AS 2018 2041
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Modifica del 17 maggio 2018
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione, visto l’articolo 51 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali, ordina:
I Gli allegati 1, 2, 4 e 5 dell’ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegeta- li sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.
17 maggio 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 916.20
2018-1098 2041
Protezione dei vegetali. O RU 2018
Allegato 1 (art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera
Sezione I, titolo Concerne soltanto il testo francese
Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
Lett. a a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo L’elenco è completato come segue: …
6.1 Bactericera cockerelli (Sulc.)
…
11.2 Keiferia lycopersicella (Walsingham)
…
19.2 Saperda candida Fabricius
…
25.2 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)
…
Lett. b b. Batteri L’elenco è completato come segue: …
2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii
2.1 Xanthomonas citri pv. citri
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Lett. c c. Funghi L’elenco è completato come segue: …
12.1 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
…
Lett. d d. Virus e organismi patogeni virus-simili Le voci ai punti 1 e 2 lettera e sono stralciate dall’elenco.
Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
Lett. d d. Virus e organismi patogeni virus-simili L’elenco è completato come segue: …
2.1 Candidatus Phytoplasma ulmi
…
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Allegato 2 (art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera se presenti su determinate merci Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
Lett. b b. Batteri La voce al punto 4 è stralciata dall’elenco.
Lett. c c. Funghi La voce al punto 11 è stralciata dall’elenco.
Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
Lett. b b. Batteri Al punto 8 l’espressione «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» è sosti- tuita con «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.».
Lett. c c. Funghi Al punto 1 l’espressione «Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter» è sostituita con «Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.».
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Lett. d d. Virus e organismi patogeni virus-simili L’elenco è completato come segue:
Specie Oggetto della contaminazione
…
7.1 Potato spindle tuber viroid Vegetali destinati alla piantagione (comprese le
sementi) di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. e vegetali di Solanum tuberosum L. …
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Allegato 4 (art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48) Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la messa in commercio di merci Sezione I Merci provenienti da Stati terzi L’elenco è modificato come segue:
Merci Esigenze particolari
…
2. Materiale da imballaggio in legno Il materiale da imballaggio in legno deve:
in forma di casse, cassette, gabbie, – essere ottenuto da legno scortecciato come cilindri e imballaggi simili, palette specificato all’allegato I della norma inter- di carico semplici, palette a cassa e nazionale FAO2 per le misure fitosanitarie altre piattaforme di carico, spalliere di n. 15 sugli orientamenti per la regolamenta- palette, materiale per casseratura, anche zione del materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzati nel trasporto negli scambi internazionali, di oggetti di qualsiasi tipo, ad ecce- – essere soggetto ad uno dei trattamenti zione del legno grezzo di spessore approvati di cui all’allegato 1 della stessa uguale o inferiore a 6 mm e del legno norma internazionale, trasformato mediante colla, calore e e pressione o una combinazione di que- – essere contrassegnato da un marchio come sti fattori e tranne materiale per casse- indicato nell’allegato II della norma inter- ratura che sostiene partite di legname, nazionale, che segnala che il materiale da costruito a partire da legname dello imballaggio è stato sottoposto a un tratta- stesso tipo e qualità di quello della mento fitosanitario approvato in conformità partita e che si trovano nello stesso stato con tale norma. fitosanitario del legname della partita … 5. Legname di Platanus L., ad eccezione Constatazione ufficiale che il legname è stato del legname in forma di: sottoposto ad essiccazione in forno sino alla – piccole placche, particelle, sega- riduzione del suo tenore di umidità a meno del tura, trucioli, avanzi o cascami, 20 %, espresso in percentuale di materia secca, – materiale da imballaggio in legno secondo un adeguato schema tempo/tempera- in forma di casse, cassette, gabbie, tura; constatazione comprovata dal marchio cilindri ed imballaggi simili, palet- «Kiln-Dried» o «KD» oppure da un altro te di carico semplici, palette-casse marchio internazionalmente riconosciuto, ed altre piattaforme di carico, apposto sul legno o sul suo imballaggio con- spalliere di palette, paglioli, anche formemente agli usi commerciali correnti. effettivamente utilizzati nel tras- porto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono parti- te di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescri- zioni fitosanitarie, come il legname della partita,
2 Regulation of wood packaging material in international trade. Questo documento è consultabile su: https://www.ippc.int/en/publications/640/
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Merci Esigenze particolari
ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda natura- le, originario dell’Armenia o degli Stati Uniti … 7.1…
7.1.1 A prescindere dalla sua inclusione Constatazione ufficiale che il legname:
nei codici NC elencati nell’allegato 5 a. è stato prodotto da legname rotondo scor- parte B, legname in forma di: piccole tecciato, placche, particelle, segatura, trucioli, o avanzi o cascami, ottenuti completa- b. è stato sottoposto ad essiccazione in forno mente o in parte da: sino alla riduzione del suo tenore di umidità – Acer saccharum Marsh., originario a meno del 20 %, espresso in percentuale di degli Stati Uniti e del Canada, o, materia secca, secondo un adeguato schema – Populus L., originario del conti- tempo/temperatura, constatazione compro- nente americano vata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti o c. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall’UFAM; constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d’esposizione (ore), o d. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell’intero pro- filo del legname (inclusa la parte più inter- na), da indicare sui certificati di cui agli ar- ticoli 9 e 10 della presente ordinanza.
