AS 2017 4891
Ordinanza sul trattamento dei dati personali nell'Amministrazione federale delle dogane (Ordinanza sul trattamento dei dati nell'AFD, OTDD)
Ordinanza sul trattamento dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane (Ordinanza sul trattamento dei dati nell’AFD, OTDD)
del 23 agosto 2017
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 2, 110 capoverso 3 e 112 capoverso 5 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD); visto l’articolo 57h capoverso 3 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 27 capoverso 2 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale; visto l’articolo 19 della legge del 20 giugno 19334 sul controllo dei metalli preziosi; in esecuzione della Convenzione del 20 maggio 19875 relativa ad un regime comune di transito, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e diritto applicabile 1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali nell’Amministra- zione federale delle dogane (AFD).
2 Il sistema d’informazione in materia penale (art. 110a LD) è disciplinato
nell’ordinanza del 20 settembre 20136 sul sistema d’informazione in materia penale dell’Amministrazione federale delle dogane. 3 Il sistema d’informazione per telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza (art. 110f LD) è disciplinato nell’ordinanza del 4 aprile 20077 sull’im-
RS 631.061
2017-0432 4891
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
piego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 2 Allegati 1 Per quanto riguarda i sistemi d’informazione dell’AFD, gli allegati disciplinano:
a. lo scopo; b. il contenuto; c. le autorizzazioni per il trattamento dei dati, la comunicazione dei dati e la durata di conservazione dei dati, se le disposizioni derogano a quelle degli articoli 4, 6 e 8; d. se del caso, lo scambio di dati con altri sistemi d’informazione e la pubblica- zione dei dati. 2 Laddove negli allegati si parla di dati personali, si devono intendere, per quanto necessario: a. in caso di persone fisiche: cognome, nome(i), numero del documento d’identità, nome da celibe/nubile, pseudonimo, cognome e nome(i) del padre e della madre, data e luogo di nascita, luogo d’origine, sesso, stato civile, professione, lingua, via, luogo di domicilio, numeri di telefono, cellulare e fax, indirizzo e-mail, riferimento bancario, indicazione necessaria per il rap- presentante legale; b. in caso di persone giuridiche e di associazioni di persone: nome, impresa, numero d’identificazione delle imprese (IDI), forma giuridica, via, sede, per- sona o organo che agisce in suo nome, numeri di telefono, cellulare e fax, indirizzo e-mail, riferimento bancario, indicazione necessaria per il rappre- sentante legale.
Art. 3 Competenza e responsabilità 1 L’AFD è competente per i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordi- nanza.
2 Essa si assume la responsabilità per i dati trattati e per il loro contenuto.
Art. 4 Organizzazione 1 Per incarico dell’AFD, i sistemi d’informazione basati sul trattamento elettronico dei dati sono gestiti come applicazioni autonome oppure sulla piattaforma burotica da parte dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). Quest’ultimo è responsabile del funzionamento di tali sistemi. 2 Se gli stessi dati sono trattati da diversi uffici dell’AFD, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere interconnessi, sempre che ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.
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Sezione 2: Trattamento dei dati
Art. 5 Principio 1 I dati personali possono essere trattati solo nell’ambito dello scopo secondo il rispettivo allegato. 2 La raccolta di dati personali deve essere riconoscibile dalle persone interessate.
3 I collaboratori dell’AFD dispongono delle autorizzazioni relative al trattamento dei dati necessarie per l’adempimento dei propri compiti, a meno che il rispettivo allega- to preveda un disciplinamento diverso.
Art. 6 Piattaforme centrali per la valutazione dei dati 1 L’AFD può allestire e gestire piattaforme sulle quali vengono valutati i dati desunti dai sistemi d’informazione di cui alla presente ordinanza. 2 Le valutazioni possono essere effettuate solo per fini statistici, per analisi dei rischi e per l’aiuto alla condotta e alla gestione dell’AFD.
Art. 7 Comunicazione dei dati 1 L’AFD comunica in casi particolari i dati desunti dai sistemi d’informazione ad altre autorità svizzere nonché a terzi se la legge prevede un siffatto obbligo di infor- mare. 2 Nella procedura di richiamo, i dati possono essere comunicati solo se ciò è espres- samente previsto nel rispettivo allegato.
Art. 8 Diritti delle persone interessate I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di distruzione, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati e sulle sue disposizioni d’esecuzione.
Art. 9 Obblighi dell’AFD I dati inesatti nonché quelli non conformi alla presente ordinanza devono essere rettificati d’ufficio o distrutti.
Art. 10 Conservazione e distruzione dei dati 1 I dati contenuti nei sistemi d’informazione sono conservati durante un massimo di cinque anni dal rilevamento, sempre che il rispettivo allegato non preveda un altro termine.
2 Essi sono distrutti alla scadenza del termine di conservazione, sempre che non
vengano archiviati.
8 RS 235.1
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3 I dati desunti dai sistemi d’informazione che non sono più operativi sono conserva- ti ancora durante un massimo di cinque anni dal rilevamento. In seguito sono distrut- ti, a meno che vengano archiviati.
Art. 11 Archiviazione dei dati I dati non più necessari nonché i dati il cui termine di conservazione è scaduto sono offerti all’Archivio federale. L’offerta, la valutazione e il versamento sono retti dalla legge del 26 giugno 19989 sull’archiviazione.
Art. 12 Sicurezza dei dati 1 Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 20 e 21 dell’ordi- nanza del 14 giugno 199310 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché gli articoli 14 e 15 dell’ordinanza del 9 dicembre 2011 11 sull’informatica nell’Amministrazione federale. 2 I dati, i programmi e la rispettiva documentazione devono essere protetti contro qualsiasi trattamento non autorizzato nonché contro la distruzione e il furto. Essi devono poter essere ripristinati. 3 D’intesa con l’UFIT, l’ufficio competente dell’AFD stabilisce per ogni utente l’accesso ai singoli sistemi d’informazione mediante profili, password e log-in individuali, di modo che la persona interessata possa utilizzare i sistemi d’informa- zione solo nell’ambito delle proprie competenze. Password comuni e log-in collettivi sono ammessi solo in via eccezionale. 4 D’intesa con l’UFIT, l’AFD emana prescrizioni sui provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati e provvede affinché il trattamento dei dati sia verbalizzato automaticamente.
Art. 13 Statistica 1 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statistiche solo se ciò è previsto nel rispettivo allegato. 2 I dati personali possono essere utilizzati solo per i controlli e la pianificazione interni degli affati. 3 I dati necessari o pubblicati a fini statistici non devono permettere di risalire alle persone interessate. 4 Il termine per la conservazione e la distruzione dei risultati del trattamento si fonda sull’articolo 10.
9 RS 152.1 10 RS 235.11 11 RS 172.010.58
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Art. 14 Valutazione dell’offerta Intranet e Internet dell’AFD 1 Per la valutazione della propria offerta Intranet e Internet, l’AFD può trattare i dati di persone che fanno uso di tale offerta (logfile). 2 I dati personali possono essere trattati solo per tale valutazione e per la durata assolutamente necessaria. Dopo la valutazione devono essere distrutti o resi anoni- mi.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 4 aprile 200712 sul trattamento dei dati nell’AFD è abrogata.
Art. 16 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 4 aprile 200713 sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Amministrazione federale delle dogane è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1
1 Le registrazioni possono essere conservate per un mese. Allo scadere di questo
termine occorre distruggerle.
Art. 9a Impiego di apparecchi fissi da parte delle autorità di polizia 1 Gli apparecchi fissi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a possono essere impiegati dalle competenti autorità di polizia nel territorio del proprio Cantone. 2 Il trattamento dei dati è retto dalla rispettiva legislazione cantonale sulla protezione dei dati. La conservazione e la distruzione dei dati sono rette dall’articolo 7.
Art. 10 cpv. 1 1I diritti delle persone interessate dalle registrazioni, segnatamente il diritto d’accesso e di distruzione, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 1992 14 sulla protezione dei dati e sulle relative disposizioni d’esecuzione.
12 RU 2007 1715, 2008 583, 2009 709 5577 6233, 2012 3477, 2013 3111 3835, 2015 4917, 2016 2667 4525 13 RS 631.053 14 RS 235.1
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Art. 17 Disposizioni transitorie I dati desunti dai seguenti sistemi d’informazione ai sensi dell’ordinanza del 4 aprile 200715 sul trattamento dei dati nell’AFD che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, non sono più operativi vengono distrutti, sempre che non vengano archi- viati, non appena non sono più necessari o al più tardi cinque anni dopo il rileva- mento: a. prove dell’imposizione doganale per l’ammissione di aeromobili; modu- lo 15.15 (allegato A 14); b. controllo dell’imposizione doganale di aeromobili svizzeri ed esteri (allega- to A 15); c. imprese concessionarie che operano nel traffico di linea con autobus (allega- to A 17); d. persone che chiedono la restituzione della tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP) per le corse all’estero, le corse nel TCNA e i trasporti di legname (allegato A 18); e. prova dell’imposizione doganale per la normale ammissione di natanti; mo- dulo 15.10 (allegato A 19); f. inchieste preliminari e analisi speciale dell’AFD (allegato A 35); g. impegni circa l’uso relativi all’imposta sugli oli minerali (allegato A 40); h. controllo del tenore di zolfo nell’olio da riscaldamento extra leggero, nella benzina e nell’olio diesel (allegato A 43); i. elenco delle inchieste penali condotte dalle Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario (allegato B 7); j. importazione di prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex (allegato B 8); k. reporting, analisi dei rischi e statistica a livello di ufficio doganale (allega- to C 1); l. sistemi informatici degli impianti a raggi X (allegato C 2); m. dichiarazioni doganali presso gli aerodromi (allegato C 4); n. valutazione dei piani di volo presso gli aerodromi (allegato C 5); o. autorizzazione per varcare il confine fuori dei posti autorizzati oppure fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali (allegato C 7); p. protezione delle specie (allegato C 10).
