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AS 2017 5249

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 maggio 20161 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),

2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) e 2375 (2017)3 del Consiglio di sicurezza

delle Nazioni Unite (Consiglio di sicurezza dell’ONU),

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 3 capoverso 3, 5 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 3, 10 capoverso 4 (2 volte), 12 capoverso 2, frase introduttiva e lettera d, 13 capoverso 2, 15 capo- versi 4 e 7 nonché 20 capoverso 1 (2 volte) e negli allegati 1 e 6 «Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammati- cali, con «Consiglio di sicurezza dell’ONU».

Art. 2a Divieto di rilascio di permessi di lavoro 1 Il rilascio di permessi di lavoro a cittadini della Repubblica popolare democratica di Corea è vietato.

3 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU possono essere consultati sul sito www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Commitee > Resolutions.

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O RU 2017

2 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza

dell’ONU, la SEM può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se esse sono necessarie per: a. fornire aiuti umanitari; b. contribuire alla denuclearizzazione; oppure c. ulteriori scopi compatibili con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicu- rezza dell’ONU.

Art. 7 cpv. 2bis–7 2bis, 2ter e 3 Abrogati

4 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto a desti- nazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei seguenti beni: a. condensati e condensati del gas naturale di cui all’allegato 4 numero 13; b. prodotti derivati dal petrolio di cui all’allegato 4 numero 14.

5 Il divieto di cui al capoverso 4 lettera b non si applica se:

a. le importazioni della Repubblica popolare democratica di Corea non supera- no annualmente i 2 milioni di barili; b. nella transazione non sono coinvolte persone fisiche, imprese e organizza- zioni legate ai programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinan- za, comprese le persone, le imprese e le organizzazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1; e c. la transazione è finalizzata esclusivamente a scopi di sussistenza e non è le- gata al conseguimento di entrate per i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza. 6 La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasferimento di petrolio greggio alla Repubblica popolare democratica di Corea non devono superare an- nualmente le quantità registrate nei 12 mesi precedenti l’11 settembre 2017.

7 Le transazioni previste dai capoversi 2, 5 e 6 devono essere preventivamente

notificate alla SECO, che informa il comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Art. 7a, rubrica e cpv. 2bis e 3 Divieti concernenti statue, elicotteri, navi e tessuti 2bis Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di tessuti, comprese stoffe, capi d’abbigliamento semilavorati o finiti, provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O RU 2017

3 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2bis.

Art. 7b Divieti concernenti pesce e frutti di mare Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di pesce e frutti di mare, compresi crostacei, molluschi e altri invertebrati marini di ogni tipo di cui all’allegato 7 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.

Art. 8a Divieti concernenti joint venture e cooperative 1 Sono vietati il mantenimento e la gestione di joint venture esistenti nonché la costituzione di nuove joint venture o cooperative con persone fisiche, imprese o organizzazioni della Repubblica popolare democratica di Corea.

2 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza

dell’ONU, la SECO può concedere deroghe, in particolare per progetti infrastruttu- rali non commerciali

Art. 10 cpv. 1 e 5 1 È vietato fornire servizi finanziari, compreso il clearing, o mettere a disposizione averi e risorse economiche, inclusi denaro contante e oro, in relazione con i pro- grammi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza. 5 Sono escluse dai divieti le transazioni finanziarie con la banca per il commercio estero o la compagnia d’assicurazioni nazionale della Repubblica popolare democra- tica di Corea necessarie per la gestione delle rappresentanze diplomatiche o conso- lari nella Repubblica popolare democratica di Corea o che d’intesa con le Nazioni Unite servono a scopi umanitari.

Art. 15 cpv. 5 e 5bis 5 È vietato registrare navi nella Repubblica popolare democratica di Corea, ottenere l’autorizzazione affinché una nave batta la bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea o essere proprietario, assuntore di leasing o gestore di una nave battente bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea, noleggiare una simile nave oppure fornire servizi correlati, inclusi servizi assicurativi. 5bis È vietata qualsiasi attività di trasbordo da una nave a un’altra con navi che batto- no la bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea di beni provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea o ad essa destinati nonché fornire qualsiasi forma di assistenza a tali attività trasbordo.

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Art. 16 cpv. 1, 1ter e 2

1 La SECO sorveglia l’esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 3–14, 15

capoversi 4, 6 e 7 e 18. 1ter L’Ufficio svizzero della navigazione marittima sorveglia l’esecuzione dei prov- vedimenti di cui all’articolo 15 capoversi 1, 2, 5 e 5bis, per quanto concerne le navi battenti la bandiera della Svizzera. 2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 2 e del divieto di rilascio di permessi di lavoro di cui all’articolo 2a.

Art. 22a Disposizioni transitorie della modifica del 18 ottobre 2017 1 Il divieto di cui all’articolo 2a capoverso 1 non si applica al rilascio di permessi di lavoro: a. relativi a contratti scritti stipulati prima dell’11 settembre 2017; e b. alle persone che hanno ottenuto un permesso di soggiorno prima dell’11 set- tembre 2017. 2 Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017 vale, anziché il numero massimo di 2 milioni di barili di cui all’articolo 7 capoverso 5 lettera a, il numero massimo di 500 000 barili. 3 Il divieto di cui all’articolo 7a capoverso 2bis non si applica ai contratti scritti riguardanti l’importazione di tessuti stipulati prima dell’11 settembre 2017. Tali importazioni possono essere effettuate al più tardi il 10 dicembre 2017. 4 Le transazioni di cui al capoverso 3 devono essere segnalate immediatamente alla SECO affinché il comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU possa essere informato al più tardi il 24 gennaio 2018. 5 Le joint venture e le cooperative esistenti di cui all’articolo 8a devono essere sciolte entro il 9 gennaio 2018.

II

1 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 7 secondo la versione qui annessa.

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III La presente ordinanza entra in vigore il 18 ottobre 2017 alle ore 18.004.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 Pubblicazione urgente del 18 ott. 2017 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato 4 (art. 7 cpv. 1)

Materie prime

Numeri 12–14

Voce di tariffa Designazione delle merci

12. 78 Piombo e lavori di piombo

2607.0000 Minerali di piombo e loro concentrati

13. 27 Condensati e condensati di gas naturale

14. 27 Prodotti derivati dal petrolio

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Allegato 7 (art. 7b)

Pesce e frutti di mare Voce di tariffa Designazione delle merci

1. 03 Pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

2. 1604 Preparazioni e conserve di pesce; caviale e suoi succedanei

preparati con uova di pesce

3. 1605 Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o

conservati

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