AS 2017 6601
Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport
Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport (OEm UFSPO)
del 15 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20111 sulla promozione dello sport (LPSpo); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali
dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Essa non si applica alle prestazioni com- merciali ai sensi dell’articolo 29 LPSpo. 2 Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l’UFSPO deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell’attività fisica.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 3 Obbligo di pagamento Chi ottiene una prestazione o causa l’emanazione di una decisione deve pagare un emolumento, in particolare per: a. l’uso di impianti sportivi e di spazi infrastrutturali; b. l’uso di apparecchiature, segnatamente attrezzi sportivi, veicoli a motore e infrastrutture sportive mobili; c. i servizi riguardanti l’alloggio e la ristorazione;
RS 415.013
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d. la partecipazione a formazioni e perfezionamenti dell’UFSPO nei program- mi «Gioventù+Sport» (G+S) e Sport per gli adulti (ESA), nonché in altri programmi del sostegno generale dello sport e dell’attività fisica; e. la decisione relativa alla revoca, alla sospensione e al riottenimento del rico- noscimento di quadri in G+S ed ESA; f. la redazione di perizie e resoconti; g. le prestazioni nei campi della medicina, della psicologia, della fisioterapia e del massaggio sportivi; h. i servizi nel campo della diagnostica delle prestazioni; i. la richiesta di pubblicazioni e di immagini dell’UFSPO in formato cartaceo o elettronico; j. la decisione riguardante l’esclusione o la non ammissione ai cicli di studio e di formazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.
Art. 4 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti Non sono riscossi emolumenti per: a. decisioni concernenti la concessione di aiuti finanziari; b. riconoscimenti dei quadri di G+S ed ESA; c. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento degli esperti G+S; d. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento dei coach G+S; e. la consegna di materiale didattico ai coach G+S.
Art. 5 Imposta sul valore aggiunto L’eventuale imposta sul valore aggiunto è compresa nelle corrispondenti tariffe.
Art. 6 Calcolo degli emolumenti
1 Per il calcolo degli emolumenti valgono le tariffe riportate in allegato.
2 Se nell’allegato non è prevista alcuna tariffa, gli emolumenti si calcolano in base al tempo impiegato. 3 Per l’emolumento in base al tempo impiegato si applicano tariffe orarie di 50–250 franchi. Il quarto d’ora iniziato viene fatturato per intero. 4 Nell’ambito della fascia di cui al capoverso 3 la tariffa oraria è definita in funzione delle conoscenze specialistiche richieste e della classe di funzione di chi tratta l’oggetto, nonché dell’interesse pubblico e dell’interesse della persona tenuta al pagamento degli emolumenti.
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Art. 7 Prenotazione di servizi Per ottenere le prestazioni di cui all’articolo 3 lettere a–c, g ed h è necessaria la prenotazione. Le prestazioni sono considerate come ottenute secondo quanto preno- tato, indipendentemente dalla durata o intensità effettive di fruizione .
Art. 8 Riduzione e condono di emolumenti
1 L’UFSPO può ridurre o condonare gli emolumenti per la fornitura di prestazioni
per le quali sussiste un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui vengo- no fornite: a. a persone od organizzazioni che ricevono aiuti finanziari ai sensi delle disposizioni della LPSpo; b. per sostenere programmi e progetti secondo l’articolo 3 LPSpo o volti alla promozione di G+S. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a l’UFSPO regola con le persone od organiz- zazioni interessate la riduzione o il condono degli emolumenti in un contratto di diritto pubblico.
3 Se le prestazioni prenotate non vengono ottenute per motivi scusabili, l’UFSPO
può ridurre l’emolumento.
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DDPS del 14 settembre 20124 concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport è abrogata.