7.1.2 A prescindere dalla sua inclusione Constatazione ufficiale che il legname:
nei codici NC elencati nell’allegato 5 a. è stato sottoposto ad essiccazione in forno parte B, legname in forma di: piccole sino alla riduzione del suo tenore di umidità placche, particelle, segatura, trucioli, a meno del 20 %, espresso in percentuale di avanzi o cascami, ottenuti completa- materia secca, secondo un adeguato schema mente o in parte da Platanus L, origi- tempo/temperatura, constatazione compro- nario dell’Armenia o degli Stati Uniti vata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti o b. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall’UFAM; constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima
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Merci Esigenze particolari
del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d’esposizione (ore), o c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell’intero pro- filo del legname (inclusa la parte più inter- na), da indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza. … 7.4 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 par- a. è originario di una zona che te B, il legname di Amelanchier Medik., l’organizzazione nazionale per la protezione Aronia Medik., Cotoneaster Medik., delle piante nel Paese di origine ha ricono- Crataegus L., Cydonia Mill., Malus sciuto indenne da Saperda candida Fabri- Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., cius nel rispetto delle pertinenti norme in- Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione del ternazionali per le misure fitosanitarie, legname in forma di: menzionata nei certificati di cui agli articoli – piccole placche e trucioli, ottenuti 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica interamente o parzialmente da tali «Dichiarazione supplementare», vegetali, o – materiale da imballaggio in legno b. è stato sottoposto ad adeguato trattamento in forma di casse, cassette, gabbie, termico durante il quale è stata raggiunta cilindri ed imballaggi simili, palet- una temperatura minima di 56 °C per un te di carico semplici, palette-casse periodo di almeno 30 minuti nell’intero pro- ed altre piattaforme di carico, filo del legname, da indicare sui certificati spalliere di palette, paglioli, anche di cui agli articoli 9 e 10 della presente or- effettivamente utilizzati nel tras- dinanza, porto di oggetti di qualsiasi tipo, o tranne paglioli che sostengono c. è stato trattato con adeguate radiazioni partite di legname, costruiti a parti- ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento re da legname dello stesso tipo e minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spesso- qualità di quello delle partite e re, da indicare sui certificati di cui agli arti- che rispettano le stesse prescrizioni coli 9 e 10 della presente ordinanza. fitosanitarie, come il legname della partita, ma compreso quello che non ha con- servato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e Stati Uniti 7.5 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 par- a. è originario di una zona che l’organiz- te B, il legname in forma di piccole zazione nazionale per la protezione delle placche ottenute interamente o parzial- piante nel Paese di origine ha riconosciuto mente da Amelanchier Medik., Aronia indenne da Saperda candida Fabricius nel Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus rispetto delle pertinenti norme internaziona- L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus li per le misure fitosanitarie, menzionata nei L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e certificati di cui agli articoli 9 e 10 della Sorbus L., originario di Canada e Stati presente ordinanza, alla rubrica «Dichiara- Uniti zione supplementare», o b. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, o c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta
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Merci Esigenze particolari
una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interru- zione nell’intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e
10 della presente ordinanza.