15 RU 2007 1715, 2008 583, 2009 709 5577 6233, 2012 3477, 2013 3111 3835, 2015 4917, 2016 2667 4525
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Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.
23 agosto 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1
Sistema d’informazione «Argos» per la gestione dei risultati di controlli doganali
1. Scopo
1.1 Il sistema d’informazione «Argos» serve per:
a. il rilevamento dei risultati dei controlli effettuati dall’AFD nel traffico transfrontaliero delle merci; b. l’analisi dei controlli effettuati dall’AFD; c. il controllo a posteriori delle imposizioni e dei processi doganali; d. l’acquisizione dei dati necessari per la stesura di rapporti sull’adempi- mento dei compiti dell’AFD.
1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone fisiche controllate;
2.2 dati personali delle persone giuridiche e delle associazioni di persone con-
trollate; 2.3 dati relativi ai controlli doganali: data, ora, luogo, quantità e valore delle merci, motivo del controllo, risultato del controllo, misure di diritto penale e amministrativo, altre conseguenze del controllo;
2.4 nome dell’ufficio doganale che ha effettuato il controllo.
3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD
La ripresa di dati dai sistemi d’informazione relativi all’imposizione doganale (alle- gati 23, 24 e 25) è ammessa.
4. Autorizzazioni
Possono trattare i dati: 4.1 i collaboratori dei servizi operativi dell’AFD che effettuano i controlli doga- nali; 4.2 i collaboratori dei servizi amministrativi dell’AFD che controllano i servizi operativi dell’AFD;
4.3 i collaboratori dell’AFD che trattano procedure penali.
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5. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
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Allegato 2
Sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi
1. Scopo
1.1 Il sistema d’informazione serve per l’elaborazione di analisi che consentono
di: a. determinare i rischi derivanti da merci, persone, statuto e regime; b. sorvegliare il traffico delle persone e delle merci; c. organizzare i controlli doganali in maniera mirata; d. analizzare le informazioni risultanti dalla vigilanza doganale, dal controllo doganale e dai regimi doganali.
1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali, compresi il ramo e il numero IVA, delle imprese che operano
nel traffico delle persone e delle merci;
2.2 dati personali, compresi il ramo e il numero IVA, delle persone soggette
all’obbligo di dichiarazione, degli spedizionieri, degli speditori e dei destina- tari delle merci; 2.3 per ogni impresa: indicazioni relative a imposizioni doganali, visite, rettifi- che, riscossioni posticipate, procedure penali, compresi il genere di infrazio- ne e l’importo della multa, nonché avvertimenti; 2.4 indicazioni relative all’importazione, all’esportazione e al transito di merci classificate come a rischio da parte dell’AFD; 2.5 indicazioni relative alle analisi dei rischi effettuate e agli eventuali provve- dimenti adottati.
3. Autorizzazioni e pubblicazione
3.1 Possono trattare i dati:
a. i collaboratori che effettuano analisi dei rischi per conto dell’AFD; b. i collaboratori dei servizi operativi dell’AFD che, per l’adempimento dei propri compiti, necessitano di dati del sistema d’informazione; c. i collaboratori dei servizi amministrativi dell’AFD che controllano i servizi operativi dell’AFD; d. i collaboratori che trattano procedure penali.
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3.2 I seguenti risultati delle analisi dei rischi possono essere pubblicati sul sito Intranet dell’AFD: a. nomi di persone; b. merci; c. rischi; d. informazioni per i controlli.
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Allegato 3
Sistema d’informazione «ELS & Ortung» per il sostegno alla conduzione
1. Scopo
Il sistema d’informazione «ELS & Ortung» serve per: 1.1 la raccolta e l’elaborazione di tutte le informazioni necessarie per la gestione operativa e strategica degli impieghi dell’AFD e per la loro direzione;
1.2 l’impiego tempestivo ed efficiente delle risorse per i controlli doganali
pianificati e gli eventi imprevisti in relazione con una competenza dell’AFD;
1.3 la presentazione della situazione in caso di tali eventi.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone fisiche controllate, comprese le indicazioni
relative alle ubicazioni;
2.2 in caso di eventi trattati dalle centrali d’intervento: luogo, data e ora di
avvenimenti e fermi, generi di merci, oggetti e valori patrimoniali trasportati, mezzi di trasporto e targhe di controllo impiegati, nascondigli di merci non- ché eventuali provvedimenti adottati;
2.3 cognome, nome, numero personale, luogo, data e ora dell’impiego della
persona che ha effettuato il controllo nonché veicoli, apparecchi di radioco- municazione e altri mezzi d’impiego tecnici utilizzati per il controllo; 2.4 registrazioni audio delle conversazioni telefoniche e via radio in arrivo alle centrali d’intervento.
3. Autorizzazioni
Possono trattare i dati: 3.1 i collaboratori che pianificano, gestiscono e dirigono gli impieghi dell’AFD;
3.2 i collaboratori dei servizi operativi dell’AFD che, per l’adempimento dei
propri compiti, necessitano di dati del sistema d’informazione; 3.3 i collaboratori dei servizi amministrativi dell’AFD che controllano i servizi operativi dell’AFD;
3.4 i collaboratori che trattano procedure penali.
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Allegato 4
Sistema d’informazione «Rumaca» per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine
1. Scopo
In relazione con le attività del Corpo delle guardie di confine (Cgcf), il sistema d’informazione «Rumaca» serve per:
1.1 la tenuta degli atti;
1.2 il controlling;
1.3 l’elaborazione di analisi dei rischi;
1.4 l’informazione di superiori, autorità di polizia e uffici federali committenti.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 in caso di constatazioni ed eventi al confine: dati personali delle persone
coinvolte, immagini del viso, descrizione delle persone, registrazioni audio e video delle persone interrogate, indicazioni in merito a veicoli e merci non- ché ora, luogo e genere di traffico del controllo, ufficio di servizio, genere d’impiego e ambito giuridico interessato; 2.2 in caso di notifiche relative a fermi al confine: dati personali delle persone coinvolte, immagini del viso, descrizione delle persone, indicazioni in meri- to a veicoli e merci nonché ora, luogo e genere di traffico del controllo, uffi- cio di servizio, genere d’impiego e ambito giuridico interessato;
2.3 i seguenti dati, notificati secondo l’articolo 6 dell’ordinanza dell’11 feb-
braio 200916 concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liqui- dità: a. dati personali delle persone tenute a dare informazioni, b. importo delle liquidità, c. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego previsto, d. dati personali degli aventi economicamente diritto, e. informazioni sul sequestro provvisorio, f. indicazione in merito al fatto che le persone tenute a dare informazioni hanno rifiutato di fornire l’informazione o hanno fornito un’informa- zione errata, g. indicazioni su veicoli e merci nonché ora, luogo e genere di traffico del controllo, ufficio di servizio, genere d’impiego e ambito giuridico inte- ressato.
16 RS 631.052
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3. Autorizzazioni
3.1 Per i dati di cui ai numeri 2.1 e 2.2 valgono le seguenti autorizzazioni:
a. i collaboratori competenti del Cgcf e degli uffici doganali possono trat- tare i dati; b. i collaboratori competenti dell’AFD che si occupano di cause penali o dell’elaborazione di analisi dei rischi possono trattare i dati; c. gli specialisti nel campo degli stupefacenti dell’AFD possono trattare i dati relativi agli stupefacenti; d. i collaboratori competenti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e del- la Segreteria di Stato della migrazione hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo; e. i collaboratori competenti delle autorità di polizia cantonali hanno ac- cesso ai dati, mediante procedura di richiamo, nel quadro degli accordi di cui all’articolo 97 LD.
3.2 Il trattamento dei dati di cui al numero 2.3 è autorizzato come segue:
a. i collaboratori competenti del Cgcf e gli specialisti degli uffici doganali competenti per le notifiche possono trattare i dati; b. i collaboratori competenti dell’AFD che si occupano di cause penali o dell’elaborazione di analisi dei rischi come pure le persone competenti per lo svolgimento di analisi ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza dell’11 febbraio 2009 concernente il controllo dei movimenti transfron- talieri di liquidità possono trattare i dati; c. i collaboratori di fedpol competenti in materia di lotta contro il riciclag- gio di denaro e il finanziamento del terrorismo hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo.
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Allegato 5
Sistemi d’informazione per le finanze e la contabilità (moduli SAP)
1. Scopo
1.1 I sistemi d’informazione per le finanze e la contabilità servono per:
a. la riscossione dei tributi; b. la gestione dei debitori e dei creditori; c. la gestione delle garanzie prestate; d. la gestione dei provvedimenti d’incasso secondo la legge federale dell’11 aprile 188917 sulla esecuzione e sul fallimento. 1.2 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statisti- che nonché per la pianificazione di controlli nel settore delle finanze e della contabilità.
