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AS 2017 6737

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 22 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 11a cpv. 2

2 L’impiegato è tenuto a partecipare ai provvedimenti d’integrazione.

Art. 27 cpv. 2 lett. b 2 Per le seguenti categorie di personale il periodo di prova può essere fissato per contratto a sei mesi al massimo: b. aspiranti del Corpo delle guardie di confine e delle dogane nonché collabora- tori del Controllo dei metalli preziosi;

Art. 31 cpv. 1 lett. c

1 La risoluzione del rapporto di lavoro è considerata come dovuta a una colpa

dell’impiegato se: c. l’impiegato del DFAE soggetto all’obbligo di trasferimento rinuncia volon- tariamente alla cittadinanza svizzera;

Art. 39 cpv. 2–5 2 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 4, lo stipendio è aumentato del 3–4 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.

1 RS 172.220.111.3

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Personale federale. O RU 2017

3 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 3, lo stipendio è aumentato del 1,5–2,5 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio. 4 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio può essere aumentato dell’1 per cento al massimo ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio. 5 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, lo stipendio può essere diminuito ogni anno al massimo del 4 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio.

Art. 49b cpv. 1

1 La somma dei premi di prestazione e dei premi spontanei non può superare, per

anno civile: a. il 10 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro per i dipendenti che percepiscono lo stipendio massimo della loro classe; b. il 5 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro per i dipendenti che non percepiscono ancora lo stipendio massimo della loro classe.

Art. 50 cpv. 1 1 Per acquisire personale particolarmente qualificato e indurlo a rimanere, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può concedere un’indennità in funzione del mercato del lavoro che ammonta fino al 20 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. L’indennità in funzione del mercato del lavoro è concessa per cinque anni al massimo.

Art. 52 cpv. 6 6 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può assegnare fino al 2 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1–31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all’impiegato interessato. Alle stesse condizio- ni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valutazione ordinaria fino al 2 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 1bis.

Art. 52a cpv. 1, terzo periodo e 2, secondo periodo

1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

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Personale federale. O RU 2017

Art. 56 cpv. 5 5 Se un impiegato è impedito al lavoro per malattia o infortunio e nei 12 mesi prima dell’inizio dell’assenza è stato impedito al lavoro per malattia o infortunio per almeno 30 giorni complessivi, la durata di quest’assenza è computata nel periodo di cui al capoverso 1.

Art. 56a cpv. 2 e 3

2 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo

infortunio oppure a seguito della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1–3 riprendono a decorrere, a condizione che precedentemente l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Le assenze dovute a malattia o infortunio complessivamente inferiori a 30 giorni non sono prese in considerazione. In caso di passaggio a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo 1 capoverso 1 nel quadro di un provvedimento d’integrazione secondo l’articolo 11a, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1–3 non riprendono a decor- rere. 3 Se prima di un impedimento al lavoro secondo il capoverso 2 l’impiegato è stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per meno di 12 mesi consecu- tivi, allo scadere dei periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1–3 gli è versato il 90 per cento dello stipendio per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo sino al quinto anno di servizio e per 180 giorni dal sesto anno di servi- zio. Nei casi di rigore la continuazione del pagamento dello stipendio può essere prorogata fino a 12 mesi al massimo.

Art. 64, rubrica Tempo di lavoro (art. 17a LPers)

Art. 64a, rubrica Orario di lavoro basato sulla fiducia (art. 17a LPers)

Art. 65, rubrica Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario (art. 17a LPers)

Art. 66, rubrica Giorni festivi (art. 17a LPers)

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Art. 67, rubrica Vacanze (art. 17a LPers)

Art. 68, rubrica Congedi (art. 17a LPers)

Art. 78, rubrica e cpv. 3 lett. e Versamento di indennità (art. 19 cpv. 3, 4 e 6 lett. b LPers)

3 Non è versata alcuna indennità a persone:

e. che ricevono prestazioni in caso di pensionamento anticipato di cui all’arti- colo 105b.

Art. 79, rubrica e cpv. 6 Ammontare dell’indennità (art. 19 cpv. 5 e 6 lett. a LPers) 6 L’indennità versata a impiegati che hanno rifiutato un pensionamento anticipato ai sensi dell’articolo 105a non può superare il costo complessivo delle prestazioni offerte di cui all’articolo 105b.

Art. 96 lett. d È vietato scioperare agli appartenenti alle seguenti categorie di personale che adem- piono compiti essenziali per la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali: d. al Corpo delle guardie di confine e al personale delle dogane;

Art. 105b cpv. 3 lett. d Abrogata

Art. 106, frase introduttiva, nonché cpv. 1 lett. b e 2 lett. a 1 Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all’articolo 105 e 105b capo- verso 3 nonché una partecipazione più elevata al finanziamento della rendita transi- toria rispetto a quanto previsto nell’allegato 1 all’impiegato che ha compiuto il 60° anno d’età se: b. non sussiste alcun motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 lette- re a–d ed f o 4 LPers.

2 Sussistono motivi di politica aziendale o del personale in particolare se:

a. Abrogata

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Art. 116d Abrogato

Art. 116e cpv. 3 e 4 Abrogati

Art. 116g Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017 1 Gli impiegati che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 novem- bre 2017 ricevono un’indennità in funzione del mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 50 possono continuare a riceverla al massimo fino al 31 dicembre 2022. 2 Le unità amministrative la cui quota di posti assegnati a una classe superiore ai sensi dell’articolo 52 capoverso 6 supera il 2 per cento al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2017 non devono assegnare i posti interessati in una classe inferiore. Tuttavia, possono assegnare posti a una classe superiore soltanto se in tal modo non viene superata la quota massima del 2 per cento.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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