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AS 2017 7659

AS 2017 7659

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 21 dicembre 2017

La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio delle voci di tariffa 1702.3029 e 1702.3038

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1702. Glucosio, allo stato solido, per usi tecnici ––.60

30 29 chimicamente puro o no

30 38

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

21 dicembre 2017 Direzione generale delle dogane: Christian Bock

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