2. Contenuto
I sistemi d’informazione possono contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni di perso- ne assoggettate ai tributi che ricorrono alla procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione delle dogane (PCD);
2.2 dati personali dei debitori e dei creditori dell’AFD nonché delle persone
assoggettate ai tributi nel regime comune di transito; 2.3 dati relativi a movimenti finanziari in relazione con la riscossione e la ge- stione delle entrate, delle uscite e delle garanzie prestate.
3. Termine di conservazione
I dati sono distrutti dieci anni dopo il rilevamento.
17 RS 281.1
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Allegato 6
Sistema d’informazione per la gestione degli immobili dell’AFD
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per la gestione degli immobili e degli alloggi di servizio di proprietà dell’Amministrazione.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei locatari;
2.2 indirizzo, luogo e dimensioni degli oggetti locati nonché costi di pigione e
spese accessorie.
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Allegato 7
Sistema d’informazione «Perizoll»
1. Scopo
Il sistema d’informazione «Perizoll» serve per:
1.1 il rilevamento degli assegni e delle indennità specifici all’AFD che non
possono essere conteggiati con il programma «SAP PT»; 1.2 la notifica dei dati relativi al conteggio all’Ufficio federale del personale (UFPER) e al Centro Prestazioni di servizi Personale del Dipartimento fede- rale delle finanze (CPS Pers DFF) ai fini dell’ulteriore elaborazione e del versamento degli assegni e delle indennità insieme allo stipendio mensile.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei collaboratori dell’AFD;
2.2 durata e numero dei turni di servizio continuati;
2.3 numero di impieghi in base ai piani di servizio fissi;
2.4 durata del lavoro notturno prestato;
2.5 durata del lavoro domenicale prestato;
2.6 durata del servizio di picchetto prestato;
2.7 numero dei giorni di lavoro a squadre.
3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione e comunicazione
dei dati
3.1 La ripresa dal sistema «BV Plus» di dati relativi a gestione dell’organizza-
zione, amministrazione del personale, contabilità del personale, rilevazione presenze del personale e gestione delle indennità è ammessa. 3.2 I dati relativi al conteggio degli assegni e delle indennità dei collaboratori dell’AFD possono essere comunicati all’UFPER e al CPS Pers DFF ai fini del versamento mensile degli assegni e delle indennità.
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Allegato 8
Sistema d’informazione «Rumaca PIP» per la pianificazione dell’impiego del personale del Corpo delle guardie di confine
1. Scopo
Il sistema d’informazione «Rumaca PIP» serve per:
1.1 la pianificazione dell’impiego del personale del Cgcf;
1.2 il controllo della durata del lavoro e del riposo, delle vacanze e di altre
assenze del personale del Cgcf;
1.3 il conteggio degli assegni e delle indennità specifici all’AFD con il modu-
lo 66.34.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei collaboratori dell’AFD;
2.2 durata del lavoro pianificato e prestato;
2.3 assenze come vacanze, congedi pagati, malattia, infortunio, corsi di perfe-
zionamento e tempo libero;
2.4 dati relativi ad assegni e indennità che possono essere conteggiati.
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Allegato 9
Sistema d’informazione «Fewo/Fewolight» per la locazione delle abitazioni di vacanza della Cassa di previdenza dell’AFD
1. Scopo
Il sistema d’informazione «Fewo/Fewolight» serve per la locazione delle abitazioni di vacanza al personale attivo e in pensione dell’AFD.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei collaboratori attivi e in pensione dell’AFD;
2.2 indicazioni sulle abitazioni in affitto;
2.3 domande e assegnazione delle abitazioni in affitto;
2.4 conteggi relativi alla locazione.
3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD
La ripresa di dati dal sistema «Perizoll» (allegato 7) è ammessa.
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Allegato 10
Sistema d’informazione relativo al negozio online per l’abbigliamento
1. Scopo
Il sistema d’informazione relativo al negozio online per l’abbigliamento serve per dotare i collaboratori dell’AFD degli indumenti di lavoro necessari.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei collaboratori del Cgcf con il rispettivo grado di servizio, la loro taglia, l’unità organizzativa assegnata e il recapito privato;
2.2 indicazioni su articoli, quantità, ordinazione e consegna.
3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD
La ripresa di dati dal sistema «Perizoll» (allegato 7) è ammessa.
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Allegato 11
Sistema d’informazione «e-quota» per la gestione dei contingenti
1. Scopo
Il sistema d’informazione «e-quota» serve per la gestione dei contingenti doganali e permette di amministrare separatamente ogni carico di merce contingentato.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei titolari di quote di contingente doganale o di permessi
generali d’importazione (PGI);
2.2 genere e quantità delle merci importate nel quadro di un contingente dogana-
le, numero d’imposizione e-dec o web-dec, voce di tariffa, numero conven- zionale, numero del PGI, fase e attribuzione.
3. Autorizzazioni
Possono trattare i dati:
3.1 i collaboratori dell’AFD competenti per la gestione dei contingenti;
3.2 i collaboratori dell’Ufficio federale dell’agricoltura competenti per la gestio- ne dei contingenti.
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Allegato 12
Sistema d’informazione «TADOC II» per la documentazione tariffale
1. Scopo
Il sistema d’informazione «TADOC II» serve per la registrazione e il trattamento di affari relativi alla documentazione tariffale all’interno dell’AFD.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati di registrazione degli affari;
2.2 dati personali delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni di perso- ne che hanno presentato una richiesta di classificazione tariffale;
2.3 marche, designazioni supplementari, denominazioni, descrizioni delle merci
e indicazioni supplementari utili, come osservazioni e atti preliminari;
2.4 termini di ricerca, voci di tariffa, numeri convenzionali di statistica;
2.5 indicazioni sui traffici di perfezionamento autorizzati come generi e Paesi di perfezionamento, numeri di autorizzazione, merci e quantità, osservazioni relative alle autorizzazioni;
2.6 composizioni chimiche e ricette delle merci;
2.7 mandati e rapporti d’analisi;
2.8 indicazioni relative alle prove dell’origine;
2.9 risultati dei controlli a posteriori.
3. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi venti anni dopo il rilevamento.
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Allegato 13
Sistema d’informazione per la verifica di prove dell’origine e per la sorveglianza degli esportatori autorizzati
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 la verifica di prove dell’origine;
1.2 la sorveglianza degli esportatori autorizzati ai fini dell’adempimento degli
obblighi di sorveglianza.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche presso le quali sono state
effettuate verifiche di prove dell’origine o che sono titolari di un’autorizza- zione quale esportatore autorizzato;
2.2 nomi e indirizzi delle autorità estere;
2.3 indicazioni relative al campo d’attività e alla situazione di rischio delle
persone;
2.4 numeri di autorizzazione, di registrazione e d’incarto;
2.5 indicazioni relative ai motivi e al risultato dei controlli a posteriori di prove dell’origine;
2.6 indicazioni relative allo scambio di dati con la Cina secondo l’allegato 14;
2.7 annotazioni relative al disbrigo.
3. Pubblicazione e comunicazione
I dati personali e i numeri d’autorizzazione degli esportatori autorizzati possono essere pubblicati in Internet. Questi dati possono essere comunicati alle autorità dei partner di libero scambio.
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Allegato 14
Sistema d’informazione per lo scambio di dati con la Cina relativo alle dichiarazioni d’origine rilasciate da esportatori autorizzati
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve come strumento di lavoro al fine di adempiere l’obbligo di sorveglianza secondo l’ordinanza del 23 maggio 2012 18 sul rilascio di prove dell’origine.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche o giuridiche che si sono registrate per lo scambio di dati con la Cina nonché il numero di autorizzazione quale espor- tatore autorizzato;
2.2 numero di serie e data di caricamento delle dichiarazioni d’origine caricate
dall’esportatore autorizzato, descrizione relativa alla dichiarazione d’origine fornita volontariamente dall’esportatore autorizzato, dati relativi allo stato di trasmissione nonché documento caricato dall’esportatore autorizzato con la dichiarazione d’origine.
18 RS 946.32
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Allegato 15
Sistema d’informazione relativo ai richiedenti di contributi all’esportazione e al traffico di perfezionamento
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il controllo e la gestione del traffico di perfezio- namento e il conteggio dei contributi all’esportazione.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone che presentano una domanda di conteggio dei
contributi all’esportazione e delle restituzioni nel traffico di perfezionamen- to; 2.2 data del conteggio, data dell’esportazione, prodotti di base, quantità, Paesi di destinazione e aliquote;
2.3 valutazioni dei rischi specifiche delle ditte.
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Allegato 16
Sistema d’informazione relativo agli impegni d’impiego per agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il controllo e la gestione delle merci che benefi- ciano di un’agevolazione doganale in base allo scopo d’impiego.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle aziende svizzere che importano merci beneficianti di
un’agevolazione doganale;
2.2 elenco delle merci;
2.3 elenco degli impieghi per ogni azienda;
2.4 genere del controllo, motivo, data e risultato dei controlli aziendali per ogni impresa; 2.5 indicazioni relative all’ulteriore campo di applicazione locale dell’impegno, comprese le valutazioni dei rischi specifiche delle ditte.
3. Pubblicazione
I seguenti dati possono essere pubblicati in Internet:
3.1 numero del titolare dell’impegno d’impiego;
3.2 nome e indirizzo dei titolari di impegni d’impiego;
3.3 genere dell’impegno d’impiego;
3.4 elenco delle merci.
