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AS 2017 3699

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero (Adozione)

Modifica del 17 giugno 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20141, decreta:

I Il Codice civile2 è modificato come segue:

Art. 264 A. Adozione di 1 Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all’adozione minorenni I. Condizioni abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un generali anno e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all’adozione.

2 Un’adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situa-

zione personale, gli aspiranti all’adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 264a II. Adozione 1 I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono congiunta in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.

2 È possibile derogare all’età minima se è necessario per tutelare il

bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga.

2014-1876 3699

Codice civile svizzero (Adozione) RU 2017

Art. 264b III. Adozione 1 Una persona non coniugata e non vincolata da un’unione domestica singola registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni.

2 Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un

minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separa- zione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.

3 Una persona di almeno 28 anni vincolata da un’unione domestica

registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora.

4 È possibile derogare all’età minima se è necessario per tutelare il

bene del minorenne. L’aspirante all’adozione deve motivare la richie- sta di una deroga.

Art. 264c IV. Adozione del 1 Una persona può adottare il figlio del: figliastro

1. coniuge;

2. partner registrato;

3. convivente di fatto.

2 La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.

3 I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da

un’unione domestica registrata.

Art. 264d V. Differenza 1 La differenza d’età tra l’adottando e gli aspiranti all’adozione non d’età può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni.

2 Sono possibili deroghe se è necessario per tutelare il bene del-

l’adottando. Gli aspiranti all’adozione devono motivare la richiesta di una deroga.

Art. 265 VI. Consenso 1 Se l’adottando è capace di discernimento, il suo consenso è necessa- dell’adottando e dell’autorità di rio perché possa essere adottato. protezione dei minori 2 Se è sotto tutela o curatela, è necessario il consenso dell’autorità di protezione dei minori, quand’anche l’adottando sia capace di discer- nimento.

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Art. 265a, titolo marginale e cpv. 3 VII. Consenso 3 È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all’adozione o questi dei genitori

1. Forma non fossero ancora designati.

Art. 265c 3. Astrazione Si può prescindere dal consenso di un genitore se questi è sconosciuto, a. Condizioni assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento.

Art. 265d cpv. 1 e 3

1 Se il minorenne è affidato in vista dell’adozione agli aspiranti al-

l’adozione e fa difetto il consenso di uno dei genitori, l’autorità di protezione dei minori del domicilio del minorenne decide, a richiesta del tutore o del curatore, di un ufficio per il collocamento oppure degli aspiranti all’adozione e, di regola, prima dell’affidamento, se si possa prescindere da tale consenso.

3 Abrogato

Art. 266 B. Adozione di 1 Una persona maggiorenne può essere adottata se: maggiorenni

1. è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, menta-

le o psichica e gli aspiranti all’adozione hanno provveduto alla sua cura per almeno un anno;

2. durante la sua minore età, gli aspiranti all’adozione hanno

provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione; o

3. esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un

anno, in comunione domestica con gli aspiranti all’adozione.

2 Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull’adozione dei

minorenni; è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori.

Art. 267 C. Effetti 1 L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell’adottante. I. In generale

2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti.

3 Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del:

1. coniuge dell’adottante;

2. partner registrato dell’adottante;

3. convivente di fatto dell’adottante.

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Art. 267a II. Nome 1 In caso di adozione congiunta o di adozione singola può essere dato all’adottato minorenne, per motivi degni di rispetto, un nuovo preno- me. Prima del cambiamento del prenome, il minorenne è sentito per- sonalmente e appropriatamente dall’autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se il minorenne ha almeno 12 anni è necessario il suo consenso.

2 Il cognome dell’adottato minorenne è retto dalle disposizioni sugli

effetti della filiazione. Tali disposizioni si applicano per analogia se il minorenne è adottato dal partner registrato della madre o del padre.

3 L’autorità competente può, per motivi degni di rispetto, autorizzare

un adottando maggiorenne a conservare il cognome precedente.

