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AS 2017 4061

Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

Traduzione

Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio

Concluso il 10 aprile 2014 Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 20151 Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 luglio 2017

La Confederazione Svizzera, e il Regno del Belgio, compresa la Comunità fiamminga, la Comunità francese, la Comunità di lingua tedesca, la Regione fiamminga, la Regione vallone e la Regione di Bruxelles-capitale, desiderosi di modificare la Convenzione del 28 agosto 19782 tra la Confederazione Svizzera il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sulla sostanza (in seguito «la convenzione»), hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. I Il numero 1 del paragrafo 3 dell’articolo 2 (Imposte) della convenzione è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «1. per quanto concerne il Belgio: a) l’imposta delle persone fisiche; b) l’imposta delle società; c) l’imposta delle persone giuridiche; d) l’imposta dei non-residenti; comprese le imposte d’acconto e gli addizionali di tali imposte e imposte d’acconto, (qui di seguito indicate quali «imposta belga»);»

2014-1541 4061

Doppie imposizioni con il Belgio. Acc. aggiuntivo alla Conv. RU 2017

Art. II Il numero 7 del paragrafo 1 dell’articolo 3 (Definizioni generali) della convenzione è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «7. l’espressione «autorità competente» designa: a) in Belgio, a seconda del caso, il ministro delle finanze del Governo federale e/o del Governo di una Regione e/o di una Comunità, o il suo rappresentante autorizzato; e b) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappre- sentante autorizzato.»

Art. III 1. Il paragrafo 1 dell’articolo 4 (Residenza) della convenzione è abrogato e sosti- tuito dal seguente nuovo paragrafo 1: «§ 1. Ai fini della presente convenzione l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato.» 2. Il paragrafo 4 dell’articolo 4 (Residenza) della convenzione è abrogato e sosti- tuito dal seguente nuovo paragrafo 4: «§ 4. Non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che prece- dono, per tutti i redditi generalmente imponibili, secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall’altro Stato contraente.»

Art. IV L’articolo 7 (Utili delle imprese) della convenzione è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo 7: «Art. 7 Utili delle imprese § 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. § 2. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato contraente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l’impresa avrebbe potuto conseguire, in particolare nell’ambito delle pro- prie operazioni interne con altre parti dell’impresa, se si fosse trattato di un’impresa

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distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni eseguite, degli attivi impiegati e dei rischi assunti dalla stabile organizzazione e dalle altre parti dell’impresa. § 3. Nel caso in cui uno Stato contraente, conformemente al paragrafo 2, procede a un aggiustamento degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente e impone di conseguenza utili dell’impresa che sono già stati soggetti a imposizione nell’altro Stato, questo altro Stato procede, per quanto neces- sario al fine di evitare la doppia imposizione di tali utili, al corrispondente aggiusta- mento dell’imposta prelevata sugli stessi, se approva l’aggiustamento del primo Stato; in caso contrario gli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di ami- chevole composizione la doppia imposizione che ne risulta. § 4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.»

Art. V È aggiunto un nuovo paragrafo 2 all’articolo 9 (Imprese associate), il testo vigente di questo articolo diventa il paragrafo 1: «§ 2. Quando in uno Stato contraente negli utili di un’impresa di questo Stato contraente sono inclusi e tassati in conseguenza utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipen- denti, l’altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente convenzione; se necessario, le autorità compe- tenti degli Stati contraenti si consultano.»

Art. VI 1. Il paragrafo 2 dell’articolo 10 (Dividendi) è abrogato e sostituito dalla disposi- zione seguente: «§ 2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell’altro Stato con- traente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Nonostante le disposizioni che precedono nel paragrafo, i dividendi possono essere esentati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è: a) una società residente dell’altro Stato contraente che detiene, durante un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi, azioni che rappresentano diretta- mente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

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b) una cassa pensioni o un’istituzione di previdenza residente dell’altro Stato contraente, a condizione che questi dividendi non provengano dall’esercizio di un’attività d’impresa della cassa pensioni, dell’istituzione di previdenza o per il tramite di un’impresa associata. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.» 2. Il paragrafo 3 dell’articolo 10 (Dividendi) è abrogato e sostituito dalla disposi- zione seguente: «§ 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi attribuiti sotto forma di interessi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società debi- trice.»

