AS 2017 7553
Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi
Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura)
Modifica del 4 dicembre 2017
L’Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM) ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 20061 sulla licenza di navigazione d’altura è modifi- cata come segue:
Titolo Ordinanza dell’USNM sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura)
Art. 1 cpv. 2 2 La licenza di navigazione d’altura è rilasciata per le categorie di natanti per le quali il richiedente produce un’attestazione della categoria corrispondente di cui all’arti- colo 3.
Art. 2 cpv. 1 lett. d ed ebis, nonché 2
1 Per ottenere una licenza di navigazione d’altura, il candidato deve:
d. attestare una formazione di pronto soccorso (art. 4); ebis. confermare l’idoneità mentale e fisica (art. 5a);
2 Per essere ammessi all’esame, i candidati minorenni devono presentare un’auto-
rizzazione dei genitori o del rappresentante legale.
1 RS 747.321.71
2017-1152 7553
O sulla licenza di navigazione d’altura RU 2017
Art. 3 cpv. 1 e 3
1 Il candidato deve disporre di una formazione nautica di base, attestata da una
licenza di condurre cantonale della categoria corrispondente o da un titolo equiva- lente. 3 L’attestazione deve essere fornita per ogni categoria per cui è rilasciata una licenza di navigazione d’altura.
Art. 5 Attestazione di una sufficiente acuità visiva e uditiva 1 Il candidato deve dimostrare di possedere un’acuità visiva e una capacità di distin- guere i colori sufficienti. L’attestato deve essere rilasciato da un medico o da un ottico diplomato. La data di tale attestato può precedere di un anno al massimo quella della presentazione dell’incarto completo. 2 Il candidato deve dimostrare di possedere un’acuità uditiva sufficiente. L’attestato deve essere rilasciato da un medico o da un audioprotesista diplomato. La data di tale attestato può precedere di un anno al massimo quella della presentazione dell’in- carto completo.
Art. 5a Conferma dell’idoneità mentale e fisica 1 Il candidato deve confermare per iscritto all’autorità o all’ente esaminatore ricono- sciuto la propria idoneità mentale e fisica a condurre un’imbarcazione. 2 Se vi sono dubbi sull’idoneità mentale o fisica, l’autorità o l’ente esaminatore richiede un certificato medico.
Art. 6 Requisiti generali relativi alla pratica della navigazione
1 La pratica della navigazione deve essere acquisita:
a. fuori dalle acque interne su natanti sportivi e da diporto della categoria corri- spondente, idonei alla navigazione d’altura, con la partecipazione attiva alla navigazione e alla conduzione dell’imbarcazione, comprese la formazione nautica in mare conformemente all’allegato 2 e la tenuta del libro di bordo conformemente all’allegato 3; b. sotto la guida di un conducente autorizzato alla conduzione di un’imbar- cazione della categoria corrispondente secondo il diritto dello Stato della bandiera.
2 L’equipaggio fisso non deve essere composto da più di due persone.
3 In caso di traversate con o senza scali saranno riconosciute al massimo 500 miglia nautiche; sono per contro riconosciute le miglia percorse durante gli scali e dopo la traversata, purché giustificate separatamente. 4 Le distanze percorse durante le regate sono riconosciute complessivamente fino a un massimo di 100 miglia nautiche.
5 Non sono riconosciute le miglia nautiche percorse in flottiglia.
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Art. 7 cpv. 1 1 Per ottenere una licenza di navigazione d’altura si devono certificare le esperienze minime seguenti: a. per una licenza di navigazione d’altura per natanti a vela con o senza mo- tore:
1. tre settimane di navigazione, di cui almeno 18 giorni in mare, e
2. la percorrenza di 1000 miglia nautiche, di cui almeno 700 secondo
l’attestato di navigazione conformemente all’allegato 4 dopo il supera- mento dell’esame teorico; b. per la licenza di navigazione d’altura per natanti motorizzati:
1. due settimane di navigazione, di cui almeno dieci giorni in mare, e
2. la percorrenza di 500 miglia nautiche, di cui almeno 400 secondo
l’attestato di navigazione conformemente all’allegato 4 dopo il supera- mento dell’esame teorico.
Art. 8 cpv. 1 1 Per estendere una licenza di navigazione d’altura già rilasciata per le altre categorie di natanti si devono certificare le esperienze minime seguenti: a. per l’estensione della licenza di navigazione d’altura per natanti motorizzati a natanti a vela con o senza motore:
1. dieci giorni in mare, e
2. la percorrenza di 500 miglia nautiche secondo l’attestato di navigazione
conformemente all’allegato 4; b. per l’estensione della licenza di navigazione d’altura per natanti a vela con o senza motore a natanti motorizzati:
1. cinque giorni in mare, e
2. la percorrenza di 100 miglia nautiche secondo l’attestato di navigazione
conformemente all’allegato 4.