… 11.3 Vegetali di Corylus L., destinati alla Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati piantagione, ad eccezione delle semen- coltivati in vivaio e: ti, originari di Canada e Stati Uniti a. sono originari di una zona che il servizio d’America fitosanitario nazionale del Paese di esporta- zione ha riconosciuto indenne da Aniso- gramma anomala (Peck) E. Müller confor- memente alle pertinenti norme internazio- nali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli
9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica
«Dichiarazione supplementare», o b. che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto in- denne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller all’atto di ispezioni speciali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misu- re fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiara- zione supplementare» e dichiarato indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller. … 12. Vegetali di Platanus L., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di piantagione, ad eccezione delle Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & sementi, originari di Armenia o degli T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di pro- Stati Uniti d’America duzione o nelle sue immediate vicinanze dal- l’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. … 14. Vegetali di Ulmus L., destinati alla Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegeta- piantagione, eccetto le sementi, li di cui all’allegato 4 parte A sezione I punto originari di Paesi dell’America setten- 11.4, constatazione ufficiale che nessun sinto- trionale mo di Candidatus Phytoplasma ulmì è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 14.1. Vegetali destinati alla piantagione, a Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegeta- eccezione di marze, talee, vegetali in li di cui all’allegato 3 parte A punti 9 e 18, o coltura tissutale, polline e sementi, di all’allegato 4 parte A sezione I punti 17, 19.1, Amelanchier Medik., Aronia Medik., 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportu- Crataegus L., Cydonia Mill., Malus no, constatazione ufficiale che i vegetali: Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo Pyrus L. e Sorbus L. originari di Canada vitale in una zona che l’organizzazione e Stati Uniti nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da
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Merci Esigenze particolari
Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misu- re fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordi- nanza alla rubrica «Dichiarazione supple- mentare», o b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati o, nel caso di piante di età inferiore ai due an- ni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misu- re fitosanitarie: i) che è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di ori- gine, e ii) che è sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Saperda candida Fabricius effettuate a intervalli opportuni, e iii) in cui le piante sono state coltivate in un sito: – soggetto a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Sa- perda candida Fabricius, o – soggetto all’applicazione di tratta- menti preventivi adeguati e circon- dato da una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 500 m dove l’assenza di Saperda candida Fabri- cius è stata confermata da ispezioni ufficiali effettuate ogni anno a inter- valli opportuni, e iv) immediatamente prima dell’esporta- zione, i vegetali sono stati sottoposti a un’ispezione minuziosa per rilevare l’eventuale presenza di Saperda candida Fabricius, in particolare nel fusto dei vegetali stessi, comprendente, ove op- portuno, un campionamento distruttivo. … 16.2 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, Naringi Adans., Swinglea Merr., 16.3, 16.4 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale: e relativi ibridi a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. auranti- folii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comuni- cato in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la prote-
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Merci Esigenze particolari
zione delle piante del Paese interessato, o b. che i frutti sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha ricono- sciuto indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, nel rispetto delle pertinenti norme interna- zionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nei certificati di cui agli articoli
9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica
«Dichiarazione supplementare», a condi- zione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato, o c. che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Xantho- monas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani- tarie, che è menzionato nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», o d. che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti ade- guati e a pratiche agricole per contrastare Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, e che i frutti sono stati sottoposti a trattamen- to a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, a condizione che il me- todo di trattamento sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato, e che le ispezioni ufficiali effettuate a inter- valli opportuni prima dell’esportazione hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, e che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse in- formazioni sulla tracciabilità, o e. qualora i frutti siano destinati alla trasfor- mazione industriale, che le ispezioni uffi- ciali precedenti l’esportazione hanno evi-
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denziato che i frutti sono indenni da sintomi di Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomo- nas citri pv. aurantifolii, e che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti ade- guati e a pratiche agricole per contrastare Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, e che lo spostamento, l’immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo con- dizioni approvate dall’UFAG, e che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un’etichetta, conte- nente un codice di tracciabilità e l’indica- zione che sono destinati alla trasformazione industriale, e che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informazioni sulla tracciabilità. 16.3 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di Poncirus Raf., e relativi ibridi cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale: a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Cercospora ango- lensis Carv. et Mendes nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misu- re fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscrit- to dall’organizzazione nazionale per la pro- tezione delle piante del Paese interessato, o b. che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Cercospora ango- lensis Carv. et Mendes, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misu- re fitosanitarie, che è menzionata sui certi- ficati di cui agli articoli 9 e 10 della presen- te ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interes- sato, o c. non è stato osservato alcun sintomo di Cercospora angolensis Carv. et Mendes nel sito di produzione e nelle immediate vici- nanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetati- vo, e che nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
