Lexipedia

AS 2017 7581

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 1° dicembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 27 Mansioni consuete di assicurati occupati nell’economia domestica e di membri di comunità di religiosi 1 Per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari. 2 Per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comuni- tà di religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.

Art. 27bis cpv. 2–4 2 Per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrati- va a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità: a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa; b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete. 3 Il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: a. il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno;

1 RS 831.201

2017-2489 7581

Assicurazione per l’invalidità. O RU 2017

b. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occu- pazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido. 4 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

II Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2017 1 I tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica. 2 Nei casi di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2–4 determinereb- be presumibilmente il diritto a una rendita.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1° dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7582