Art. VII 1. Il paragrafo 3 dell’articolo 11 (Interessi) è abrogato e sostituito dalle disposizio- ni seguenti: «§ 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi sono esentati da impo- sta nello Stato contraente da cui provengono se questi interessi sono pagati: a) a causa di un prestito di qualsiasi natura o di un credito approvato da un’impresa dello Stato contraente a un’impresa dell’altro Stato contraente; b) a una cassa pensioni o a un’istituzione di previdenza, a condizione che questi interessi non provengano dall’esercizio di un’attività d’impresa della cassa pensioni, dell’istituzione di previdenza o per il tramite di un’impresa asso- ciata; c) all’altro Stato contraente, a una sua suddivisione politica, a un suo ente loca- le o a un ente pubblico.» 2. Il paragrafo 4 dell’articolo 11 è abrogato e sostituito dalla disposizione se- guente: «§ 4. Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi. Questo termine non comprende le pene per pagamento tardivo né gli interessi assimilati ai dividendi del paragrafo 3 dell’articolo 10.» 3. Il paragrafo 6 dell’articolo 11 è abrogato e sostituito dalla disposizione se- guente: «§ 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul

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quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizza- zione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraen- te in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.»

Art. VIII 1. Il paragrafo 2 dell’articolo 12 (Diritti di licenza) è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «§ 2. Il termine «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione dell’uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.» 2. Il paragrafo 4 dell’articolo 12 è abrogato e sostituito dalla disposizione se- guente: «§ 4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.»

Art. IX Un nuovo paragrafo 4 è aggiunto all’articolo 13 (Guadagni da capitali) della con- venzione e il paragrafo 4 dell’articolo 13 diventa il paragrafo 5: «§ 4. I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di azioni di una società di cui oltre il 50 per cento del valore proviene, direttamente o indirettamente, da beni immobiliari situati nell’altro Stato contraente, sono imponi- bili in questo altro Stato. Il presente paragrafo non si applica tuttavia ai guadagni tratti dall’alienazione: a) di azioni quotate in un mercato borsistico riconosciuto dagli Stati contraenti; o b) di azioni che traggono oltre il 50 per cento del loro valore direttamente in beni immobili in cui la società esercita la sua attività.»

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Art. X L’articolo 16 (Partecipazione agli utili [Tantièmes]) è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato con- traente sono imponibili in detto altro Stato.»

Art. XI Il paragrafo 3 dell’articolo 17 (Artisti e sportivi) è abrogato e sostituito dalla dispo- sizione seguente: «§ 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai redditi da attività esercitate in uno Stato contraente da un artista o uno sportivo, qualora questi redditi siano finanziati interamente o per la maggior parte da fondi pubblici dell’altro Stato contraente, da sue suddivisioni politiche o da suoi enti locali.»

Art. XII L’articolo 18 (Pensioni) è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 18 Pensioni § 1. Le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe provenienti da uno Stato con- traente, pagate a un residente dell’altro Stato contraente in corrispettivo di un impie- go anteriore, sono imponibili soltanto nel primo Stato. § 2. Per l’applicazione del paragrafo 1, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe provengono da uno Stato contraente: a) nella misura in cui i contributi versati a una cassa pensioni o a un’istituzione di previdenza sono stati oggetto di uno sgravio fiscale in questo Stato; o b) se sono corrisposte da uno Stato, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costi- tuiti, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale sono imponibili in questo Stato.»

Art. XIII I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche) sono abrogati e sostituiti dal nuovo paragrafo 2 seguente: «§ 2. Le disposizioni degli articoli 15 e 16 si applicano alle rimunerazioni pagate, a titolo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale svolta da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale oppure da una persona giuridica di diritto pubblico.»

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Art. XIV L’articolo 22 (Prevenzione dell’impiego abusivo della convenzione) è abrogato e l’articolo 23 (Patrimonio) della convenzione diventa l’articolo 22.

Art. XV

1. L’articolo 24 è abrogato e sostituito dall’articolo 23 seguente:

«Art. 23 Metodi per eliminare la doppia imposizione § 1. Per quel che concerne il Belgio, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: 1. Se un residente del Belgio riceve redditi, diversi dai dividendi, dagli interessi o dai diritti di licenza, o possiede elementi di patrimonio imponibili in Svizzera giusta la presente convenzione, il Belgio esenta dall’imposta detti redditi o detto patrimo- nio o detti elementi di patrimonio ma può, per determinare l’imposta concernente il rimanente reddito o il rimanente patrimonio di questo residente, applicare la mede- sima aliquota come se il reddito o il patrimonio o gli elementi di patrimonio non fossero stati esentati. Nonostante la disposizione precedente, se una persona fisica riceve redditi, diversi dai dividendi, dagli interessi o dai diritti di licenza imponibili in Svizzera giusta la presente convenzione, il Belgio esenta tali redditi soltanto nella misura in cui ne è comprovata l’imposizione effettiva in Svizzera.

