AS 2017 653
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Modifica del 22 febbraio 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20161 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2270 (2016) e 2321 (2016)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
Art. 3 Divieto di frequentare determinati cicli di studio 1 Ai cittadini della Repubblica popolare democratica di Corea è vietato frequentare cicli di studio in fisica delle particelle elementari, simulazione computerizzata avan- zata, scienze informatiche collegate, navigazione spaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale e discipline correlate, scienza dei materiali avanzata, inge- gneria chimica, meccanica, elettrica e industriale avanzate presso scuole universita- rie o scuole universitarie professionali in Svizzera. Il divieto non si applica agli studi fino al diploma di bachelor compreso. 2 È sospesa qualsiasi cooperazione tecnica e scientifica con persone o gruppi soste- nuti ufficialmente dalla Repubblica popolare democratica di Corea o che rappresen- tano la Repubblica popolare democratica di Corea, ad eccezione della cooperazione in ambito medico. 3 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e conformemente alle decisioni del comitato competente del Consiglio di
3 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere consultati sul sito www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Commitee > Resolutions.
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sicurezza delle Nazioni Unite, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe alle sospensioni di cui al capoverso 2, se la cooperazione non favorisce i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea.
Art. 5 cpv. 1 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto a desti- nazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei seguenti beni: a. beni di cui all’allegato 2, inclusi tecnologie e software; b. beni finalizzati a rafforzare direttamente le capacità operative delle forze armate della Repubblica popolare democratica di Corea, esclusi medicamen- ti, derrate alimentari e beni impiegabili esclusivamente per scopi umanitari o di sussistenza, purché il comitato competente del Consiglio di sicurezza del- le Nazioni Unite sia stato informato in precedenza.
Art. 6 cpv. 3
3 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, la SECO può concedere deroghe per le forniture per scopi umanitari comprovati.
Art. 7 cpv. 2–2ter
2 Il carbone che ha origine al di fuori della Repubblica popolare democratica di
Corea è escluso dal divieto di cui al capoverso 1 se: a. il prodotto è stato trasportato attraverso la Repubblica popolare democratica di Corea esclusivamente per l’esportazione dal porto di Rason; e b. la transazione non è legata al conseguimento di entrate per i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza. 2bis Il carbone che ha origine nella Repubblica popolare democratica di Corea è escluso dal divieto di cui al capoverso 1 se: a. le esportazioni già avvenute in tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite non hanno superato il valore complessivo annuo di 400 870 018 USD o il quanti- tativo totale annuo di 7 500 000 tonnellate; b. nella sua acquisizione non sono coinvolte persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni legate ai programmi nucleari e missilistici della Repubblica popo- lare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordi- nanza, comprese le persone, le imprese e le organizzazioni di cui all’articolo
9 capoverso 1; e
c. la transazione è finalizzata esclusivamente a scopi di sussistenza e non è legata al conseguimento di entrate per i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza.
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2ter Le transazioni previste dai capoversi 2 e 2 bis devono essere preventivamente notificate alla SECO, che informa il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Art. 7a Divieti in materia di statue, elicotteri e navi 1 Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di statue provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea. 2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di nuovi elicotteri e navi a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea. 3 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 10 cpv. 4 4 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici compe- tenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, conformemente alle riso- luzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, qualora applica- bile, previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Art. 10a Divieti in materia di rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera e nella Repubblica popolare democratica di Corea 1 Alle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica popolare democra- tica di Corea è vietato essere titolari di più di un conto bancario per singola rappre- sentanza. 2 Ai collaboratori diplomatici e consolari della Repubblica popolare democratica di Corea accreditati in Svizzera e ai membri delle loro famiglie è vietato essere titolari di più di un conto bancario per persona. 3 È vietato usare gli immobili la cui proprietà o il cui contratto di affitto appartengo- no alla Repubblica popolare democratica di Corea per scopi diversi dalle attività diplomatiche e consolari.
Art. 12 Succursali di banche svizzere nella Repubblica popolare democratica di Corea 1 Sono vietate l’apertura e la gestione di succursali, filiali e rappresentanze nonché di conti bancari da parte di banche svizzere nella Repubblica popolare democratica di Corea. 2 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per:
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a. fornire aiuti umanitari; b. garantire l’attività delle missioni diplomatiche; c. garantire l’attività delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e delle sue organizzazioni correlate; d. ulteriori scopi compatibili con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicu- rezza delle Nazioni Unite.
Art. 13 Divieto concernente il sostegno finanziario del commercio 1 È vietato qualunque tipo di sostegno finanziario pubblico o privato del commercio con la Repubblica popolare democratica di Corea, inclusa la concessione di crediti, garanzie e assicurazioni alle esportazioni. 2 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1.
Art. 15 Divieti concernenti il traffico marittimo e aereo 1 È vietato stipulare con la Repubblica popolare democratica di Corea contratti di noleggio o di leasing per aerei e navi iscritti in registri svizzeri. 2 È vietato fornire servizi di assistenza agli equipaggi di navi e aerei della Repubbli- ca popolare democratica di Corea o fornire tali servizi nella Repubblica popolare democratica di Corea. 3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni di cui all’allegato 1, nonché per tutte le altre persone fisiche, imprese e organizzazioni che hanno violato le misure della presente ordinanza o che agiscono in nome o per conto delle suddette persone fisiche, imprese o organizza- zioni.
