AS 2017 7393
Ordinanza sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione
Ordinanza sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione (Ordinanza sulle piazze d’armi e di tiro, OPAT)
del 22 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 124 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione e l’amministrazione delle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione.
Art. 2 Definizioni 1 Una piazza d’armi consiste di costruzioni, impianti, installazioni e terreni per l’istruzione, l’alloggio, la sussistenza e il tempo libero. Serve prioritariamente all’istruzione militare in scuole e corsi nonché agli impieghi dell’esercito.
2 Le piazze di tiro e d’esercitazione sono zone nelle quali vengono regolarmente
effettuati esercizi di tiro o altre istruzioni militari. Possono consistere di zone delle posizioni, settori di movimento, zone degli obiettivi, zone di sicurezza, alloggi e altre infrastrutture.
3 Il Consiglio federale designa le piazze d’armi, le piazze di tiro e le piazze
d’esercitazione nel Piano settoriale militare secondo l’articolo 13 della legge fede- rale del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio.
Art. 3 Occupazione e utilizzazione militari 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce in maniera centralizzata l’occupazione militare delle infra- strutture d’istruzione per garantirne uno sfruttamento ottimale.
2 Designa un comandante per ogni piazza d’armi, di tiro e d’esercitazione.
RS 510.514
2017-1482 7393
O sulle piazze d’armi e di tiro RU 2017
3 Il comandante è responsabile della sicurezza dell’infrastruttura d’istruzione e della sua utilizzazione militare in conformità delle prescrizioni. Disciplina l’utilizzazione militare mediante un ordine della piazza d’armi e un ordine della piazza di tiro o della piazza d’esercitazione ed è responsabile del coordinamento dell’utilizzazione militare e dell’esercizio sulla piazza attribuitagli. È fatto salvo l’articolo 6 capo- verso 2. 4 È il primo interlocutore per i comandanti di truppa, le autorità e i privati. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2.
Art. 4 Coutilizzazione civile 1 Di principio, non sussiste alcun diritto a una coutilizzazione civile. Sempre che le esigenze militari lo consentano e che siano state rilasciate le necessarie autorizzazio- ni civili, il DDPS può concordare coutilizzazioni civili contro indennizzo. La priorità delle coutilizzazioni è retta dall’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicem- bre 20083 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
2 Alle piazze d’armi cantonali si applica l’articolo 6 capoverso 2.
Art. 5 Zone vietate
1 Alla truppa non è consentito utilizzare le zone vietate. Sono considerate zone
vietate ai sensi della presente ordinanza: a. il Parco nazionale svizzero; b. le torbiere alte e le paludi, le zone golenali di importanza nazionale e le ban- dite di caccia federali. 2 Il DDPS può, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, designare zone secon- do il capoverso 1 lettera b come zone a utilizzazione limitata. 3 Le zone a utilizzazione limitata possono essere utilizzate dalla truppa soltanto rispettando le condizioni concordate.
Art. 6 Piazze d’armi cantonali 1 La Confederazione può utilizzare, contro indennizzo, le piazze d’armi cantonali, compresi le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i terreni cantonali destinati a scopi militari. 2 Per le piazze d’armi cantonali il DDPS stipula con i Cantoni contratti che discipli- nano l’utilizzazione militare e civile, le competenze, l’esercizio, l’indennizzo nonché i diritti e gli obblighi reciproci. 3 I Cantoni assicurano a proprie spese la manutenzione delle loro piazze d’armi e provvedono a mantenere in buono stato le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i terreni.
3 RS 172.010.21
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Art. 7 Disciplinamento dell’indennizzo 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per l’affitto delle piazze d’armi cantonali con un tasso d’interesse fisso pari al 3 per cento del valore assicurativo degli stabili. Fornisce inoltre un contributo per l’utilizzazione e la manutenzione dei dintorni delle piazze d’armi. Le prestazioni del Cantone per l’esercizio sono indennizzate separa- tamente.
2 Il tasso d’interesse viene aumentato o ridotto del 0,5 per cento al massimo in
funzione della quota parte della Confederazione agli investimenti globali.
3 Il tasso d’interesse è verificato ogni 10 anni e se necessario ridefinito.
Art. 8 Piazze di tiro e d’esercitazione non appartenenti alla Confederazione L’utilizzazione e l’esercizio di piazze di tiro e d’esercitazione non appartenenti alla Confederazione sono disciplinati contrattualmente con i proprietari fondiari.
Art. 9 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 10 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogate:
1. l’ordinanza del 26 giugno 19964 sulle piazze d’armi e di tiro;
2. l’ordinanza del DDPS del 26 giugno 19965 sulle piazze d’armi e di tiro.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RU 1996 1963 5 RU 1996 1968
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