2. L’esenzione prevista al numero 1 è parimenti accordata ai redditi considerati

dividendi in virtù della legislazione belga che un residente del Belgio riceve a titolo di una partecipazione a un ente che ha la sua sede di direzione effettiva in Svizzera e che non è stata assoggettata in quanto tale in Svizzera, a condizione che il residente del Belgio sia stato assoggettato in Svizzera, in proporzione alla sua partecipazione in questo ente, sui redditi che servono al pagamento dei redditi considerati dividendi in virtù della legislazione belga. Il reddito esentato è il reddito ricevuto dopo dedu- zione delle spese, esposte in Belgio o altrove, in relazione alla gestione della parte- cipazione all’ente. 3. Nonostante le disposizioni dei numeri 1 e 2 nonché qualsiasi altra disposizione della convenzione, per determinare le tasse addizionali stabilite dai comuni e dalle agglomerazioni belgi, il Belgio considera i redditi esentati dall’imposta in Belgio conformemente ai numeri 1 e 2. Queste tasse addizionali sono calcolate sull’imposta che sarebbe dovuta in Belgio se i redditi professionali in questione provenissero da fonte belga. 4. Se una società residente del Belgio possiede azioni o quote di una società resi- dente della Svizzera e ivi soggiace all’imposta sul reddito delle società, i dividendi pagatele da quest’ultima società e imponibili in Svizzera conformemente al paragra- fo 2 dell’articolo 10 sono esentati dall’imposta delle società in Belgio, nella misura in cui tale esenzione sarebbe accordata se le due società fossero residenti del Belgio. 5. Fatte salve le disposizioni della legislazione belga relative al computo sull’im- posta belga pagata all’estero, se un residente del Belgio riceve elementi di reddito inclusi nel suo reddito globale sottoposto all’imposta belga e che consistono in dividendi non coperti dalle disposizioni del punto 4, in interessi o in diritti di licen-

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za, l’imposta svizzera riscossa su tali redditi è computata sull’imposta belga afferen- te a questi redditi. 6. Se, conformemente alla legislazione belga, le perdite subite da un’impresa gestita da un residente del Belgio in una stabile organizzazione situata in Svizzera sono state effettivamente dedotte dagli utili di questa impresa per l’imposizione in Belgio, l’esenzione prevista al numero 1 non si applica in Belgio agli utili di altri periodi d’imposta attribuibili a detta stabile organizzazione, nella misura in cui tali utili non sono stati assoggettati in Svizzera in virtù della compensazione con dette perdite. § 2. Per quel che concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: 1. Se un residente della Svizzera riceve redditi o possiede un patrimonio, non men- zionati ai numeri 2 e 3 che, conformemente alle disposizioni della presente conven- zione, sono imponibili in Belgio, la Svizzera esenta dall’imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per determinare l’ammontare dell’imposta afferente al rimanen- te reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corri- spondente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo unicamente se ne è provata l’effettiva imposizione in Belgio. 2. Fatto salvo il numero 3 seguente, se un residente della Svizzera riceve redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10 o 11, sono imponibili in Belgio, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a detto residente. Esso consiste: a) nel computo dell’imposta pagata in Belgio conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, nell’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione del- l’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi che sono imposti in Belgio; o b) nella riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o c) in un’esenzione parziale per i redditi in questione dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Belgio dall’ammontare lor- do dei redditi ricevuti dal Belgio La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confe-

derazione Svizzera per evitare i casi di doppia imposizione. 3. Se una società residente in Svizzera riceve dividendi da una società residente in Belgio essa beneficia, per quanto concerne l’imposta svizzera concernente tali dividendi, gli stessi vantaggi di quelli di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.»

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Art. XVI L’articolo 25 (Parità di trattamento) è modificato come segue:

1. L’articolo 25 (Parità di trattamento) diventa l’articolo 24.

2. Il paragrafo 1 è abrogato e sostituito dal paragrafo 1 seguente:

«§ 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato con- traente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare per quanto concerne la residenza. La presente disposizione s’applica anche, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati con- traenti.»