4 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del
comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 3. 5 È vietato registrare navi nella Repubblica popolare democratica di Corea, ottenere l’autorizzazione affinché una nave batta la bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea o essere proprietario, assuntore di leasing o gestore di una nave battente bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea oppure fornire servizi correlati, inclusi servizi assicurativi. 6 È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione per navi appartenenti alla Repubblica popolare democratica di Corea o da essa controllate o gestite.
7 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del
comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 6 se le attività delle nave servono esclusivamente:
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a. a soddisfare il fabbisogno vitale e non sono esercitate da persone e imprese della Repubblica popolare democratica di Corea per conseguire entrate; o b. a scopi umanitari. 8 I diritti di decollo, atterraggio e sorvolo non vengono concessi se c’è motivo di ritenere che a bordo vi siano beni la cui vendita, fornitura, esportazione o transito violano la presente ordinanza. 9 Il divieto di cui al capoverso 8 non si applica in caso di atterraggio d’emergenza o di atterraggio per scopi di verifica.
Art. 16 cpv. 1, 1bis e 1ter
1 La SECO sorveglia l’esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 3–14 e
all'articolo 15 capoversi 3, 4 e 7. 1bis L’Ufficio federale dell’aviazione civile sorveglia l’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 15 capoversi 1, 2, 8 e 9 per quanto concerne gli aerei. 1ter L’Ufficio svizzero della navigazione marittima sorveglia l’esecuzione dei prov- vedimenti di cui all’articolo 15 capoversi 1, 2, 5 e 6 per quanto concerne le navi.
Art. 17 cpv. 1 1 L’AFD controlla materialmente l’importazione, l’esportazione e il transito di beni da e verso la Repubblica popolare democratica di Corea. In caso di dubbi l’AFD blocca la spedizione e informa la SECO che decide l’iter da seguire. La SECO può ritirare o confiscare i beni.
Art. 18 cpv. 1bis 1bis Le banche devono segnalare immediatamente alla SECO tutti i conti che ammi- nistrano per le rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica popolare democratica di Corea e per i loro collaboratori.
Art. 19 cpv. 1 e 2
1 Chiunque viola gli articoli 2–15 o 22 capoversi 1–5 è punito conformemente
all’articolo 9 LEmb. 2 Chiunque viola gli articoli 17 capoverso 2 o 3, 18 o 22 capoverso 6 è punito con- formemente all’articolo 10 LEmb.
Art. 22 cpv. 3–6
3 Abrogato
4 Le succursali, le filiali e le rappresentanze nonché i conti bancari delle banche svizzere esistenti nella Repubblica popolare democratica di Corea devono essere chiusi entro il 31 marzo 2017.
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5 I conti bancari in soprannumero secondo l’articolo 10a capoversi 1 e 2 devono
essere chiusi entro il 31 marzo 2017.
6 La cessazione delle relazioni commerciali di cui ai capoversi 1–5 deve essere
comunicata immediatamente alla SECO.
II
1 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 3–5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 22 febbraio 2017 alle ore 18.00 4.
22 febbraio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 2 (art. 5 cpv. 1 lett. a)
Materiale d’armamento e beni in relazione con armi di distruzione di massa
1. Beni di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 19985 sul materiale bellico; 2. beni di cui all’allegato 2 parte 1 dell’ordinanza del 3 giugno 20166 sul con- trollo dei beni a duplice impiego (OBDI);
3. beni di cui all’allegato 2 parte 2 OBDI;
4. beni di cui all’allegato 3 OBDI;
5. tutti i beni rimanenti non compresi nei numeri 1 e 4 che possono essere im-
piegati nell’ambito di attività militari, come materiale bellico o beni militari speciali;
6. tutti i beni rimanenti non compresi nei numeri 2 e 3 che possono essere im-
piegati in relazione alle armi di distruzione di massa e ai relativi sistemi vet- tori o che sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC.
5 RS 514.511 6 RS 946.202.1
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Allegato 3 (art. 6 cpv. 1)
Carburanti per aeromobili
N. 3
Voce di tariffa Designazione delle merci
3. 2825.1000 Idrazina come carburante per missili
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Allegato 4 (art. 7 cpv. 1)
Materie prime
N. 4 e 7-10
Voce di tariffa Designazione delle merci
4. 2614.0000 Minerali di titanio
7. 2603.0000 Rame
8. 2604.0000 Nichel
9. 2616.1000 Argento
10. 2608.0000 Zinco
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Allegato 5 (art. 8)
Beni di lusso
N. 7, 8, 26 e 27
7. tappeti il cui prezzo di vendita non è superiore a fr. 500.–/pezzo;
8. arazzi il cui prezzo di vendita non è superiore a fr. 500.–/pezzo;
26. articoli di porcellana il cui prezzo di vendita non è superiore a fr. 100.–/
pezzo;
27. armi da caccia, per il tiro sportivo e relative munizioni.
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