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Allegato 17
Sistema d’informazione relativo agli operatori economici autorizzati
1. Scopo
Il sistema per gli operatori economici autorizzati («Authorized Economic Operator», AEO) serve per controllare se a una persona è stata concessa o meno la qualifica di AEO.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 IDI dell’AEO;
2.2 dati personali dell’AEO;
2.3 numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di AEO;
2.4 indicazione se la qualifica di AEO è vigente, sospesa o revocata;
2.5 in caso di modifica della qualifica: data della modifica;
2.6 data della decisione relativa alla concessione della qualifica e data della
notifica della decisione; 2.7 data in cui sorgono i diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di AEO;
2.8 ufficio di servizio che ha emanato la decisione;
2.9 dati secondo i numeri 2.1–2.5 e 2.7 per gli AEO autorizzati in Stati con i
quali la Svizzera ha concluso un accordo per il riconoscimento reciproco della qualifica di AEO;
2.10 dati forniti all’AFD dal richiedente ai fini dell’esame della domanda;
2.11 dati necessari all’AFD ai fini dell’analisi dei rischi e della gestione della qualifica di AEO.
3. Pubblicazione
I seguenti dati possono essere pubblicati in Internet:
3.1 IDI dell’AEO (n. 2.1);
3.2 dati personali dell’AEO (n. 2.2);
3.3 data in cui sorgono i diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di AEO (n. 2.7);
3.4 nome dell’ufficio di servizio che ha emanato la decisione (n. 2.8).
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Allegato 18
Sistema d’informazione relativo alle scorte di prodotti agricoli
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il controllo e la sorveglianza delle nuove dichia- razioni doganali di scorte di prodotti agricoli importate da persone soggette all’obbligo di dichiarazione, e titolari di quote di contingente doganale, nel periodo non amministrato.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione e delle
persone responsabili;
2.2 designazione della merce, ubicazione delle scorte di merci, voce di tariffa,
massa propria, peso lordo, eventuale quota di contingente doganale disponi- bile.
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Allegato 19
Sistema d’informazione relativo agli esportatori registrati
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 il rilevamento degli esportatori registrati;
1.2 l’assegnazione del numero di registrazione;
1.3 l’adempimento degli obblighi di sorveglianza e di notifica.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche che sono registrate quale
esportatore registrato;
2.2 IDI e numero di registrazione;
2.3 indicazioni relative allo stato e alla validità della registrazione.
3. Pubblicazione
I dati personali e i numeri di registrazione degli esportatori registrati possono essere pubblicati in Internet.
4. Scambio di dati con i sistemi d’informazione dell’UE, della Norvegia
e della Turchia relativi agli esportatori registrati I dati possono essere scambiati con l’UE, la Norvegia e la Turchia, ai sensi dell’articolo 113 LD, se l’esportatore registrato ha dichiarato il proprio consenso allo scambio dei dati.
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Allegato 20
Sistema d’informazione relativo ai beneficiari di una franchigia doganale (modulo 11.32)
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve alla gestione della franchigia doganale ai sensi dell’articolo 8 LD.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone che presentano una domanda per la concessione
della franchigia doganale;
2.2 data della domanda;
2.3 indicazioni relative all’adempimento delle condizioni per la concessione
della franchigia doganale ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 dell’ordinanza del 1° novembre 200619 sulle dogane;
2.4 numero d’incarto.
19 RS 631.01
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Allegato 21
Sistema d’informazione per l’imposizione di beni importati per esposizioni e congressi nel regime doganale di ammissione temporanea
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per l’imposizione di beni importati per esposizioni e congressi nel regime doganale di ammissione temporanea.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali degli importatori;
2.2 designazione dei beni importati temporaneamente;
2.3 importo dell’imposta dovuto;
2.4 numero della decisione d’imposizione o numero del libretto ATA;
2.5 nome della manifestazione;
2.6 data e designazione della corrispondenza tenuta.
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Allegato 22
Sistema d’informazione relativo alle richieste di certificati di circolazione delle merci
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per: 1.1 l’archiviazione elettronica delle richieste di certificati di circolazione delle merci vidimati dagli uffici doganali; 1.2 il salvataggio dei dati per il rilascio di duplicati dei certificati di circolazione delle merci.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche o delle associazioni di per- sone per le quali sono stati rilasciati certificati di circolazione delle merci;
2.2 numero del certificato di circolazione delle merci;
2.3 richiesta del certificato di circolazione delle merci.
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Allegato 23
Sistema d’informazione «e-dec» per l’imposizione doganale all’atto dell’importazione e dell’esportazione
1. Scopo
1.1 Il sistema d’informazione «e-dec» serve per:
a. la riscossione dei tributi; b. la gestione delle visite effettuate in occasione dell’importazione e dell’esportazione nel traffico delle merci; c. l’informazione in merito ai sistemi di imposizione doganale applicati dagli operatori doganali. 1.2 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statisti- che nonché per la pianificazione dei controlli.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli esportatori, degli importatori e degli spedizionieri che applicano un sistema particolare per l’imposizione doganale delle merci;
2.2 numero e genere dell’autorizzazione nonché numero di riferimento;
2.3 data, numero della dichiarazione doganale, casa di spedizione, dati personali della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, designazione della mer- ce, voce di tariffa e valore della merce nonché indicazione se ha avuto luogo la visita;
2.4 genere di imposizione doganale e indicazioni in merito a procedure partico-
lari;
2.5 eventuali contestazioni;
2.6 osservazioni e indicazioni relative al genere di disbrigo.
3. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione dell’AFD
3.1 Lo scambio di dati relativi all’incasso dei tributi con i sistemi d’informa-
zione per le finanze e la contabilità (allegato 5) è ammesso. 3.2 La ripresa di dati dal sistema d’informazione per la gestione dei clienti della dogana per i sistemi relativi alle merci (allegato 26) è ammessa.
3.3 La trasmissione di dati ai sistemi d’informazione per l’elaborazione della
statistica del commercio estero (allegati 46 e 47) è ammessa.
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4. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
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Allegato 24
Sistemi d’informazione «NCTS» e «NCTS Esportazione» per l’imposizione doganale nel traffico di transito stradale
1. Scopo
1.1 I sistemi d’informazione «NCTS» e «NCTS Esportazione» servono per:
a. l’imposizione all’esportazione e la riscossione dei tributi; b. il disbrigo dei transiti internazionali secondo la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito; c. l’analisi dei rischi e la gestione delle visite effettuate in occasione del transito nel traffico merci; d. l’informazione in merito ai sistemi di imposizione doganale applicati dagli operatori doganali. 1.2 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statisti- che nonché per la pianificazione dei controlli.
2. Contenuto
I sistemi d’informazione possono contenere i seguenti dati relativi all’imposizione doganale:
2.1 dati personali degli esportatori, dei destinatari, degli importatori e degli
spedizionieri che nel traffico di transito stradale applicano un sistema parti- colare per l’imposizione doganale delle merci;
2.2 numero e genere dell’autorizzazione nonché numero di riferimento;
2.3 visita con data, numero della dichiarazione doganale, casa di spedizione, dati personali della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, designazione della merce, voce di tariffa e valore delle merci;
2.4 genere di imposizione doganale e indicazioni in merito a procedure partico-
lari;
2.5 eventuali contestazioni;
2.6 osservazioni e indicazioni sul genere di disbrigo.
3. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione dell’AFD
3.1 La ripresa di dati dal sistema d’informazione per la gestione dei clienti della dogana per i sistemi relativi alle merci (allegato 26) è ammessa. 3.2 La trasmissione di dati ai sistemi per l’elaborazione della statistica del com- mercio estero (allegati 46 e 47) è ammessa.
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4. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
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Allegato 25
Sistema d’informazione «Railcontrol» per l’imposizione doganale nel traffico di transito ferroviario
1. Scopo
1.1 Il sistema d’informazione «Railcontrol» serve per la gestione delle merci
imposte, in particolare per: a. la dichiarazione sommaria da parte delle imprese di trasporto ferrovia- rio che trasportano merci; b. il disbrigo dei transiti nazionali e internazionali nel traffico ferroviario secondo la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime co- mune di transito; c. l’analisi dei rischi e la gestione delle visite effettuate in occasione del transito nel traffico merci ferroviario; d. l’informazione in merito ai sistemi di imposizione doganale applicati dagli operatori doganali nel traffico di transito ferroviario. 1.2 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statisti- che nonché per la pianificazione dei controlli.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati relativi all’imposizione doganale: 2.1 dati personali degli esportatori, degli importatori, degli spedizionieri e delle imprese di trasporto ferroviario che applicano un sistema particolare per l’imposizione doganale delle merci;
2.2 numero e genere dell’autorizzazione nonché numero di riferimento;
2.3 visita con data, numero della dichiarazione doganale, casa di spedizione, dati personali della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, designazione della merce, peso, voce di tariffa, numero del vagone, stazione ferroviaria di partenza e di destinazione, Paese d’origine e di destinazione nonché irregola- rità durante il trasporto;
2.4 genere di imposizione doganale e indicazioni in merito a procedure partico-
lari;
2.5 eventuali contestazioni;
2.6 osservazioni e indicazioni sul genere di disbrigo.
