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AS 2017 7315

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici)

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici)

Modifica del 15 dicembre 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 aprile 20171; visto il parere del Consiglio federale del 24 maggio 20172, decreta:

I L’ordinanza del 13 dicembre 20023 sui giudici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 5 Stipendio 1 Lo stipendio dei giudici corrisponde all’importo massimo della classe di stipen- dio 33 secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale.

2 L’importo massimo si applica alle persone che:

a. hanno compiuto 45 anni o li compiono nell’anno civile in corso; e b. hanno esercitato, per almeno 48 mesi, la funzione di giudice secondo la pre- sente ordinanza o di giudice ordinario presso un tribunale cantonale supe- riore o una funzione direttiva nel perseguimento penale.

2017-0995 7315

O sui giudici RU 2017

3 L’importo massimo è ridotto del 7,5 per cento per le persone che non adempiono

uno dei due criteri di cui al capoverso 2. È ridotto del 15 per cento per le persone che non adempiono nessuno dei due criteri.

Art. 7 Indennità di residenza, compensazione del rincaro, assegni di custodia L’indennità di residenza, la compensazione del rincaro, l’assegno familiare, le pre- stazioni che integrano l’assegno familiare, l’assegno per il sostegno a congiunti e il rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell’Am- ministrazione federale.

Art. 10 cpv. 2 e 3 2 Per il computo del tempo di lavoro parziale ci si basa su una durata settimanale ordinaria del lavoro di 41,5 ore. 3 Per i giorni festivi e il loro computo quale congedo pagato si applicano le disposi- zioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell’Amministrazione federale.

II Disposizione transitoria della modifica del 15 dicembre 2017 I giudici il cui stipendio al momento dell’entrata in vigore della presente modifica è superiore all’importo di cui all’articolo 5 continuano a percepire lo stesso stipendio senza cambiamenti. La compensazione del rincaro non è corrisposta fintantoché lo stipendio eccede l’importo di cui all’articolo 5.

III La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

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