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Merci Esigenze particolari
16.4 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale: latifolia Tanaka a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Phyllosticta citri- carpa (McAlpine) Van der Aa, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interes- sato, o b. che i frutti sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha ricono- sciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misu- re fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordi- nanza alla rubrica «Dichiarazione supple- mentare», a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la prote- zione delle piante del Paese interessato, o c. che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllo- sticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internaziona- li per le misure fitosanitarie, menzionato nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiara- zione supplementare», e che i frutti sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un’ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali, o d. che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adegua- ti e a misure agricole contro Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, e che sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall’inizio dell’ultimo ciclo ve- getativo, e che nei frutti non è stato rilevato alcun sintomo di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, e che i frutti raccolti in tale sito di produzione
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sono risultati esenti da sintomi di Phyllo- sticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un’ispezione ufficiale precedente l’esportazione di un campione rappresenta- tivo definito nel rispetto delle norme inter- nazionali, e che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informazioni sulla tracciabilità, o e. nel caso di frutti destinati alla trasforma- zione industriale, che i frutti sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa prima dell’esporta- zione nel corso di un’ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali, e che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Di- chiarazione supplementare», è inclusa una dichiarazione attestante che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati contro Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa eseguiti al momento opportuno, e che lo spostamento, l’immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo con- dizioni approvate dall’UFAG, e che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un’etichetta, contenen- te un codice di tracciabilità e l’indicazione che sono destinati alla trasformazione indu- striale, e che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informazioni sulla tracciabilità. … 16.6 Frutti di Capsicum (L.), Citrus L., Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di diversi da Citrus limon (L.) Osbeck. cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, e Citrus aurantiifolia (Christm.) 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione Swingle, Prunus persica (L.) Batsch ufficiale che i frutti: e Punica granatum L., originari a. sono originari di un Paese notoriamente dei paesi di Africa continentale, Capo indenne da Thaumatotibia leucotreta Verde, Sant’Elena, Madagascar, (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti nor- La Reunion, Maurizio e Israele me internazionali per le misure fitosanitarie, o b. sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha ricono- sciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), nel rispetto delle pertinenti
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Merci Esigenze particolari
norme internazionali per le misure fitosani- tarie, e che è menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordi- nanza alla rubrica «Dichiarazione supple- mentare», o c. sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la prote- zione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leu- cotreta (Meyrick) nel rispetto delle perti- nenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e nei certificati di cui agli arti- coli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutta, risultati indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), o d. sono stati sottoposti a un efficace trattamen- to a freddo per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leuco- treta (Meyrick); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato in anticipo e per iscrit- to dall’organizzazione nazionale per la pro- tezione delle piante del Paese interessato. … 18.2 Vegetali di Casimiroa La Llave, Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegeta- Choisya Kunth Clausena Burm. f., li di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti Murraya J. Koenig ex L., Vepris 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale: Comm, Zanthoxylum L., esclusi frutti a. che i vegetali sono originari di un Paese e sementi notoriamente indenne da Trioza erytreae Del Guercio, o b. che i vegetali sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha ricono- sciuto indenne da Trioza erytreae Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», o c. che i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la prote-
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zione delle piante nel Paese di origine, e in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impe- dire l’introduzione di Trioza erytreae Del Guercio, e in cui, durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a in- tervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di Trioza erytreae Del Guer- cio in tale sito né nell’area circostante in un raggio di almeno 200 m. … 18.4 Vegetali di Microcitrus Swingle, Narin- Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegeta- gi Adans. e Swinglea Merr., esclusi frutti li di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti e sementi 18.1, 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali: a. sono originari di un Paese notoriamente indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel ri- spetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese inte- ressato, o b. sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha ricono- sciuto indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, nel rispetto delle pertinenti norme interna- zionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata sui certificati di cui agli articoli
9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica
«Dichiarazione supplementare», a condi- zione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato.