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3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD
La ripresa di dati dal sistema d’informazione per la gestione dei clienti della dogana per i sistemi relativi alle merci (allegato 26) è ammessa.
4. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
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Allegato 26
Sistema d’informazione per la gestione dei clienti della dogana per i sistemi relativi alle merci
1. Scopo
1.1 Il sistema d’informazione serve per registrare, gestire e controllare central- mente i dati dei clienti nei sistemi d’informazione di cui agli allegati 23–25, in particolare per: a. la gestione dei certificati digitali (Admin Public Key Infrastructure) che consentono di accedere a tali sistemi; b. la gestione degli IDI; c. l’assegnazione dei ruoli nei diversi regimi doganali. 1.2 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statisti- che nonché per la pianificazione dei controlli.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone menzionate negli allegati 23–25;
2.2 ufficio doganale che ha effettuato il controllo;
2.3 luogo autorizzato;
2.4 indicazioni relative ad autorizzazioni, qualifica di AEO, destinatari e spedi- tori autorizzati, obbligati principali e fideiussori.
3. Autorizzazioni e comunicazione
3.1 Per il sistema d’informazione valgono le seguenti autorizzazioni:
a. i collaboratori dell’AFD responsabili dei compiti possono trattare i dati nell’ambito delle rispettive competenze; b. gli utenti esterni della gestione dei clienti della dogana possono trattare i dati di base relativi al proprio IDI.
3.2 L’AFD comunica periodicamente all’Ufficio federale di statistica le varia-
zioni d’indirizzo dei titolari di IDI.
4. Termine di conservazione
I dati sono conservati conformemente al termine di conservazione previsto per i sistemi d’informazione di cui agli allegati 23–25.
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Allegato 27
Sistema d’informazione per il coordinamento dei controlli aziendali
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 la pianificazione dei controlli aziendali;
1.2 la valutazione dei controlli aziendali;
1.3 il controllo dei risultati.
2. Contenuto
Per ogni controllo aziendale, il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli importatori, dei destinatari, dei titolari di depositi auto- rizzati, dei commercianti e dei consumatori di prodotti a base di oli minerali;
2.2 indicazione relativa al motivo del controllo aziendale:
a. richiesta di restituzione dell’imposta sugli oli minerali e della tassa sul b. regime del traffico di perfezionamento, c. quantità e valore dei prodotti a base di carne per la produzione dei quali sono stati impiegati ormoni come stimolatori della crescita, d. agevolazioni doganali, e. scorte di merci ai sensi dell’articolo 15 LD, f. imposte sul tabacco e sulla birra;
2.3 informazioni che consentono una valutazione dei rischi derivanti dalle
persone menzionate al numero 2.1 in relazione con il versamento del tributo in questione;
2.4 numero del mandato di controllo e dati che consentono una gestione degli
incarti;
2.5 risultato del controllo e atti che documentano il risultato del controllo a
posteriori.
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Allegato 28
Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni straordinarie per voli transfrontalieri senza utilizzazione di un aerodromo doganale
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 ottenere una visione d’insieme delle autorizzazioni straordinarie per i voli
transfrontalieri senza utilizzazione di un aerodromo doganale;
1.2 controllare l’osservanza delle disposizioni contenute nell’autorizzazione.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni;
2.2 data di rilascio e data di scadenza dell’autorizzazione;
2.3 nome dell’aerodromo utilizzato;
2.4 nome dell’ufficio doganale che ha effettuato il controllo.
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Allegato 29
Sistema d’informazione relativo agli interventi dell’AFD nell’ambito della proprietà intellettuale
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve da sistema di consultazione centrale in caso di accertamento di invii sospetti da parte degli uffici doganali.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 marchi e design registrati nonché indicazioni relative a opere protette dal
diritto d’autore;
2.2 dati personali dei titolari e dei loro rappresentanti legali;
2.3 elenco delle merci per le quali è rivendicato un marchio o un design;
2.4 elenco delle opere protette dal diritto d’autore;
2.5 indizi di falsificazione e imitazione;
2.6 criteri d’identificazione dei marchi e dei design registrati nonché delle opere protette dal diritto d’autore;
2.7 osservazioni;
2.8 durata di validità della richiesta d’intervento dell’AFD.
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Allegato 30
Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni doganali per l’impiego e l’ammissione temporanei in esenzione da tributi di veicoli stradali (moduli 15.30 e 15.40)
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il controllo dell’imposizione doganale e dell’ammissione di veicoli stradali non imposti.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di un’autorizzazione doganale rilasciata mediante modulo 15.30 o modulo 15.40;
2.2 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo del veicolo;
2.3 data della prima entrata nel territorio doganale da parte del detentore del
veicolo; 2.4 data della prima entrata nel territorio doganale, con il veicolo, da parte del detentore del veicolo;
2.5 data di scadenza dell’autorizzazione;
2.6 nome dell’ufficio di servizio che ha rilasciato l’autorizzazione.
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Allegato 31
Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni doganali per l’impiego e l’ammissione temporanei in esenzione da tributi di natanti (modulo 15.32)
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il controllo dell’imposizione doganale e dell’ammissione di natanti non imposti.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di un’autorizzazione doganale rilasciata mediante modulo 15.32;
2.2 genere, marca, tipo, numero di scafo e immatricolazione del natante;
2.3 marca e numero del motore;
2.4 luogo di stazionamento del natante e indirizzo di contatto in Svizzera;
2.5 data della prima entrata nel territorio doganale da parte del detentore del
natante; 2.6 data della prima entrata nel territorio doganale, con il natante, da parte del detentore del natante;
2.7 data di scadenza dell’autorizzazione;
2.8 nome dell’ufficio di servizio che ha rilasciato l’autorizzazione.
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Allegato 32
Sistema d’informazione relativo al traffico rurale di confine
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per: 1.1 il rilevamento dei titolari di un permesso per il traffico rurale di confine; 1.2 il controllo dei certificati di reddito e delle superfici coltivate all’estero.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei gestori, dei proprietari, degli affittuari e degli usufruttuari;
2.2 elenco dei fondi gestiti con indicazione della superficie;
2.3 genere di merce e quantità dei raccolti dei fondi gestiti.
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Allegato 33
Sistema d’informazione relativo ai medicamenti
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 il rilevamento degli invii che contengono medicamenti e prodotti dopanti
illeciti;
1.2 la registrazione dei provvedimenti necessari;
1.3 l’allestimento delle notifiche alle autorità competenti;
1.4 la sorveglianza e l’analisi statistica degli invii controllati di medicamenti e prodotti dopanti; 1.5 il disbrigo dell’intera procedura relativa alle notifiche e ai provvedimenti.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei destinatari, degli speditori e dei fabbricanti di medicamenti e prodotti dopanti sospetti;
2.2 indicazioni relative a genere, contenuto e ampiezza dell’invio;
2.3 indicazioni sulle notifiche allestite per il servizio competente;
2.4 nome dell’ufficio doganale che ha effettuato il controllo.
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Allegato 34
Sistema d’informazione per la sorveglianza della tratta fra l’entrata nel territorio doganale e l’ufficio doganale
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per: 1.1 il rilevamento dell’entrata nel territorio doganale di tutti i veicoli il cui conducente ha dichiarato le merci trasportate quali merci commerciali (vei- coli nel traffico delle merci commerciali); 1.2 la sorveglianza della tratta fra l’entrata nel territorio doganale e l’ufficio doganale; 1.3 il rilevamento dell’arrivo all’ufficio doganale di tutti i veicoli nel traffico delle merci commerciali.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 targa di controllo dei veicoli rilevati;
2.2 dati personali dei detentori di veicoli;
2.3 indicazioni relative al genere e all’ampiezza del carico;
2.4 data e ora dell’entrata nel territorio doganale e dell’arrivo all’ufficio doga- nale.
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Allegato 35
Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni per varcare il confine fuori dei punti di passaggio autorizzati oppure fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il controllo delle autorizzazioni che sono state rilasciate:
1.1 per varcare il confine con veicoli fuori dei punti di passaggio autorizzati;
oppure
1.2 per varcare il confine con veicoli fuori degli orari d’apertura degli uffici
doganali.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 numero di registrazione;
2.2 dati personali dei titolari di autorizzazioni o dei conducenti di veicoli;
2.3 motivo del rilascio dell’autorizzazione;
2.4 targa di controllo dei veicoli registrati;
2.5 indicazioni relative alle strade doganali designate nell’autorizzazione;
2.6 ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione;
2.7 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione;
2.8 nome della persona che ha rilasciato l’autorizzazione.
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Allegato 36
Sistema d’informazione per l’imposizione doganale di veicoli di diplomatici
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 il controllo dell’impiego dei veicoli di diplomatici;
1.2 la gestione delle carte carburante.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei detentori di veicoli;
2.2 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo dei veicoli di diplomatici;
2.3 numero della dichiarazione doganale e della decisione d’imposizione;
2.4 data d’emissione e durata di validità delle carte carburante.
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Allegato 37
Sistema d’informazione relativo al traffico di confine e di transito
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per: 1.1 il rilevamento dei titolari di autorizzazioni per il traffico di confine o di transito;
1.2 il controllo del traffico di confine e di transito.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di un’autorizzazione per il traffico di confine o di transito;
2.2 genere delle merci interessate e controllate;
2.3 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo dei veicoli impiegati per il traffico di confine o di transito;
2.4 data del rilascio e durata di validità delle autorizzazioni;
2.5 nome dell’ufficio doganale che ha effettuato il controllo.
