome della nave; b) porto di immatricolazione della nave; c) indicativo di chiamata della nave; d) numero OMI della nave; e) nome e indirizzo del fornitore o dei fornitori della garanzia finanziaria; f) recapiti delle persone o dell’ente responsabili del trattamento delle richieste di assistenza dei marittimi; g) nome dell’armatore; h) periodo di validità della garanzia finanziaria; i) un attestato del fornitore della garanzia finanziaria che certifichi che la ga- ranzia finanziaria è conforme alle prescrizioni della Norma A2.5.2.

D. Emendamenti agli Allegati A5-I, A5-II e A5-III Alla fine dell’Allegato A5-I, aggiungere la seguente voce: Garanzia finanziaria per il rimpatrio

All’Allegato A5-II, dopo la voce 14 del titolo Dichiarazione di conformità del lavoro marittimo – parte I, aggiungere la seguente voce: 15. Garanzia finanziaria per il rimpatrio (Regolamento 2.5) .......................................

All’Allegato A5-II, dopo la voce 14 del titolo Dichiarazione di conformità del lavoro marittimo – parte II, aggiungere la seguente voce: 15. Garanzia finanziaria per il rimpatrio (Regolamento 2.5) .............................  .........................................................................................................................

Alla fine dell’Allegato A5-III, aggiungere l’elemento seguente: Garanzia finanziaria per il rimpatrio

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II Emendamenti al Codice relativi al Regolamento 4.2 della MLC, 2006 A. Emendamenti alla Norma 4.2 Nella versione attuale del titolo «Norma A4.2 Responsabilità degli armatori», sosti- tuire «A4.2» con «A4.2.1».

Dopo il paragrafo 7 della versione attuale della Norma A4.2, aggiungere il testo che segue: 8. La legislazione nazionale deve disporre che il sistema di garanzia finanziaria a copertura dell’indennizzo secondo quanto previsto dal paragrafo 1 lettera b della presente norma per le rivendicazioni contrattuali, definite nella Norma A4.2.2, rispetti le seguenti esigenze minime: a) l’indennizzo contrattuale, se previsto dal contratto di arruolamento del marit- timo e fatta salva la lettera c del presente paragrafo, deve essere corrisposto per intero e senza ritardi; b) non deve essere esercitata alcuna pressione ad accettare pagamenti per un importo inferiore a quello stabilito per contratto; c) qualora la natura della disabilità a lungo termine di un marittimo rendesse difficile valutare l’indennizzo integrale eventualmente spettantegli, il marit- timo deve ricevere uno o più pagamenti intermedi in modo da non subire indebite privazioni; d) ai sensi del Regolamento 4.2 paragrafo 2 il marittimo riceve il pagamento fatti salvi gli altri diritti spettantigli a norma di legge; l’armatore può tuttavia dedurre tale pagamento dalle indennità derivanti da qualsiasi altra richiesta di indennizzo da parte del marittimo nei suoi confronti riferita allo stesso evento; e) la richiesta di indennizzo contrattuale può essere presentata direttamente dal marittimo in questione da un suo parente prossimo o da un suo rappresentan- te o da un beneficiario designati. 9. La legislazione nazionale deve garantire che i marittimi siano informati preventi- vamente nel caso in cui la garanzia finanziaria dell’armatore debba essere annullata o rescissa. 10. La legislazione nazionale deve garantire che l’autorità competente dello Stato di bandiera sia informata dal fornitore della garanzia finanziaria qualora la garanzia finanziaria dell’armatore sia annullata o rescissa.

11. Ogni Stato Membro deve disporre che a bordo delle navi che battono la sua

bandiera sia conservato un certificato o altra prova documentale di garanzia finan- ziaria rilasciati dal fornitore della garanzia finanziaria. Una copia deve essere collo- cata a bordo, in un luogo ben visibile, a disposizione dei marittimi. Qualora la coper- tura sia fornita da più di un fornitore di garanzia finanziaria, deve essere conservato a bordo il documento fornito da ciascun fornitore.

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12. La garanzia finanziaria non cessa prima del termine del periodo di validità della stessa a meno che il fornitore della garanzia finanziaria ne abbia dato notifica, con un preavviso di almeno 30 giorni, all’autorità competente dello Stato di bandiera. 13. La garanzia finanziaria deve prevedere il pagamento di tutte le rivendicazioni contrattuali da essa coperte che si presentino durante il periodo di validità del docu- mento. 14. Il certificato o altra prova documentale di garanzia finanziaria deve contenere le informazioni prescritte nell’Allegato A4-I. Il documento deve essere redatto in inglese o accompagnato da una traduzione in lingua inglese.

