AS 2018 1217
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela
del 28 marzo 2018
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); ordina:
Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizza- zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
RS 946.231.178.5 1 RS 946.231
2018-0721 1217
Provvedimenti nei confronti del Venezuela. O RU 2018
Sezione 2: Misure coercitive
Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 1; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni che sotto- stanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche. 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, ammi- nistrativa o arbitrale; d. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari; oppure e. tutelare interessi svizzeri. 4 La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF).
Art. 3 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 1.
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:
a. per motivi umanitari comprovati; b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazio- nali o a un dialogo politico riguardanti il Venezuela; oppure c. per tutelare interessi svizzeri.
Art. 4 Divieto concernente il materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Venezuela o per un uso in Venezuela, di materiale d’armamento d’ogni genere,
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compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature parami- litari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Venezuela o per un uso in Venezuela, dei beni di cui all’allegato 2, che possono essere utilizzati per la repressione interna. 3 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la manutenzione, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2.
4 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai
divieti di cui ai capoversi 1–3 per: a. la vendita, la fornitura o l’esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di equipaggiamenti utilizzabili per la repressione interna destinati esclusi- vamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Uni- te, di organizzazioni regionali o subregionali, dell’Unione europea o della Confederazione per la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi; b. la vendita, la fornitura o l’esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento; c. la manutenzione di equipaggiamenti militari non letali utilizzati dalla marina o dalla guardia costiera del Venezuela e destinati esclusivamente alla prote- zione delle frontiere, alla stabilità regionale o all’intercettazione di stupefa- centi; d. lo stanziamento di mezzi finanziari e di aiuti finanziari e la messa a disposi- zione di assistenza tecnica in relazione con l’equipaggiamento e il materiale di cui alle lettere a–c. 5 L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti anti- proiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Na- zioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3.
Art. 5 Divieti concernenti le apparecchiature, la tecnologia e i software a fine di ispezione 1 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, apparecchiature, tecnologie o software di cui all’allegato 3 e destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via Internet o telefoniche, a destina- zione del Venezuela o per un uso in Venezuela. 2 È vietato fornire aiuto tecnico o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari concernenti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizio- ne, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.
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3 È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di teleco- municazioni o di comunicazioni Internet a persone od organizzazioni venezuelane o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto. 4 La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il con- trollo o l’intercettazione di Internet e del traffico telefonico.
Art. 6 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti: a. delle persone, imprese e organizzazioni elencate nell’allegato 1; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.
Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 7 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 4–6.
2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui
all’articolo 3.
3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle
dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 8 Dichiarazioni obbligatorie
1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a
conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
2 RS 946.202.1
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Art. 9 Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 2–6 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 8 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.
Sezione 4: Pubblicazione e disposizioni finali
Art. 10 Pubblicazione La pubblicazione delle voci di cui all’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 11 Disposizione transitoria L’articolo 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 marzo 2018.
Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2018 alle ore 18.003.
28 marzo 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 Pubblicazione urgente del 28 marzo 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 14 (art. 2 cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 1, 6 lett. a e 10)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
4 L’allegato non è pubblicato nella RU. E possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 2)
Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
1 Bombe e granate non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 feb-
braio 19985 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 OBDI6;
2 Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati nell’allegato 1 OMB e
negli allegati 3 e 5 OBDI;
3 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per
la lotta antincendio:
3.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati
a fini antisommossa,
3.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al
fine di respingere gli assalti,
3.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate,
incluse macchine edili con protezione balistica,
3.4 veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di
prigionieri e detenuti,
3.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barrie-
re mobili,
3.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 3.1–3.5, appositamente progettati
a fini antisommossa;
4 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate
nell’allegato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI:
4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplo-
sioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di inne- sco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate; fanno eccezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti in- dustriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autovei- coli,
4.2 Carica esplosiva a taglio lineare,
4.3 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
4.3.1 amatolo
4.3.2 nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)
4.3.3 nitroglicole
4.3.4 tetranitrato di pentaeritrite (PETN)
4.3.5 cloruro di picrile
4.3.6 2,4,6 trinitrotoluene (TNT)
5 RS 514.511 6 RS 946.202.1
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5 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al numero ML 13
dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sporti- ve o a fini di sicurezza e di lavoro:
5.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli
attacchi all’arma bianca,
5.2 elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti anti-
sommossa, scudi antisommossa e scudi balistici;
6 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli
menzionati al numero ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi in- formatici appositamente progettati;
7 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termi-
che e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI;
8 Filo spinato a lame di rasoio;
9 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza
superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI; 10 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco; 11 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
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Allegato 3 (art. 5 cpv. 1)
Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza
1. Elenco delle apparecchiature
– Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti; – Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligen- ce per la conservazione dei dati; – Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze; – Apparecchiature per l’interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni sa- tellitari; – Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici; – Apparecchiature per il riconoscimento/trattamento vocale; – Apparecchiature per l’intercettazione e il controllo di: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identifi- care quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS. – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono at- tribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un ab- bonato mobile nonché l’IMSI, ma serve anche per instradare le chiama- te tramite l’abbonato. – IMEI (International Mobile Equipment Identity): identificatore interna- zionale apparecchiature mobili. Numero, solitamente unico, che per- mette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scompar- to della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN. – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete; – Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Com- munications: sistema mondiale di comunicazioni mobili), GPS (Global Posi- tioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (Gene- ral Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di
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comunicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefonica pubblica commutata); – Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Di- namyc Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta) e GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tunneling per il GPRS); – Apparecchiature per il riconoscimento e l’analisi morfologici; – Apparecchiature telecomandate per indagini forensi; – Apparecchiature per motori di trattamento semantico; – Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA; – Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e stan- dard.
2. «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione»
delle apparecchiature di cui al numero 1
3. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione»
delle apparecchiature di cui al numero 1 Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari». Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.
4. Eccezioni
Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3: a. software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulte- riore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
1. in contanti,
2. per corrispondenza,
3. per transazione elettronica, o
4. su ordinazione telefonica; o
b. software che sono di pubblico dominio.
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