Art. 10 Certificazione della pratica effettuata: requisiti 1 È ammesso a certificazione della pratica di navigazione l’attestato di navigazione approvato dall’USNM conformemente all’allegato 4. 2 Il libro di bordo o una copia dello stesso possono essere richiesti in qualsiasi mo- mento.
3 I candidati non possono attestare autonomamente l’esperienza pratica in mare o
attestarla ad altri candidati.
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Art. 13 cpv. 2 frase introduttiva, lett. d ed e
2 L’USNM può approvare la domanda se le seguenti condizioni sono adempiute:
d. le persone autorizzate a firmare devono essere incensurate; e. le persone responsabili della direzione generale, della vigilanza e del con- trollo nonché della gestione amministrativa devono essere incensurate e of- frire la garanzia di un’attività irreprensibile.
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 2-4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
4 dicembre 2017 Ufficio svizzero della navigazione marittima: Reto Dürler
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. b)
Esame
Rinvio alle disposizioni che introducono l’allegato Allegato 1
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Allegato 2 (art. 6 cpv. 1 lett. a)
Formazione nautica in mare
1 Le capacità e le operazioni che permettono di condurre yacht marittimi sono
menzionate sull’attestato di navigazione.
2 Durante la formazione le conoscenze nautiche e la capacità di effettuare con
sicurezza le manovre descritte qui di seguito devono essere verificate da un conducente idoneo e confermate nell’attestato di navigazione con l’apposi- zione della firma:
2.1 conoscenze generali sugli yacht, sul loro uso, sulla collocazione dell’equi-
paggiamento di sicurezza nonché sulla verifica del motore e delle vele;
2.2 conoscenza delle norme di prevenzione delle collisioni;
2.3 valutazione delle condizioni meteorologiche e del moto ondoso;
2.4 navigazione sicura, determinazione della propria posizione, scelta della rotta idonea;
2.5 manovre di ancoraggio e ormeggio;
2.6 manovre all’interno di un porto;
2.7 manovra uomo in mare.
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Allegato 3 (art. 6 cpv. 1 lett. a)
Tenuta del libro di bordo
1 Il conducente è responsabile della tenuta del libro di bordo.
2 Il libro di bordo va redatto regolarmente durante la navigazione e deve
contenere le indicazioni seguenti:
2.1 numero del certificato di bandiera o immatricolazione conformemente al
rispettivo diritto nazionale, Stato di rilascio, porto di immatricolazione e nome del proprietario;
2.2 dati dell’imbarcazione secondo il certificato di bandiera;
2.3 nome, indirizzo e nazionalità del conducente;
2.4 genere, numero, data, luogo ed ente che ha rilasciato la licenza di naviga-
zione d’altura del conducente; 2.5 generalità delle altre persone a bordo, la loro nazionalità, eventualmente le loro funzioni a bordo, i rispettivi porti d’imbarco e di sbarco (luoghi e date);
2.6 arrivo e partenza dai porti (luoghi e date);
2.7 rapporti di navigazione (vento e condizioni meteorologiche, rotte e corre-
zioni, dati del log, vele a riva, ore di marcia del motore, posizioni successive dell’imbarcazione);
2.8 tabella dei quarti;
2.9 eventi e osservazioni importanti quali incidenti, avarie e altro.
3 Le iscrizioni nel libro di bordo devono descrivere la navigazione in modo
comprensibile.
4 Il libro di bordo deve essere firmato dal conducente.
5 Per quanto riguarda la pratica della navigazione che deve essere acquisita ai
sensi degli articoli 7 e 8 della presente ordinanza, la tenuta del libro di bordo deve essere effettuata a mano.
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Allegato 4 (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1)
Attestato di navigazione
1 Il conducente e il candidato devono confermare con la loro firma che il
candidato ha percorso le distanze richieste in qualità di membro dell’equi- paggio e ha partecipato attivamente alla navigazione e alle manovre.
2 L’attestato di navigazione deve inoltre contenere:
2.1 cognome, nome, data di nascita, indirizzo e nazionalità del membro del-
l’equipaggio;
2.2 date delle crociere, numero dei giorni di navigazione, porti di partenza, di
scalo e d’arrivo; 2.3 distanza in miglia nautiche sul fondo, separate in vela e motore, come pure il numero delle ore trascorse in mare con vento oltre forza cinque Beaufort;
2.4 dati dell’imbarcazione secondo il certificato di bandiera;
2.5 numero del certificato di bandiera o immatricolazione conformemente al
rispettivo diritto nazionale, Stato di rilascio, porto di immatricolazione e nome del proprietario;
2.6 cognome, nome, nazionalità, indirizzo, tipo e numero della licenza di navi-
gazione d’altura del conducente; 2.7 attestati di navigazione compilati dal candidato sulla base del libro di bordo con almeno tre iscrizioni giornaliere;
2.8 indicazioni in merito alle attività svolte dal candidato a bordo nei campi
seguenti: sicurezza, meteorologia, navigazione, manovre a vela, manovre di ancoraggio e ormeggio.