AS 2018 1163
Protocollo che modifica l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania
Traduzione
Protocollo che modifica l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Albania
Concluso a Ginevra il 18 settembre 2015 Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 20161 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 aprile 2016 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2017
La Repubblica di Albania, (di seguito denominata «Albania») da una parte, e l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell’AELS»), dall’altra, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»: visto l’Accordo di libero scambio tra l’Albania e gli Stati dell’AELS2, firmato a Ginevra il 17 dicembre 2009, di seguito denominato «Accordo»; visto il loro impegno a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e ricono- scendo l’importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro; viste le discussioni svoltesi al primo incontro del Comitato misto AELS-Albania che si è tenuto a Tirana il 5 febbraio 2013, nonché gli scambi successivi riguardanti l’aggiunta all’Accordo di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile; visto l’articolo 38 dell’Accordo, convengono di modificare l’Accordo nel modo seguente:
1 RU 2017 453 2 RS 0.632.311.231
2015-2175 1163
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS RU 2018
1. Il testo figurante nell’allegato I del presente Protocollo sostituisce integralmente il Preambolo dell’Accordo. 2. Al paragrafo 2 dell’articolo 1 («Obiettivi») dell’Accordo viene aggiunta la lette- ra (c) e le lettere successive a quest’ultima sono rinominate di conseguenza. La nuova lettera (c) ha il tenore seguente: «(c) sviluppare il commercio internazionale in modo tale da contribuire al rag- giungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti;» 3. Il testo inserito nell’allegato II del presente Protocollo viene aggiunto come nuovo «Capitolo 6» e i numeri dei capitoli e degli articoli che compaiono dopo il nuovo «Capitolo 6» vengono rinumerati di conseguenza. 4. Il riferimento all’«articolo 33» nel paragrafo 3 dell’articolo 32 («Consultazioni») dell’Accordo è sostituito con «articolo 43». 5. Il riferimento al «capitolo 7» nell’articolo 7 degli accordi bilaterali sull’agricol- tura tra l’Albania e l’Islanda, tra l’Albania e il Regno di Norvegia e tra la Confe- derazione Svizzera e l’Albania è sostituito con «capitolo 8». 6. Il riferimento all’«articolo 31» nel paragrafo 1 dell’articolo 1 del regolamento interno del Comitato misto AELS-Albania, così come è stato adottato dalla deci- sione 1 del 2013 del Comitato misto AELS-Albania, è sostituito con «articolo 41». 7. I suddetti emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese succes- sivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario, il quale provvede a notificarlo a tutte le Parti. 8. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo del presente Protocollo presso il Depositario.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo che modifica l’Accordo.
Fatto a Ginevra il 18 settembre 2015 in un unico esemplare in lingua inglese depo- sitato presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.
(Seguono le firme)
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS RU 2018
Allegato I
«Preambolo La Repubblica di Albania, (di seguito denominata «Albania») da una parte, e l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell’AELS»), dall’altra, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»: riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra l’Albania, da una parte, e gli Stati dell’AELS, dall’altra, e instaurando a tale scopo relazioni strette e dura- ture; richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo d’integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cerca- re modi e mezzi atti a rafforzare tale processo; riaffermando il loro impegno per la democrazia, i diritti dell’uomo e le libertà fon- damentali, e per la libertà politica ed economica, nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, compresi lo Statuto delle Nazioni Unite3 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi stabiliti nelle relative convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro4 (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatarie; riaffermando il loro impegno a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l’importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle poli- tiche commerciali, ambientali e del lavoro; intenzionati a creare nuovi impieghi e a migliorare le condizioni di salute e il tenore di vita nei rispettivi territori; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversifi- cazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non-discriminazione e conformemente al diritto internazionale; decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che
3 RS 0.120 4 RS 0.820.1
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istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio5 (di seguito denominata «OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale; considerando che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso da esentare le Parti dai loro obblighi derivanti da altri accordi internazio- nali, e in particolare dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’OMC e dagli altri accordi negoziati in base ad esso; decisi ad attuare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente attraverso una buona gestione ambientale e di promuovere un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sosteni- bile; affermando il loro impegno per lo Stato di diritto, per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo l’importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di solleci- tare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello inter- nazionale in questo ambito, quali le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell’OCSE e il Patto mondiale dell’ONU; dichiarandosi disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle a settori non contemplati nel presente Accordo; convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti; hanno deciso, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):»
5 RS 0.632.20
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Allegato II
«Capitolo 6: Commercio e sviluppo sostenibile
Art. 31 Contesto e obiettivi
1. Le Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull’ambiente uma-
no, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, l’Agenda 21 del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione dell’OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, il Piano di implementazione di Johan- nesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione ministeriale del Consi- glio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e la Dichiarazione dell’OIL del
2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.
