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AS 2017 7229

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

Traduzione

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l’adempimento fiscale internazionale

Concluso a Ginevra il 17 luglio 2017 Applicato provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2018

Considerando che la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore (qui di seguito «parti contraenti») intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l’assistenza reciproca in materia fiscale e desiderano migliorare l’adempi- mento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni; considerando che la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore hanno firmato la Convenzione del Consiglio d’Europa e dei Paesi membri dell’Organiz- zazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nella versione riveduta1 (qui di seguito «Conven- zione sull’assistenza amministrativa») e hanno riconosciuto che detta Convenzione deve essere in vigore ed effettiva nei loro confronti prima che sia avviato il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari; considerando che lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (qui di seguito «standard comu- ne di comunicazione di informazioni») è stato elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con i Paesi del G20 per contrastare l’elusione e l’evasione fiscali e migliorare l’adempimento fiscale; considerando che la legislazione delle rispettive Giurisdizioni impone o dovrebbe imporre agli istituti finanziari di comunicare informazioni concernenti taluni conti e di rispettare le relative procedure di adeguata verifica, conformemente alla portata dello scambio definita alla sezione 2 del presente Accordo e alle procedure di comu- nicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni; considerando che la legislazione delle parti contraenti è adeguata periodicamente per recepire le modifiche dello standard comune di comunicazione; considerando che l’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa ammette lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso lo scambio automatico

RS 0.653.268.9 Allegato I

Dichiarazione congiunta concernente la cooperazione nell’ambito dei servizi finanziari

Il Dipartimento federale delle finanze svizzero e l’Autorità monetaria di Singapore, memori delle buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repub- blica di Singapore; considerando l’Accordo tra Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore relativo alla cooperazione in materia fiscale firmato in data odierna; riconoscendo le strette relazioni tra i loro settori finanziari, contraddistinti da mercati aperti e interconnessi a livello internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Entrambe le Giurisdizioni confermano l’intenzione di continuare e intensificare la loro cooperazione nell’ambito dei servizi finanziari nel quadro del dialogo finanzia- rio svizzero-singaporiano e: i) mantengono lo stesso grado di accesso esistente al momento della firma del- la presente Dichiarazione congiunta e valutano opportunità che consentano di facilitare e migliorare ulteriormente la reciproca fornitura di servizi finan- ziari; e ii) discutono e valutano opportunità che consentano di rafforzare vicendevol- mente la stabilità e l’integrità dei loro mercati finanziari.

Fatto a Singapore il 17 luglio 2017 in due esemplari.

Per il Per Dipartimento federale delle finanze: l’Autorità monetaria di Singapore: Thomas Kupfer Jacqueline Loh

Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per RU 2017

Allegato II

Notifica concernente le prescrizioni sulla protezione dei dati relative al trattamento dei dati raccolti e scambiati secondo l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l’adempimento fiscale internazionale

1. In virtù della sezione 5 dell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l’adempimento fiscale internazionale firma- to dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica di Singapore (qui di seguito «Accordo»), con la presente l’autorità competente della Svizzera notifica all’autorità competente di Singapore che le trasmetterà le informazioni menzionate nella sezio- ne 2 dell’Accordo se Singapore applica alle informazioni scambiate secondo l’Accordo le tutele di cui ai paragrafi 3–10 della presente notifica atte a garantire la dovuta protezione dei dati personali, conformemente alla procedura prevista dal diritto interno svizzero. 2. Resta inteso che Singapore applica le prescrizioni sulla protezione dei dati con- formemente al suo diritto interno.

Definizioni

3. Ai fini della presente notifica si intende per:

a) «dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identifi- cata o identificabile. Si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione me- diante trasmissione o trasferimento, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, il blocco, la cancella- zione o la distruzione; c) «autorità competente»: il significato che gli attribuisce la sezione 1 dell’Ac- cordo.

Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per RU 2017

Diritto di accesso, rettifica e cancellazione in relazione ai dati personali ottenuti dalla Svizzera in virtù dell’Accordo 4. Se provano la loro identità, le persone fisiche hanno il diritto di accesso ai loro dati personali trattati dall’autorità competente di Singapore. Sono fatte salve le domande di accesso abusive o le domande che potrebbero pregiudicare l’accer- tamento, la verifica, la riscossione o il recupero delle imposte, il perseguimento penale in relazione alle imposte o il trattamento dei dati da parte dell’autorità com- petente di Singapore. 5. Se provano la loro identità, le persone fisiche hanno inoltre il diritto di rettifica, di modifica o di cancellazione dei dati personali che si rivelano inesatti. In caso vi siano sospetti fondati circa la legittimità della domanda, l’autorità competente di Singapore può richiedere ulteriori giustificativi prima di procedere in tal senso.

6. Qualora l’autorità competente della Svizzera informi l’autorità competente di

Singapore di avere trasmesso dati personali inesatti, l’autorità competente di Singa- pore rettifica, modifica oppure cancella opportunamente tali dati.

Diritto di ricorso 7. Le persone fisiche devono avere il diritto di presentare ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, qualora l’uso scorretto dei dati personali trasmessi dall’autorità competente della Svizzera, operato dall’autorità competente di Singapo- re, cagioni loro danno.

Sicurezza dei dati 8. L’autorità competente di Singapore è tenuta ad adottare misure per la protezione dei dati personali trasmessile dall’autorità competente della Svizzera contro l’accesso, la modifica e la comunicazione non autorizzati.

Conservazione dei dati 9. L’autorità competente di Singapore garantisce che i dati personali siano conser- vati in un formato che consenta l’identificazione della persona interessata solo per il tempo necessario ai fini dell’Accordo o per l’ulteriore trattamento dei dati personali e, in ogni caso, in conformità dei termini di prescrizione contemplati nella legisla- zione fiscale nazionale di Singapore.

Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per RU 2017

Uso delle informazioni trasmesse

10. Le informazioni trasmesse dall’autorità competente della Svizzera in virtù

dell’Accordo possono essere utilizzate unicamente ai fini previsti dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa e dallo stesso Accordo. Tali informazioni possono essere utilizzate per fini diversi soltanto previa autorizzazione dell’autorità compe- tente della Svizzera.

La presente notifica ha validità finché all’autorità competente di Singapore non ne venga notificata la modifica.

Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per RU 2017

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