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Allegato 38
Sistema d’informazione relativo ai certificati d’ammissione per il trasporto di merci con libretti TIR
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la gestione dei certificati d’ammissione per il trasporto di merci con libretti TIR;
1.2 il controllo dei sigilli doganali.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei detentori di veicoli che dispongono di un certificato
d’ammissione per il trasporto di merci con libretti TIR;
2.2 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo dei veicoli;
2.3 numeri dei certificati d’ammissione;
2.4 numero progressivo;
2.5 nuova accettazione;
2.6 durata di validità dei certificati d’ammissione.
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Allegato 39
Sistema d’informazione relativo agli aeromobili stazionati presso aerodromi svizzeri
1. Scopo
In relazione con gli aeromobili stazionati presso aerodromi svizzeri, il sistema d’informazione serve per:
1.1 l’accertamento di irregolarità e infrazioni alla legislazione doganale;
1.2 l’accertamento della messa in pericolo dei tributi dovuti all’importazione;
1.3 la pianificazione di controlli in funzione dei rischi.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 indicazioni relative al fabbricante dell’aeromobile nonché tipo, numero di
serie, anno di costruzione e numero d’immatricolazione dell’aeromobile e dei suoi motori; 2.2 registrazioni dei controlli effettuati e indicazioni relative ai provvedimenti adottati.
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Allegato 40
Sistema d’informazione relativo alle masserizie di trasloco
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per la sorveglianza delle masserizie di trasloco.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone che si trasferiscono;
2.2 numero della dichiarazione doganale;
2.3 contenuto e ampiezza delle masserizie di trasloco.
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Allegato 41
Sistema d’informazione relativo alle perquisizioni personali nel traffico aereo
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il rilevamento delle perquisizioni personali effettuate presso l’ufficio doganale dell’aeroporto di Zurigo.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 data e ora della perquisizione personale nonché destinazione del viaggio;
2.2 dati personali delle persone perquisite;
2.3 indicazioni per l’identificazione del volo con cui la persona interessata è
arrivata in Svizzera; 2.4 risultato della perquisizione personale: genere e quantità delle merci consta- tate;
2.5 nome della persona che ha effettuato il controllo.
3. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi due anni dopo il rilevamento.
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Allegato 42
Sistema d’informazione dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi e degli uffici di controllo dei metalli preziosi
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la registrazione delle marchiature ufficiali, delle analisi e delle attività di sorveglianza del mercato effettuate; 1.2 il rilevamento e la registrazione dei dati necessari per la stesura di rapporti d’esame e di analisi nonché per la fatturazione; 1.3 il rilevamento e la registrazione degli invii controllati ai fini dell’analisi dei rischi per le attività di sorveglianza del mercato.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche assoggettate alla legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi; 2.2 marchi d’artefice, marchi di fusione, numero delle patenti di fonditore e dei permessi per saggiatori del commercio; 2.3 informazioni relative alle marchiature, alle analisi e ai controlli effettuati dall’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi.
3. Autorizzazioni
I collaboratori dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi e degli uffici di controllo dei metalli preziosi possono trattare i dati.
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Allegato 43
Sistema d’informazione relativo ai marchi d’artefice, alle patenti di fonditore, ai permessi per saggiatori del commercio e ai marchi di fusione
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la registrazione delle patenti di fonditore e dei permessi per saggiatori del commercio rilasciati dall’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi;
1.2 la registrazione dei marchi d’artefice e dei marchi di fusione rilasciati
dall’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche che dispongono di marchi
d’artefice, patenti di fonditore, permessi per saggiatori del commercio e marchi di fusione;
2.2 marchi d’artefice e marchi di fusione;
2.3 numero delle patenti di fonditore e dei permessi per saggiatori del commer-
cio;
2.4 data della registrazione, della modifica e della cancellazione.
3. Autorizzazioni e pubblicazione
3.1 Possono trattare i dati:
a. i collaboratori dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi e degli uffici di controllo dei metalli preziosi; b. i collaboratori dell’AFD competenti per le procedure penali che, per l’adempimento dei propri compiti, necessitano di dati del sistema d’informazione.
3.2 I seguenti dati relativi ai marchi d’artefice sono pubblicati in Internet:
a. cognome e nome o ditta nonché domicilio o sede commerciale del tito- lare del marchio; b. genere di commercio; c. numero di controllo; d. riproduzione del marchio; e. data in cui è stata presentata la domanda per una patente di fonditore, un permesso per saggiatori del commercio, un marchio d’artefice o un marchio di fusione;
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f. data in cui è stata rilasciata la patente di fonditore, il permesso per sag- giatori del commercio, il marchio d’artefice o il marchio di fusione; g. modifiche e cancellazioni.
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Allegato 44
Sistema d’informazione relativo alle infrazioni alla legge sul controllo dei metalli preziosi
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve all’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi per informare gli uffici di controllo dei metalli preziosi in merito alle infrazioni alla legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche assoggettate alla legge sul controllo dei metalli preziosi;
2.2 informazioni sulle infrazioni alla legge sul controllo dei metalli preziosi.
3. Autorizzazioni
I collaboratori competenti dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi e degli uffici di controllo dei metalli preziosi possono trattare i dati.
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Allegato 45
Sistema d’informazione «TabakBier»
1. Scopo
1.1 Il sistema d’informazione «TabakBier» serve per:
a. la riscossione dell’imposta sul tabacco; b. la riscossione dell’imposta sulla birra.
1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone soggette all’obbligo di pagare i tributi, compresa indicazione sul campo d’attività;
2.2 numero dell’impegno di garanzia (revers) e di registro nonché IDI;
2.3 indicazioni su dilazioni;
2.4 indicazioni relative alla produzione, al deposito, al commercio e all’impo-
sizione delle merci.
3. Pubblicazione
Il registro dei fabbricanti professionali di birra è pubblico.
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Allegato 46
Sistema d’informazione relativo alla banca dati dettagliata per l’elaborazione della statistica del commercio estero
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il controllo, l’elaborazione e il trattamento dei dati ripresi dai sistemi d’informazione per l’imposizione doganale dell’AFD (allegati 23 e 24) e utilizzati nel sistema d’informazione relativo alla banca dati dei risultati per l’elaborazione della statistica del commercio estero.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali degli esportatori e degli importatori;
2.2 data, numero della dichiarazione doganale, designazione della merce, voce
di tariffa, valore della merce, Paese e indicazione se ha avuto luogo una visi- ta;
2.3 genere di imposizione doganale e indicazioni in merito a procedure partico-
lari.
3. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione
3.1 La ripresa di dati dal sistema d’informazione «e-dec» per l’imposizione
doganale all’atto dell’importazione e dell’esportazione (allegato 23) e dai si- stemi d’informazione «NCTS» e «NCTS Esportazione» per l’imposizione doganale nel traffico di transito stradale (allegato 24) è ammessa. 3.2 La trasmissione di dati al sistema d’informazione relativo alla banca dati dei risultati per l’elaborazione della statistica del commercio estero (allegato 47) è ammessa.
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Allegato 47
Sistema d’informazione relativo alla banca dati dei risultati per l’elaborazione della statistica del commercio estero
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per: 1.1 l’aggregazione dei dati ripresi dal sistema d’informazione relativo alla banca dati dettagliata per l’elaborazione della statistica del commercio estero (alle- gato 46) secondo i requisiti e le disposizioni della statistica del commercio estero;
1.2 l’elaborazione della statistica del commercio estero.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali degli esportatori e degli importatori;
2.2 data, numero della dichiarazione doganale, designazione della merce, voce
di tariffa, valore della merce, Paese e indicazione se ha avuto luogo una visi- ta;
2.3 genere di imposizione doganale e indicazioni in merito a procedure partico-
lari.
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Allegato 48
Sistema d’informazione per la procedura di riporto
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve a controllare se gli importatori registrati come contribuenti in Svizzera hanno ottenuto dall’Amministrazione federale delle contri- buzioni un’autorizzazione per il riporto del pagamento dell’imposta sull’importa- zione secondo l’articolo 63 della legge del 12 giugno 200920 sull’IVA.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni;
2.2 numero dell’autorizzazione;
2.3 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera dei titolari di
autorizzazioni;
2.4 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione.
20 RS 641.20
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Allegato 49
Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione di intermediari svizzeri
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il controllo degli intermediari svizzeri che, nell’ambito delle imposizioni doganali relative ad operazioni triangolari e a catena, dispongono di un’autorizzazione per allestire volontariamente il rendiconto per l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni;
2.2 numero dell’autorizzazione;
2.3 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera dei titolari di
autorizzazioni;
2.4 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione.
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 50
Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione di fornitori esteri
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il controllo dei fornitori esteri che dispongono di un’autorizzazione per allestire volontariamente il rendiconto per l’Amministrazione federale delle contribuzioni relativo alle forniture sul territorio doganale svizzero.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni;
2.2 numero dell’autorizzazione;
2.3 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera dei titolari di
autorizzazioni;
2.4 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione.
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 51
Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione di forniture sul territorio svizzero esenti da IVA e poste sotto vigilanza doganale
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il controllo dei fornitori che dispongono di un’autorizzazione per assoggettare volontariamente all’imposta, presso l’Ammini- strazione federale delle contribuzioni, le proprie forniture sul territorio svizzero esenti da IVA di beni posti sotto vigilanza doganale.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni;
2.2 numero dell’autorizzazione;
2.3 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera dei titolari di
autorizzazioni;
2.4 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione.