2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la prote- zione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo soste- nibile.
3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio
internazionale in modo da contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, inte- grando e attuando quest’ultimo nelle loro relazioni commerciali.
Art. 32 Campo d’applicazione Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, quest’ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono su questioni ambientali e su questioni legate al lavoro6 in relazione al commercio e agli investimenti.
Art. 33 Diritto di regolamentare e livelli di protezione 1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, conformemente alle disposizioni del pre- sente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, ogni Parte si adopera per garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche incoraggino e promuovano livelli elevati di protezione ambientale e del lavoro, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 35 e 36, sforzan- dosi nel contempo di migliorare ulteriormente i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi e politiche. 2. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure relative alla protezione ambientale e alle condizioni di lavoro che incidono sul commercio e
6 Nel presente capitolo, quando si fa riferimento al lavoro, si includono le questioni attinen- ti all’Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall’OIL.
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sugli investimenti tra di esse, l’importanza che rivestono le informazioni scienti- fiche, tecniche e di altra natura nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.
Art. 34 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o norme 1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare in modo efficace le proprie leggi, regola- mentazioni o norme ambientali e del lavoro in modo da non incidere sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.
2. Fatto salvo l’articolo 33, ogni Parte si impegna:
(a) a non indebolire o ridurre il livello di protezione ambientale o del lavoro ga- rantito dalle sue leggi, regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre inve- stimenti di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo com- merciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio; e (b) a non rinunciare o altrimenti derogare oppure offrire di rinunciare o di altri- menti derogare a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre inve- stimenti di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo com- merciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.
Art. 35 Norme e accordi internazionali sul lavoro 1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamen- tali, ossia: (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contratta- zione collettiva; (b) l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; (c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione. 2. Le Parti riaffermano l’impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupa- zione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di promuove- re lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all’occu- pazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. 3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costan-
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temente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre convenzioni classificate dall’OIL come convenzioni «aggiornate». 4. La violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo. Le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.
Art. 36 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali Le Parti riaffermano il loro impegno per un’integrazione effettiva nelle loro leggi e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie nonché per un’adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all’articolo 31.
Art. 37 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile
1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il
commercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all’ambiente, incluse le tecnologie ambientali, l’energia rinnovabile sostenibile, merci e servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici, anche affrontando la que- stione dei relativi ostacoli non tariffari.
2. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il
commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi di commercio equo ed etico. 3. A tale scopo le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare la pos- sibilità di cooperare, multilateralmente o bilateralmente, in quest’ambito. 4. Le Parti agevolano la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale.
Art. 38 Cooperazione nell’ambito di consessi internazionali Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell’ambito di consessi bilaterali, regionali e multilate- rali a cui partecipano.
Art. 39 Attuazione e consultazioni
1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di
contatto ai fini dell’attuazione del presente capitolo. 2. Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qual- siasi questione che rientra nel presente capitolo. Le Parti si adoperano per giungere a
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una risoluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Esse possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o organismi internazionali.
3. Una Parte che ritiene che una misura di un’altra Parte non sia conforme agli
obblighi derivanti dal presente capitolo può ricorrere a consultazioni conformemente all’articolo 42, fatto salvo l’ultimo periodo del paragrafo 3.
Art. 40 Riesame Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conse- guiti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti nell’ottica di individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.»