Aggiungere il seguente titolo e il seguente testo alla versione attuale della Norma A4.2: Norma A4.2.2 Trattamento delle rivendicazioni contrattuali

1. Ai fini della Norma A4.2.1 paragrafo 8 e della presente norma, l’espressione

«rivendicazione contrattuale» indica ogni rivendicazione connessa a decesso o disabilità a lungo termine di marittimi derivante da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale conformemente alla legislazione nazionale, al contratto di arruolamento del marittimo o al contratto collettivo. 2. Il sistema di garanzia finanziaria, previsto nella Norma A4.2.1 paragrafo 1 lettera b, può assumere la forma di un regime di sicurezza sociale, di un’assicurazione o di un fondo o di altri strumenti analoghi. La sua forma è stabilita dallo Stato Membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati. 3. La legislazione nazionale deve garantire che siano in atto misure efficaci per ricevere, gestire e risolvere con imparzialità le richieste di indennizzo per rivendica- zioni contrattuali di cui alla Norma A4.2.1 paragrafo 8 mediante procedure rapide ed eque.

B. Emendamenti alla Linea guida B4.2 Nella versione attuale del titolo «Linea guida B4.2 Responsabilità degli armatori», sostituire «B4.2» con «B4.2.1». Al paragrafo 1 della versione attuale della Linea guida B4.2, sostituire «Norma A4.2» con «Norma A4.2.1». Dopo il paragrafo 3 della versione attuale della Linea guida B4.2, aggiungere il titolo e il testo che seguono: Linea guida B4.2.2 Trattamento delle rivendicazioni contrattuali

1. La legislazione nazionale dovrebbe prevedere che le parti al pagamento di una

rivendicazione contrattuale possano utilizzare i moduli di ricevuta e di liberatoria di cui all’Allegato B4-I.

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C. Emendamenti per l’inserimento di nuovi allegati Dopo l’Allegato A2-I, aggiungere il seguente allegato:

Allegato A4-I

Prove di garanzia finanziaria a norma del Regolamento 4.2

Il certificato o altra prova documentale di garanzia finanziaria prescritti dalla Norma A4.2.1 paragrafo 14 devono includere le seguenti informazioni: a) nome della nave; b) porto di immatricolazione della nave; c) indicativo di chiamata della nave; d) numero OMI della nave; e) nome e indirizzo del fornitore o dei fornitori della garanzia finanziaria; f) recapiti delle persone o dell’ente responsabili del trattamento delle richieste di assistenza dei marittimi; g) nome dell’armatore; h) periodo di validità della garanzia finanziaria; i) un attestato del fornitore della garanzia finanziaria che certifichi che la garanzia finanziaria è conforme alle prescrizioni della Norma A4.2.1.

Dopo l’allegato A4-I, aggiungere il seguente allegato: Allegato B4-I

Moduli di ricevuta e di liberatoria di cui alla Linea guida B4.2.2

Nave (nome, porto di immatricolazione e numero IMO) ............................................. Evento (data e luogo) ................................................................................................... Marittimo/erede legale e/o persona a carico ................................................................ Armatore ...................................................................................................................... Io sottoscritto, [marittimo] [erede legale del marittimo e/o persona a carico]* con- fermo di avere ricevuto la somma di [valuta e importo] a titolo di adempimento dell’obbligo dell’armatore di pagare un indennizzo contrattuale per le lesioni perso- nali e/o il decesso secondo i termini e le condizioni di [del mio] impiego [del marit- timo]* e libero l’armatore dagli obblighi derivanti da detti termini e dette condizioni. Il pagamento è effettuato senza ammissione di responsabilità riguardo ad eventuali rivendicazioni ed è accettato senza pregiudizio del [mio] diritto [dell’erede legale e/o della persona a carico]* di far valere le proprie rivendicazioni a norma di legge per

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negligenza, atto illecito o violazione di obblighi legali o di utilizzare qualsiasi altra via legale di ricorso disponibile e derivante dal suddetto evento.

Data ............................................................................................................................. Marittimo/erede legale e/o persona a carico ................................................................ Firma ...........................................................................................................................

Per presa visione: Armatore/rappresentante dell’armatore ........................................................................ Firma ............................................................................................................................ Fornitore della garanzia finanziaria .............................................................................. Firma ............................................................................................................................

* Cancellare la dicitura inutile.

D. Emendamenti agli allegati A5-I, A5-II e A5-III Alla fine dell’Allegato A5-I, aggiungere la seguente voce: Garanzia finanziaria relativa alla responsabilità dell’armatore

All’Allegato A5-II, dopo l’ultima voce del titolo Dichiarazione di conformità del lavoro marittimo – parte I, aggiungere la seguente voce: 16. Garanzia finanziaria relativa alla responsabilità dell’armatore (Regolamento 4.2) ...................................................................................................................................... All’Allegato A5-II, dopo l’ultima voce del titolo Dichiarazione di conformità del lavoro marittimo – parte II, aggiungere la seguente voce:

16. Garanzia finanziaria relativa alla responsabilità dell’armatore (Regola-

mento 4.2) ....................................................................................................  .........................................................................................................................

Alla fine dell’Allegato A5-III, aggiungere l’elemento seguente: Garanzia finanziaria relativa alla responsabilità dell’armatore

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