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AS 2017 6103

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 Dimensioni dell’azienda necessarie 1 I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati soltanto se le dimensioni dell’azienda sono pari almeno a un’unità standard di manodopera (USM). 2 A complemento dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 2 sulla termino- logia agricola, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.

Art. 3 Dimensioni dell’azienda necessarie nelle aree a rischio 1 Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali la gestione o una sufficiente densità d’insediamento è a rischio, le dimensioni dell’azienda neces- sarie sono di almeno 0,60 USM. 2 L’UFAG fissa i criteri per decidere se un’azienda si trovi in un’area a rischio.

Art. 7 cpv. 3 3 Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale i Cantoni possono fissare un importo massimo per azienda. Questo importo massimo non può essere inferiore a 200 000 franchi.

2017-1394 6103

Misure sociali collaterali nell’agricoltura. O RU 2017

Art. 10 cpv. 2

2 L’importo limite ammonta a 500 000 franchi, compreso il saldo di precedenti

crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

Art. 16 cpv. 4 e 5 4 In deroga al capoverso 3, la Confederazione, su richiesta, può anticipare la presta- zione cantonale se: a. in una o più regioni si sono verificati eventi straordinari; e b. i fondi ordinari del Fondo cantonale di rotazione degli aiuti per la condu- zione aziendale non sono sufficienti per la concessione di mutui. 5 Il Cantone versa la prestazione cantonale di cui al capoverso 1 nel Fondo di rota- zione degli aiuti per la conduzione aziendale. In caso contrario, deve rimborsare l’anticipo e la prestazione della Confederazione entro sei anni dal pagamento dell’anticipo.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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