Art. 10 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 23 maggio 20125 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica è modificata come segue: Art. 80 cpv. 1 Abrogato
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 6 cpv. 1)
Emolumento Unità in franchi
1. Uso di impianti, attrezzature e apparecchi
(senza spese per il personale) Uso degli impianti (a seconda dell’impianto e max. 300 a persona/giorno della durata dell’uso) Veicoli a motore (escluso carburante; a seconda 50–90 per ½ giornata del tipo) Rimorchio per materiale / per barche 20–40 per ½ giornata Biciclette, canoe, tavole da surf o altri attrezzi max. 30 per ½ giornata sportivi Apparecchiature e impianti audiovisivi 30–60 per ½ giornata Diverse apparecchiature sportive, in particolare max. 300* all’ora impianti di cronometraggio, sistema di misura- zione e analisi LPM, apparecchi per i test della forza di base e tenda isobarica (a seconda della dotazione)
2. Alloggio con o senza pensione completa
Pernottamento in camera, senza vitto (a seconda 19–95 a persona/notte delle dimensioni, della dotazione, dell’occupa- zione nonché della durata di permanenza e dell’età degli ospiti) Idem, con pensione completa 40–150 a persona/notte Pernottamento in tenda o dormitorio, senza vitto, 11–23 a persona/notte (a seconda dell’occupazione, della durata di permanenza e dell’età degli ospiti) Idem, con pensione completa 39–80 a persona/notte Camera per soggiorni di lunga durata a partire da 280–1000 a persona/mese
30 giorni, senza vitto (a seconda delle dimensioni,
della dotazione e dell’occupazione)
3. Vitto
Colazione (in base all’offerta) 6–14 a persona Pranzo (in base all’offerta) 12–21 a persona Cena (in base all’offerta) 10–21 a persona Pranzo al sacco/merenda (in base all’offerta) 7–15 a persona
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Emolumento Unità in franchi
4. Formazione e perfezionamento
Corsi e moduli della formazione dei quadri G+S max. 140 per giorno ed ESA, forfait giornaliero per lezioni e trasporti di corso nell’ambito di corsi e moduli (a seconda di dimensioni, tempo impiegato e importanza nel quadro del programma G+S) Documentazione G+S (manuale completo) 50 a esemplare Documentazione G+S (solo documento di base) 15 a esemplare Documentazione G+S (manuale senza documento 35 a esemplare di base) Manuale G+S Sport di campo/Trekking, 25 a esemplare se ritirato presso le federazioni giovanili incari- cate della formazione dei quadri Manuale ESA 50 a esemplare Materiale G+S in prestito 0,60 al chilo (lordo)
5. Diagnostica delle prestazioni
Test della resistenza, in particolare test del lattato, 120–400 a persona/test accertamenti in altitudine, misurazione del VO2max e misurazione del volume sanguigno Test della forza, in particolare delle prestazioni 80–240 a persona/test muscolari e della forza di base (a seconda delle prove) Test della velocità, in particolare: scatto sui 45–350 a persona/test
40 metri, optojump (a seconda delle prove)
Serie di test singoli per esigenze specifiche 265–690 a persona (a seconda dello sport e delle prove)
6. Medicina dello sport
Diversi test e prove di laboratorio 10–250 a persona (in base al tempo impiegato) Intervento diagnostico o terapeutico in presenza secondo di un problema specifico tariffa Tarmed
7. Fisioterapia dello sport
Diversi test, in particolare test della forza nella 85–250 a persona/test riabilitazione e accertamenti specifici per il singo- lo sport (in base al lavoro e al tempo impiegato)
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Emolumento Unità in franchi
Massaggio 25 per 30 minuti
8. Psicologia dello sport
Test standard di psicologia dello sport 20–100 a persona/test (in base al lavoro e al tempo impiegato)
9. Varia
Uso del parcheggio max. 5 all’ora Pubblicazioni nei formati A5 e A4 secondo l’ordinanza del 19 novembre
20146 sugli emo-
lumenti per le pubblicazioni Pubblicazioni diverse dai formati A4 e A5, fino 1–150 a pagina al formato A0 al massimo (a seconda del formato, della qualità della carta, del colore, del lavoro necessario per la presentazione grafica e l’impaginazione) Immagini (in funzione dell’uso, se a fini commer- 10–1000 a immagine ciali o non commerciali, tiratura e formato) Badge sostitutivo 30 Chiave sostitutiva 50 * Nel caso di installazioni fisse, nell’emolumento è compreso l’uso di impianti sportivi.
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