4 Il cambiamento del cognome di un adottando maggiorenne non ha

ripercussioni sul cognome di terzi che derivi dal cognome precedente dell’adottando, a meno che essi acconsentano espressamente a un cambiamento del cognome.

Art. 267b III. Cittadinanza La cittadinanza dell’adottato minorenne è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

Art. 268 cpv. 2–5

2 Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento

della presentazione della domanda.

3 Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacità

di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.

4 Se l’adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della

domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di mino- renni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.

5 La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per

l’iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell’adot- tato nel registro dello stato civile.

Art. 268a cpv. 2 e 3

2 Occorre specialmente indagare sulla personalità e la salute degli

aspiranti all’adozione e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all’adozione, come pure sul decor- so dei rapporti d’assistenza.

3 Abrogato

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Art. 268abis III. Audizione 1 L’adottando è personalmente e appropriatamene sentito dall’autorità dell’adottando cantonale cui compete la procedura d’adozione o da un terzo incari- cato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

2 L’audizione è messa a verbale.

3 L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro

la negata audizione.

Art. 268ater IV. Rappresen- 1 Se necessario, l’autorità cantonale cui compete la procedura d’ado- tanza dell’adot- tando zione ordina che l’adottando sia rappresentato da un esperto in que- stioni assistenziali e giuridiche.

2 La rappresentanza è ordinata in ogni caso se l’adottando capace di

discernimento la chiede.

3 L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro

il diniego di istituire la rappresentanza.

Art. 268aquater V. Considera- 1 Va tenuto conto dell’atteggiamento dei discendenti degli aspiranti zione dell’atteg- giamento dei all’adozione. congiunti

2 Prima dell’adozione di un maggiorenne va considerato anche

l’atteggiamento:

1. del coniuge o del partner registrato dell’adottando;

2. dei genitori biologici dell’adottando; e

3. dei discendenti dell’adottando, eccetto che la loro età o altri

motivi gravi vi si oppongano.

3 La decisione di adozione è, per quanto possibile, comunicata a tali

persone.

Art. 268b Dbis. Segreto 1 L’adottato e i genitori adottivi hanno diritto al rispetto del segreto dell’adozione dell’adozione.

2 Le informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi

genitori adottivi possono essere rese note ai genitori biologici soltanto se l’adottato è capace di discernimento e se i genitori adottivi e l’adot- tato vi hanno acconsentito.

3 Le informazioni atte a identificare l’adottato maggiorenne possono

essere rese note ai genitori biologici e ai loro discendenti diretti sol- tanto se l’adottato vi ha acconsentito.

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Art. 268c Dter. Informa- 1 I genitori adottivi informano l’adottato circa la sua adozione tenendo zione circa l’adozione, i conto della sua età e del suo grado di maturità. genitori biologici e i loro discen- 2 L’adottato minorenne ha diritto di essere informato sui suoi genitori denti biologici, purché le informazioni non permettano di identificarli. Gli sono fornite informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione.

3 L’adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere che gli siano

rese note l’identità dei suoi genitori biologici e altre informazioni su di essi. Può inoltre chiedere che gli siano fornite informazioni sui di- scendenti diretti dei suoi genitori biologici, se questi sono maggioren- ni e vi hanno acconsentito.

Art. 268d Dquater. Servizio 1 Le informazioni circa i genitori biologici e i loro discendenti diretti o cantonale preposto l’adottato sono fornite dall’autorità cantonale cui compete la procedu- all’informazione e servizi di ra d’adozione. ricerca 2 L’autorità cantonale informa in merito alla domanda d’informazione le persone oggetto di tale domanda e, se necessario, richiede il loro consenso a essere contattate dal richiedente. Può affidare tali compiti a un servizio specializzato nella ricerca di persone.