19.1 Concerne soltanto il testo tedesco
19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fragaria L., Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegeta- Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., li di cui all’allegato 3 parte A punti 9 e 18 e Ribes L., Rubus L., destinati alla pian- all’allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 17, tagione, ad eccezione delle sementi, constatazione ufficiale che non sono stati originari di Paesi nei quali siano note osservati sintomi di malattia causata da detti manifestazioni di determinati organi- organismi nocivi particolarmente pericolosi sui smi nocivi particolarmente pericolosi vegetali nel sito di produzione dall’inizio sui generi di cui trattasi. dell’ultimo ciclo vegetativo completo. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono: – per Fragaria L.:
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– Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – per Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – per Prunus L.: – Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, – Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; – per Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – per Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – per Rubus L.: – Arabis mosaic virus – Raspberry ring spot virus – Strawberry latent ring spot virus – Tomato black ring virus; – per tutte le specie: altri virus e orga- nismi virus-simili, non europei … 25.7.1 Vegetali di Solanum lycopersicum L. Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegeta- e Solanum melongena L., esclusi frutti li di cui all’allegato 3 parte A punto 13 e e sementi all’allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 e 45.3, constatazione ufficiale che i vegetali: a. sono originari di un Paese notoriamente indenne da Keiferia lycopersicella (Walsin- gham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, o b. sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha ricono- sciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani- tarie, e che è menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordi- nanza alla rubrica «Dichiarazione supple-
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mentare». 25.7.2 Frutti di Solanum lycopersicum L. e Constatazione ufficiale che i frutti: Solanum melongena L. a. sono originari di un Paese notoriamente indenne da Keiferia lycopersicella (Walsin- gham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, o b. sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha ricono- sciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani- tarie e che è menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», o c. sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la prote- zione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersi- cella (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi pre- cedenti l’esportazione, e che è menzionato nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiara- zione supplementare». …
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Sezione II Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione europea L’elenco è modificato come segue:
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…
2. Legname di Platanus L., compreso Constatazione ufficiale:
il legname che non ha conservato a. che il legname è originario di zone noto- la superficie rotonda naturale riamente indenni da Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., o b. che il legname è stato sottoposto ad essic- cazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura; con- statazione comprovata dal marchio «Kiln- Dried», «KD» o da un altro marchio inter- nazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, …
8. Vegetali di Platanus L., destinati Constatazione ufficiale che:
alla piantagione, ad eccezione delle a. il legname è originario di una zona noto- sementi riamente indenne da Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., o b. nessun sintomo di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è sta- to osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 8.1 Vegetali di Ulmus L., destinati alla Constatazione ufficiale che non è stato osserva- piantagione, ad eccezione delle sementi to alcun sintomo di Candidatus Phytoplasma ulmi nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetati- vo completo. … 10.1 Vegetali di Citrus L., Choisya Kunth, Constatazione ufficiale che i vegetali: Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a. sono originari di una zona che e relativi ibridi e Casimiroa La Llave, l’organizzazione nazionale per la protezione Clausena Burm f., Murraya J. Koenig delle piante del Paese di origine ha ricono- ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., sciuto indenne da Trioza erytreae Del esclusi frutti e sementi Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, o b. sono coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dalle autorità com- petenti nello Stato membro di origine, e
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in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impe- dire l’introduzione di Trioza erytreae Del Guercio, e in cui, durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a in- tervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di Trioza erytreae Del Guer- cio in tale sito né nell’area circostante in un raggio di almeno 200 m. …
12. Vegetali di Fragaria L., Prunus L. Constatazione ufficiale che:
e Rubus L., destinati alla piantagione, a. i vegetali sono originari di zone indenni da ad eccezione delle sementi detti organismi nocivi particolarmente peri- Gli organismi nocivi particolarmente colosi, o pericolosi determinati sono b. non sono stati osservati sintomi di malattia – per Fragaria L.: causata da detti organismi nocivi partico- – Phytophthora fragariae larmente pericolosi nel sito di produzione Hickman var. fragariae, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo – Arabis mosaic virus, completo. – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – per Prunus L.: – Apricot chlorotic leafroll my- coplasm, – Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; – per Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – per Rubus L.: – Arabis mosaic virus, – Raspberry ring spot virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Tomato black ring virus) … 18.3 Vegetali di specie stolonifere o tube- a. I vegetali devono essere stati tenuti in rifere di Solanum L. o relativi ibridi, condizioni di quarantena ed essere risultati destinati alla piantagione, ad eccezione esenti, all’atto dei controlli di quarantena, dei tuberi di Solanum tuberosum L. da organismi nocivi. di cui all’allegato 4 parte A sezione II b. I controlli di quarantena di cui alla lettera a punto 18.1 o 18.2, del materiale per devono: la salvaguardia delle varietà colturali aa. essere sorvegliati dall’UFAG o, se del conservato in banche di geni o in caso, dal servizio ufficiale di protezione collezioni di materiali genetici nonché dei vegetali dello Stato membro dell’UE delle sementi di Solanum tuberosum L. interessato ed essere effettuati da perso-
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di cui all’allegato 4 parte A sezione II nale con formazione scientifica di tale punto 18.3.1 servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto; bb. essere effettuati in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale, compresi i vege- tali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organi- smi nocivi; cc. essere effettuati su ogni unità del mate- riale: – mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi no- civi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il pro- gramma di controllo, – mediante esame condotto secondo metodi adeguati, approvati dall’UFAG – nel caso di tutto il materiale di pata- te, almeno a: – Andean potato latent virus – Arracacha virus B oca strain – Potato black ringspot virus – Potato spindle tuber viroid – Potato virus T – Andean potato mottle virus – virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn et Yc e Pota- to leaf roll virus – Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., – Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. – nel caso di sementi di Solanum tube- rosum L., ad eccezione delle sementi di cui al punto 18.3.1, almeno ai virus e viroidi summenzionati; dd. mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all’atto dell’esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi. c. Qualsiasi materiale non risultato esente, all’atto dei controlli definiti alla lettera b, da organismi nocivi di cui alla medesima lette- ra b, è immediatamente distrutto o sottopo- sto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi. d. Ogni ente od organismo di ricerca che detiene detto materiale in Svizzera deve specificarne la natura all’UFAG.