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 52
Sistema d’informazione relativo alle importazioni in esenzione da imposta di aeromobili e parti di aeromobili
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 il rilascio di autorizzazioni per l’importazione in esenzione da imposta di
aeromobili e parti di aeromobili;
1.2 il controllo dell’importazione di aeromobili e parti di aeromobili.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni;
2.2 numero dell’autorizzazione;
2.3 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera dei titolari di
autorizzazioni;
2.4 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione.
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 53
Sistema d’informazione per la verifica del valore in occasione dell’imposizione doganale di aeromobili
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per la verifica del valore in occasione dell’immis- sione in libera pratica di aeromobili.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei destinatari di aeromobili;
2.2 indicazioni relative al fabbricante dell’aeromobile nonché tipo, numero di
serie e anno di costruzione dell’aeromobile e dei suoi motori;
2.3 equipaggiamento dell’aeromobile;
2.4 numero d’immatricolazione;
2.5 data dell’imposizione;
2.6 valore verificato dell’aeromobile.
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Allegato 54
Sistema d’informazione relativo ai valori medi delle importazioni di software
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per controllare se gli importatori registrati come contribuenti in Svizzera hanno concluso con l’AFD un accordo relativo ai valori medi delle importazioni di software.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali degli importatori di software;
2.2 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera delle persone;
2.3 indicazioni relative ai software importati, compreso il valore medio concor-
dato;
2.4 inizio e fine dell’accordo.
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Allegato 55
Sistema d’informazione relativo ai beni imposti nel regime di ammissione temporanea
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per la riscossione dell’imposta per l’impiego di beni importati e imposti nel regime di ammissione temporanea.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali degli importatori;
2.2 designazione dei beni importati temporaneamente;
2.3 importo dell’imposta dovuto;
2.4 numero della decisione d’imposizione per i beni imposti nel regime di am-
missione temporanea o numero del libretto ATA;
2.5 ufficio doganale;
2.6 data dell’importazione.
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Allegato 56
Sistema d’informazione relativo alle imprese estere con cifra d’affari imponibile in Svizzera
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 l’identificazione delle imprese estere che realizzano in Svizzera una cifra
d’affari superiore a 100 000 franchi svizzeri; 1.2 la prestazione dell’assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 75a della legge del 12 giugno 200921 sull’IVA.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle imprese estere che realizzano cifre d’affari imponibili in Svizzera o dati personali delle loro rappresentanze;
2.2 genere e ampiezza dell’attività;
2.3 ammontare della cifra d’affari realizzata;
2.4 ufficio doganale che ha effettuato la notifica e data della notifica.
21 RS 641.20
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Allegato 57
Sistema d’informazione relativo alla banca dati concernente l’imposta sugli oli minerali e la tassa sul CO2
1. Scopo
1.1 Il sistema d’informazione serve per:
a. la sorveglianza del commercio di merci che soggiacciono all’imposta sugli oli minerali e, se del caso, anche alla tassa sul CO2; b. la riscossione dell’imposta sugli oli minerali; c. la riscossione della tassa sul CO2.
1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone assoggettate all’imposta sugli oli minerali;
2.2 indicazioni relative a depositi autorizzati e merci assoggettate all’imposta
sugli oli minerali;
2.3 indicazioni relative al deposito, al commercio e all’imposizione delle merci
che soggiacciono alla legge del 21 giugno 199622 sull’imposizione degli oli minerali e alla legge del 23 dicembre 201123 sul CO2;
2.4 indicazioni in relazione con i solleciti e gli interessi relativi ai crediti
d’imposta non pagati entro i termini.
3. Pubblicazione
I seguenti dati sono pubblicati in Internet: 3.1 nome, indirizzo e numero dei titolari di depositi autorizzati e dei depositari di scorte obbligatorie;
3.2 designazione del deposito;
3.3 prodotti a base di oli minerali autorizzati nel rispettivo deposito.
4. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
22 RS 641.61 23 RS 641.71
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 58
Sistema d’informazione relativo agli impegni circa l’uso secondo la legislazione concernente l’imposta sugli oli minerali
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 la gestione degli impegni particolari ai sensi della legislazione relativa
all’imposta sugli oli minerali;
1.2 la gestione degli impegni circa l’uso ai sensi della legislazione relativa
all’imposta sugli oli minerali.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni di perso- ne che hanno depositato un impegno particolare o un impegno circa l’uso;
2.2 numero dell’impegno circa l’uso e voce di tariffa;
2.3 designazione e impiego della merce;
2.4 data del deposito dell’impegno;
2.5 numero e data dell’ultimo controllo.
3. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 59
Sistema d’informazione relativo ai controlli aziendali ai sensi della legislazione relativa all’imposta sugli oli minerali
1. Scopo
In relazione con l’imposta sugli oli minerali, il sistema d’informazione serve per:
1.1 la pianificazione dei controlli aziendali;
1.2 la valutazione dei controlli aziendali;
1.3 la verifica dei risultati dei controlli aziendali.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli importatori, dei titolari di depositi autorizzati, dei depo- siti autorizzati, dei commercianti e dei consumatori di prodotti a base di oli minerali;
2.2 dati che consentono una valutazione dei rischi derivanti da importatori,
titolari di depositi autorizzati, depositi autorizzati, commercianti e consuma- tori di prodotti a base di oli minerali;
2.3 numero del mandato per il controllo aziendale;
2.4 data in cui è stato effettuato il controllo aziendale;
2.5 data del rapporto sul controllo aziendale;
2.6 risultato del controllo aziendale, osservazioni, rinvio a un controllo a poste- riori e atti che documentano il risultato del controllo a posteriori.
3. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 60
Sistema d’informazione relativo al controllo della colorazione e della marcatura dell’olio da riscaldamento extra leggero
1. Scopo
1.1 Il sistema d’informazione serve per:
a. la sorveglianza della colorazione e della marcatura dell’olio da riscal- damento extra leggero prescritte dalla legge; b. la stesura del rapporto sull’attività di controllo; c. la pianificazione dei controlli dell’anno successivo.
1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli importatori, dei titolari di depositi autorizzati, dei depo- siti autorizzati, dei commercianti e dei consumatori di olio da riscaldamento extra leggero;
2.2 luogo in cui è stato prelevato l’olio da riscaldamento extra leggero;
2.3 tenore di coloranti e sostanze per la marcatura in percentuale.
3. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 61
Sistema d’informazione relativo ai controlli dell’olio diesel
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 la pianificazione dei controlli dell’olio diesel;
1.2 la valutazione dei controlli dell’olio diesel;
1.3 la verifica dei risultati dei controlli dell’olio diesel.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei consumatori di olio diesel presso i quali il carburante è
stato sottoposto a controllo e ramo in cui operano;
2.2 genere del veicolo controllato o della macchina controllata;
2.3 indicazione se all’atto del controllo è stato constatato un uso illecito nonché rinvio a un controllo a posteriori.
3. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 62
Sistema d’informazione relativo alle restituzioni dell’imposta sui carburanti, della tassa sul CO2 e della tassa d’incentivazione sui COV
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 l’esecuzione della restituzione, a persone, aziende e imprese che ne hanno
diritto, dell’imposta sugli oli minerali riscossa sui carburanti, della tassa sul CO2 riscossa sui combustibili e della tassa d’incentivazione sui composti or- ganici volatili (COV); 1.2 la gestione degli indirizzi postali e delle indicazioni per il pagamento relativi agli aventi diritto alla restituzione.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali degli aventi diritto alla restituzione;
2.2 in caso di restituzioni dell’imposta sui carburanti ad aziende agricole e
forestali: dati strutturali dell’azienda;
2.3 in caso di restituzioni dell’imposta sui carburanti a imprese di trasporto
concessionarie, gestori di veicoli adibiti alla preparazione di piste, imprese che si occupano dell’estrazione della pietra da taglio naturale e pescatori professionali nonché in caso di restituzioni per determinate utilizzazioni sta- zionarie: quantità di carburante impiegate per scopi fruenti di agevolazioni fiscali;
2.4 in caso di restituzioni della tassa sul CO2: quantità di combustibile che dà
diritto alla restituzione; 2.5 in caso di restituzioni della tassa d’incentivazione sui COV: quantità di COV che dà diritto alla restituzione; 2.6 indicazione se all’atto del controllo è stato constatato un uso illecito e rinvio a un controllo a posteriori;
2.7 informazioni che consentono una valutazione dei rischi derivanti dalle
persone menzionate al numero 2.1 in relazione con il versamento del tributo in questione.
3. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 63
Sistema d’informazione relativo ai biocarburanti
1. Scopo
In relazione con la concessione di agevolazioni fiscali, il sistema d’informazione serve per:
1.1 la gestione delle prove dell’adempimento delle esigenze ecologiche poste ai
biocarburanti; 1.2 la gestione dei documenti con i quali viene provata la plausibilità dell’adem- pimento delle esigenze sociali poste ai biocarburanti.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni di perso- ne cui è stata concessa l’agevolazione fiscale;
2.2 numero della prova;
2.3 designazione della merce, voce di tariffa e numero convenzionale di statisti- ca; 2.4 indicazioni sulla provenienza delle materie prime e sulla fabbricazione delle merci, come pure sui fabbricanti o sui fornitori delle merci;
2.5 data della comunicazione del numero della prova secondo l’articolo 19g
capoverso 4 dell’ordinanza del 20 novembre 199624 sull’imposizione degli oli minerali;
2.6 durata dell’agevolazione fiscale concessa;
2.7 numero e data dell’ultimo controllo;
2.8 risultato del controllo e rinvio a un controllo a posteriori.