3. Il paragrafo 6 è abrogato. Il paragrafo 7 diventa il paragrafo 6.

Art. XVII L’articolo 26 (Procedura amichevole) è modificato come segue:

1. L’articolo 26 diventa l’articolo 25.

2. Sono aggiunti i due nuovi paragrafi 4 e 5:

«§ 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente tra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da i loro rappresentanti. § 5. Se: a) secondo il paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all’autorità com- petente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione; e b) le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di ami- chevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla presenta- zione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente, le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sotto- poste a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità compe- tenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applica- zione del presente paragrafo. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale, costituito conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono

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vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’arti- colo 26 della convenzione.»

Art. XVIII L’articolo 27 (Scambio di informazioni) è abrogato e sostituito dall’articolo 26 se- guente: «Art. 26 Scambio di informazioni § 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno in materia d’imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l’imposi- zione prevista non sia contraria alla convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2. § 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della ri- scossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte oppure del controllo di quanto precede. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informa- zioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secon- do la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richie- sto ne hanno approvato l’impiego. § 3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legi- slazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

§ 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazio- ni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni pre- viste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comu- nicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che

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queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione naziona- le. § 5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.»

Art. XIX L’articolo 28 (Agenti diplomatici e funzionari consolari) diventa l’articolo 27.

Art. XX L’articolo 29 (Diversi) è abrogato e sostituito dal seguente articolo 28: «Art. 28 Diversi § 1. Se un residente di uno Stato contraente percepisce un elemento del reddito proveniente dall’altro Stato contraente e riversa, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento e in qualsiasi forma, almeno la metà di questo reddito a persone o enti che non sono residenti del primo Stato contraente, questo elemento del reddito non beneficia dei vantaggi della presente convenzione. § 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile se la persona che chiede di beneficiare dei vantaggi della convenzione prova che l’obiettivo principale delle operazioni in questione non è di trarre profitto dalla presente convenzione. Tale condizione è soddisfatta se l’elemento del reddito: (i) è riversato dal residente di uno Stato contraente a una persona o a un ente a cui non è legato; o (ii) avrebbe beneficiato di un trattamento convenzionale equivalente o più favo- revole se fosse stato direttamente percepito dalla persona cui è stato river- sato. § 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano a proposito delle misure amministrative necessarie all’esecuzione delle disposizioni della convenzio- ne e segnatamente a proposito dei documenti giustificativi che i residenti di ogni Stato devono fornire per beneficiare nell’altro Stato delle esenzioni o riduzioni d’imposta previste nella convenzione.»

Art. XXI La convenzione è completata da un Protocollo del seguente tenore: «Protocollo della Convenzione del 28 agosto 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitate le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddi- to e sul patrimonio. All’atto della firma dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 28 agosto 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposi-

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zioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono parte integrante della convenzione:

1. Ad art. 3 e 11

Resta inteso che il termine «impresa» ai sensi della convenzione e in particolare al paragrafo 3 dell’articolo 11 designa anche un istituto bancario.

2. Ad art. 4

Uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o un suo ente locale è considera- to residente ai fini dell’articolo 4. Lo stesso vale per una cassa pensioni, un’istitu- zione di previdenza o un’istituzione che persegue esclusivamente scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, educativi, sportivi o di carattere pubblico che, in quanto tale, è esente da imposte di cui all’articolo 2 della convenzione nello Stato contraente in cui è situato. Le espressioni «cassa pensioni» e «istituzione di previdenza» designano qualsiasi persona stabilita in uno Stato contraente e riconosciuta da questo Stato: a) nella misura in cui essa è gestita allo scopo: (i) di amministrare regimi pensionistici o fornire prestazioni pensionisti- che, o (ii) di ottenere redditi per conto di una o diverse persone gestite al fine di amministrare regimi pensionistici o fornire prestazioni pensionistiche; e b) a condizione che sia riconosciuta conformemente alle prescrizioni dello Sta- to contraente nel quale è stabilita e: (i) per il Belgio, controllata dall’Autorità dei servizi e dei mercati finanzia- ri (Autorité des services et marchés financiers, FSMA) o dalla Banca nazionale belga o iscritta presso l’Amministrazione delle contribuzioni belga, o (ii) per la Svizzera, controllata dalle autorità di sorveglianza della previ- denza professionale.

3. Ad art. 15 e 16

Resta inteso che le rimunerazioni che un residente della Svizzera trae dalla sua attività quotidiana in veste di associato in una società residente del Belgio, diversa da una società anonima, sono imponibili conformemente alle disposizioni dell’arti- colo 15 della convenzione come se fossero rimunerazioni che un impiegato trae da un’attività dipendente e che la società fosse il datore di lavoro.