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18.3.1 Sementi di Solanum tuberosum L., Constatazione ufficiale che le sementi proven- ad eccezione di quelle menzionate gono da vegetali conformi, a seconda dei casi, all’allegato 4 parte A sezione II pun- ai requisiti di cui all’allegato 4 parte A, sezio- to 18.4 ne II punti 18.1, 18.2 e 18.3, e a. sono originarie di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michi- ganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solana- cearum (Smith) Yabuuchi et al. e Potato spindle tuber viroid, o b. rispondono a tutti i seguenti requisiti: i. sono state prodotte in un sito in cui, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, non sono stati osservati sintomi di malat- tie provocate dagli organismi nocivi di cui alla lettera a; ii. sono state prodotte in un sito in cui sono state realizzate tutte le seguenti azioni:
1. separazione del sito da altre solana-
cee e piante ospiti di Potato spindle tuber viroid,
2. prevenzione di qualsiasi contatto con
personale e oggetti quali attrezzi, macchinari, veicoli, recipienti e ma- teriale da imballaggio provenienti da altri siti che producono solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid, o adozione di misure igieniche adeguate concernenti il personale o gli oggetti provenienti da altri siti che producono piante solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid al fine di prevenire le infezioni,
3. impiego esclusivo di acqua esente da
tutti gli organismi nocivi di cui al presente punto. …
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Allegato 5 (art. 2, 8–10, 15, 25, 29 e 32) Parte A Merci originarie della Svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione europea che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel luogo di produzione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario I punti 1.4 e 2.1 sono sostituiti dalle versioni qui annesse:
1.4 Vegetali di Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf e relativi
ibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. and Vitis L., esclusi frutti e sementi.
2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi
Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officina- lis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthe- ma (DC.) Des Moul., Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Ger- bera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quer- cus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbe- na L. e altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della fami- glia delle Gramineae, destinati alla piantagione, e ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.
Parte B Merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d’origine o nel Paese di spedizione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera Il punto 1 è sostituito dalla versione qui annessa:
1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese
le sementi di Cruciferae, Graminae, Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e Stati Uniti, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf. e relativi ibridi, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lyco- persicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.
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Al punto 2 l’elenco è modificato come segue:
2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:
– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypso- phila L., Pelargonium L’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quer- cus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae – conifere (Coniferales) – Acer saccharum Marsh, originarie di Stati Uniti e Canada – Prunus L., originarie di Paesi non europei – fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di Paesi non europei – ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L. – foglie di Manihot esculenta Crantz – rami di Betula L., con o senza foglie – rami di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica demo- cratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti – Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Keller- man, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. e Zanthoxylum L. …
Il punto 3 è sostituito dalla versione qui annessa:
3. Frutti di:
– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. e relativi ibridi, Momordica L., Sola- num lycopersicum L. e Solanum melongena L. – Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., originari di Paesi non europei. – Capsicum L. – Punica granatum L. originario dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant’Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele.
Il punto 6 lettera a è sostituito dalla versione qui annessa:
6. Legname che:
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a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato 4 parte A sezione I punto 2: – Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la super- ficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b del codice NC 4416.00 00 e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con rag- giungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, – Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la super- ficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti o Armenia, – Populus L., compreso il legname che non ha conservato la super- ficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente ameri- cano, – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conser- vato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada, – Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conser- vato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia, – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Ma- xim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democra- tica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti, – Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada, – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Cra- taegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli, originario di Canada o Stati Uniti, e
Al punto 6 lettera b l’elenco è modificato come segue:
6. Legname che:
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b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni:
Codice NC/Voce Descrizione di tariffa doganale
…
4407.94 Legno di ciliegio (Prunus spp.), segato o tagliato per il
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a
6 mm
…
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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