AS 2017 4037
AS 2017 4037
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
Modifica del 14 agosto 2017
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 32 dell’ordinanza del 27 agosto 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2017 alle ore 18.004.
14 agosto 2017 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indi- rizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.231.176.72 4 Pubblicazione urgente del 15 ago. 2017 ai sensi dell’art 7 cpv. 3 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2017-2060 4037
Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali RU 2017 in relazione alla situazione in Ucraina. O