4. Ad art. 18

a) Resta inteso che il termine «pensioni» di cui all’articolo 18 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie. b) Qualora una persona fisica eserciti attività in uno Stato contraente, i contri- buti versati da questa persona o per suo conto a un regime pensionistico o di previdenza professionale:

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(i) riconosciuto fiscalmente nell’altro Stato contraente, (ii) a cui la persona partecipava immediatamente prima di iniziare a eserci- tare attività nel primo Stato, (iii) a cui la persona ha partecipato nel momento in cui esercitava attività nell’altro Stato o vi risiedeva, e (iv) è equiparato dall’autorità competente del primo Stato a un istituzione di previdenza riconosciuta fiscalmente in questo Stato, sono, al fine di: (v) determinare l’imposta dovuta da questa persona nel primo Stato, e (vi) determinare gli utili di un’impresa imponibili nel primo Stato, trattati in questo primo Stato allo stesso modo dei contributi a un regime pensionisti- co riconosciuto fiscalmente in questo primo Stato e alle stesse condizioni e restri- zioni.

5. Ad art. 23

a) Per l’applicazione del paragrafo 1 numeri 1 e 2 dell’articolo 23, un elemento di reddito è assoggettato in Svizzera se questo elemento di reddito è sottopo- sto in Svizzera al regime fiscale normalmente applicabile in virtù della legi- slazione fiscale svizzera. b) Per l’applicazione del paragrafo 1 numero 1 dell’articolo 23, un elemento di reddito è effettivamente assoggettato in Svizzera se questo elemento di red- dito è sottoposto all’imposta svizzera e non beneficia, in quanto tale, di esenzione d’imposta. c) Per l’applicazione del paragrafo 1 numero 5 dell’articolo 23, resta inteso che se la legislazione interna belga non prevede il computo sull’imposta belga dell’imposta straniera sui dividendi, e in particolare l’imposta svizzera paga- ta conformemente al paragrafo 2 primo capoverso dell’articolo 10, i divi- dendi di fonte svizzera non hanno diritto al computo di questa imposta sviz- zera in Belgio.

6. Ad art. 26

a) Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’infor- mazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richie- dere informazioni. b) Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando pre- sentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 26 della conven- zione: (i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, (ii) il periodo oggetto della domanda, (iii) la descrizione delle informazioni richieste, in particolare della loro na- tura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le infor- mazioni dallo Stato richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,

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(v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del presunto detentore delle informa- zioni richieste. c) Il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di ga- rantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) preveda importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)–(v) non devono essere interpretati in modo da ostacolare lo scam- bio effettivo di informazioni. d) Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 26 della convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contri- buente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al con- tribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebi- tamente gli scambi effettivi di informazioni.»

Art. XXII Gli articoli 30 (Entrata in vigore) e 31 (Denuncia) diventano gli articoli 29 e 30.

Art. XXIII 1. Ogni Stato contraente notificherà all’altro, per via diplomatica, l’adempimento della procedura legale per l’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo. Il presente Accordo aggiuntivo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda di queste notificazioni. 2. Il presente Accordo aggiuntivo, che è parte integrante della convenzione e che ne introduce il relativo Protocollo, sarà applicabile: a) per quanto concerne le imposte dovute alla fonte, ai redditi accreditati o pagati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo; b) per quanto concerne le altre imposte: (i) per il Belgio, ai redditi e agli elementi di patrimonio concernenti i periodi imponibili, e (ii) per la Svizzera, ai redditi e agli elementi di patrimonio concernenti i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, o dopo tale data.

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3. Le disposizioni dell’articolo XVIII del presente Accordo aggiuntivo saranno

applicabili alle domande presentate alla data dell’entrata in vigore o in data ulteriore alle informazioni che si riferiscono: a) per quanto concerne le imposte dovute alla fonte, ai redditi accreditati o pagati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo; b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito e sul patrimonio: (i) per il Belgio, ai redditi e agli elementi di patrimonio concernenti i periodi imponibili, e (ii) per la Svizzera, ai redditi e agli elementi i patrimonio concernenti i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, o dopo tale data; c) per quanto concerne le altre imposte, alle imposte dovute in caso di avveni- menti imponibili che si producono dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2014, in due esemplari, in lingua francese e neerlan- dese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera: Per il Regno del Belgio: Per la Comunità fiamminga: Per la Comunità francese: Per la Comunità di lingua tedesca: Per la Regione fiamminga: Per la Regione vallone: Per la Regione di Bruxelles-capitale: Bénédict de Cerjat Didier Reynders

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Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio | Lexipedia | Lexipedia