3. Comunicazione dei dati
L’AFD comunica regolarmente i dati all’Ufficio federale dell’ambiente.
4. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
24 RS 641.611
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 64
Sistema d’informazione relativo ai biocarburanti per la produzione di energia elettrica
1. Scopo
In relazione con la concessione di agevolazioni fiscali, il sistema d’informazione serve per la vigilanza delle aziende svizzere che fabbricano biocarburanti con i quali producono energia elettrica.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni di perso- ne che fabbricano biocarburanti con i quali producono energia elettrica; 2.2 designazione della merce, voce di tariffa e numero convenzionale di statisti- ca; 2.3 indicazioni sulla provenienza delle materie prime e sulla fabbricazione delle merci, come pure sui fabbricanti o sui fornitori delle merci;
2.4 informazioni sulla procedura di fabbricazione e sull’azienda;
2.5 in caso di agevolazione fiscale ai sensi dell’articolo 19b dell’ordinanza del 20 novembre 199625 sull’imposizione degli oli minerali: a. numero della prova, b. data della comunicazione del numero della prova secondo l’articolo 19g capoverso 4 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali, c. durata dell’agevolazione fiscale concessa;
2.6 numero e data dell’ultimo controllo;
2.7 risultato del controllo e rinvio a un controllo a posteriori.
3. Comunicazione dei dati
L’AFD comunica regolarmente i dati all’Ufficio federale dell’energia.
4. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.
25 RS 641.611
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 65
Sistema d’informazione relativo ai fabbricanti svizzeri di autoveicoli
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 la registrazione dei fabbricanti svizzeri di autoveicoli;
1.2 la designazione dell’ufficio doganale competente per la riscossione dell’im-
posta.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei fabbricanti svizzeri di autoveicoli;
2.2 numero di registrazione e ufficio competente assegnati ai fabbricanti;
2.3 data della registrazione come fabbricante svizzero di autoveicoli.
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 66
Sistemi d’informazione relativi all’esecuzione delle disposizioni concernenti COV temporaneamente non gravati dalla tassa
1. Scopo
I sistemi d’informazione servono per: 1.1 la registrazione e il controllo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1bis dell’ordinanza del 12 novembre 199726 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV); 1.2 la registrazione e il controllo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 OCOV;
1.3 la registrazione delle persone che fabbricano COV in Svizzera.
2. Contenuto
I sistemi d’informazione possono contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni;
2.2 numero dell’autorizzazione;
2.3 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione nonché osservazioni relative all’autorizzazione.
26 RS 814.018
O sul trattamento dei dati nell’AFD RU 2017
Allegato 67
Sistema d’informazione relativo alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e alla tassa forfettaria sul traffico pesante
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
(TTPCP); 1.2 la riscossione posticipata della TFTP per i veicoli che operano nel traffico di linea nell’ambito di una concessione;
1.3 la restituzione della TTPCP per i trasporti di legname e per i trasporti nel
traffico combinato non accompagnato; 1.4 la concessione delle autorizzazioni e il controllo delle officine che si occu- pano del montaggio e della manutenzione degli apparecchi di rilevazione TTPCP (officine di montaggio TTPCP);
1.5 la gestione degli apparecchi di rilevazione TTPCP consegnati;
1.6 in caso di informazioni fornite ai sensi dell’articolo 36a dell’ordinanza del 6 marzo 200027 sul traffico pesante (OTTP): la registrazione, la gestione e il controllo dei dati personali delle persone solidalmente responsabili;
1.7 la registrazione, la gestione e il controllo dei provvedimenti adottati in
relazione con le persone di cui al numero 1.6.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei detentori di veicoli assoggettati al pagamento della tassa sul traffico pesante e delle officine di montaggio TTPCP;
2.2 dati personali degli impiegati delle officine di montaggio TTPCP;
2.3 dati relativi all’immatricolazione, targhe di controllo e numeri di matricola dei veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante; 2.4 dati relativi alla prestazione chilometrica, peso a vuoto e peso totale, peso totale del convoglio e codice di emissione dei veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante;
2.5 numeri degli apparecchi di rilevazione TTPCP;
2.6 imposizioni e fatture relative al veicolo;
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2.7 dati personali della parte contraente nel quadro di richieste relative alla
responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 36a OTTP.
3. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione
3.1 La ripresa di dati dai sistemi d’informazione per le finanze e la contabilità (allegato 5) è ammessa. 3.2 La ripresa dei dati necessari per la riscossione della TTPCP dal registro dei veicoli e dei detentori (MOFIS) è ammessa. 3.3 La trasmissione dei dati relativi all’incasso della TTPCP ai sistemi d’infor- mazione per le finanze e la contabilità (allegato 5) è ammessa.
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Allegato 68
Sistema d’informazione relativo alla centrale di esecuzione (enforcement) TTPCP
1. Scopo
Il sistema d’informazione relativo alla centrale di esecuzione TTPCP serve per l’applicazione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo dei veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante;
2.2 dati relativi ai passaggi presso gli impianti di controllo.
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Allegato 69
Sistema d’informazione relativo all’elenco degli indirizzi TTPCP degli uffici doganali
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per la registrazione, la gestione e il controllo dei dati personali delle persone di contatto delle imprese presso le quali sono impiegati i detentori di veicoli assoggettati al pagamento della tassa.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone di contatto;
2.2 dati personali dei detentori di veicoli assoggettati al pagamento della tassa.
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Allegato 70
Sistema d’informazione relativo al trattamento dei dati segnaletici da parte del Corpo delle guardie di confine
1. Scopo
1.1 Il sistema d’informazione serve per:
a. il rilevamento delle persone oggetto di trattamento dei dati segnaletici da parte del Corpo delle guardie di confine (Cgcf); b. il controllo se una persona è già inserita nella banca dati nazionale dei dati segnaletici; c. la gestione dei rilevamenti segnaletici e dei risultati di ricerche ai sensi delle lettere a e b.
1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone oggetto di un rilevamento o di un esame minu-
zioso da parte del Cgcf;
2.2 data del trattamento dei dati segnaletici;
2.3 statura, corporatura, forma del viso, colore dei capelli, colore degli occhi, segni particolari del corpo come cicatrici, tatuaggi e piercing nonché lingue delle persone segnalate;
2.4 numero di controllo del processo relativo alle ricerche ai sensi del nume-
ro 1.1 lettera b;
2.5 fotografie delle persone oggetto di trattamento dei dati segnaletici;
2.6 riscontri su risultati delle ricerche ai sensi del numero 1.1 lettera b.
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Allegato 71
Sistema d’informazione per le ricerca
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per il rilevamento delle ricerche in corso e degli avvisi di ricerca diffusi all’interno del Corpo delle guardie di confine.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 indicazioni sulla pericolosità della persona segnalata per la ricerca;
2.2 ufficio che ha diffuso l’avviso di ricerca;
2.3 motivo della ricerca;
2.4 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo del veicolo;
2.5 dati personali della persona segnalata per la ricerca;
2.6 numero dell’avviso di ricerca;
2.7 durata di validità dell’avviso di ricerca;
2.8 data della diffusione;
2.9 distribuzione;
2.10 data della revoca.
3. Termine di conservazione
I dati sono distrutti al più tardi due anni dopo il rilevamento.
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Allegato 72
Sistema d’informazione per i centri di situazione e informazione
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la registrazione, la gestione e il controllo di tutte le informazioni in arrivo presso i centri di situazione e informazione che non sono trattate nei sistemi d’informazione «ELS & Ortung» e «Rumaca» (allegati 3 e 4);
1.2 l’elaborazione e la concentrazione di queste informazioni;
1.3 l’elaborazione di analisi e quadri della situazione.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone fisiche oggetto di controlli delle persone
nell’ambito dell’esecuzione di disposti federali di natura non doganale e del- la lotta alla criminalità; 2.2 avvisi relativi a persone, veicoli e fatti in relazione con reati per i quali non sussistono sufficienti indizi di reità per l’avvio di un’inchiesta penale.
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Allegato 73
Collezioni ausiliarie di dati
1. Scopo
Le unità organizzative dell’AFD possono gestire le collezioni ausiliarie di dati necessarie per pianificare e controllare i propri compiti nonché stendere rapporti su tali compiti.
2. Contenuto
Le collezioni ausiliarie di dati possono contenere esclusivamente i dati che si trova- no nei sistemi d’informazione previsti per il compito in questione ai sensi degli allegati 1–72.
3. Autorizzazioni e comunicazione
3.1 Le autorizzazioni sono disciplinate dall’articolo 5 capoverso 3 e da eventuali disposizioni negli allegati di pertinenza. 3.2 La comunicazione di dati desunti dalle collezioni ausiliarie di dati ad autorità e persone esterne all’AFD non è ammessa.
4. Conservazione dei dati
I dati contenuti nelle collezioni ausiliarie di dati non possono essere conservati più a lungo di quanto previsto per i rispettivi dati negli allegati 1–72.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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