3 Se le persone oggetto della domanda d’informazione rifiutano di

stabilire un contatto personale, l’autorità cantonale o il servizio incari- cato delle ricerche ne informa i richiedenti e li rende attenti sui diritti della personalità delle persone oggetto della domanda d’informazione.

4 I Cantoni designano un ufficio incaricato di consigliare i genitori

biologici, i loro discendenti diretti o l’adottato che ne facciano richie- sta.

Art. 268e Dquinquies. 1 I genitori adottivi e i genitori biologici possono convenire che ai Relazioni personali con i secondi sia concesso il diritto di intrattenere adeguate relazioni perso- genitori biologici nali con l’adottato minorenne. Tale convenzione e le sue eventuali modifiche sono sottoposte per approvazione all’autorità di protezione dei minori del domicilio dell’adottato. Prima di decidere, l’autorità di protezione dei minori o un terzo incaricato sente personalmente e appropriatamente l’adottato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l’adottato è capace di discernimento è necessario il suo consenso alla convenzione.

2 Se il bene dell’adottato è minacciato o vi è disaccordo circa l’at-

tuazione della convenzione, decide l’autorità di protezione dei minori.

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3 L’adottato può rifiutare in ogni tempo il contatto con i genitori

biologici. Contro la sua volontà i genitori adottivi non possono neppu- re fornire informazioni ai genitori biologici.

Art. 298e Aquinquies. Se una persona ha adottato il figlio del convivente di fatto e si verifi- Modificazione delle circostanze cano fatti nuovi importanti, si applica per analogia la disposizione dopo l’adozione del figliastro del sulla modificazione delle circostanze in caso di riconoscimento e sen- convivente di tenza di paternità. fatto

Art. 299, titolo marginale Asexies. Patrigno e matrigna

Art. 300, titolo marginale Asepties. Genitori affilianti

Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile

Art. 12b 2. Procedure Alle procedure di adozione pendenti all’entrata in vigore della modi- pendenti fica del 17 giugno 2016 si applica il nuovo diritto.

Art. 12c 3. Soggezione al Le disposizioni della modifica del 17 giugno 2016 relative al segreto nuovo diritto dell’adozione, all’informazione circa i genitori biologici e i loro di- scendenti nonché alla possibile convenzione sulle relazioni personali tra i genitori biologici e l’adottato si applicano anche alle adozioni pronunciate prima dell’entrata in vigore o pendenti al momento del- l’entrata in vigore di dette disposizioni.

Art. 12cbis Abrogato

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2016 Consiglio nazionale, 17 giugno 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

6 ottobre 20163.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20184.

5 luglio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 FF 2016 4369 4 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 29 giugno 2017.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 giugno 20045 sull’unione domestica registrata

Art. 13 cpv. 1, secondo periodo 1 … Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163–165 del Codice civile (CC)6.

Art. 17 cpv. 3bis 3bis Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270–327c CC7.

Art. 25 cpv. 1, secondo periodo

1 … Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi conformemente agli

articoli 196–219 CC8.

Art. 27a Adozione del figliastro Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, si applicano per analogia gli articoli 270–327c CC9.

Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva Chi è vincolato da un’unione domestica registrata non può adottare congiuntamente né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Art. 34 cpv. 4 4 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoversi 2 e 3 nonché 126–134 CC10.

5 RS 211.231 6 RS 210 7 RS 210 8 RS 210 9 RS 210 10 RS 210

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2. Codice di procedura civile11

Titolo prima dell’art. 307a Capitolo 3: Interessi dei figli nella procedura in materia di unione domestica registrata

Art. 307a Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, si applicano per analogia gli articoli 295–302.

3. Legge federale del 25 giugno 198212 sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 19a Partner registrato superstite L’articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.

4. Legge del 24 marzo 200613 sugli assegni familiari

Art. 3 cpv. 3, quarto periodo 3 … L’adozione del figliastro conformemente all’articolo 264c del Codice civile14 non conferisce alcun diritto.

11 RS 272 12 RS 831.40 13 RS 836.2 14 RS 210

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