AS 2018 2359
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell’UE e dell’AELS (Ordinanza sul libero scambio 1)
Modifica del 9 maggio 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 2 dell’ordinanza del 18 giugno 20081 sul libero scambio 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
9 maggio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 632.421.0
2018-0591 2359
O sul libero scambio 1 RU 2018
Allegato 2 (art. 1 cpv. 1 e 2, 2 cpv. 3 e 5, 5 cpv. 1 e 2)
Aliquote di dazio all’importazione: merci e aliquote
Le aliquote preferenziali delle voci di tariffa 1509.1091, 1509.1099, 1509.9091 e 1509.9099 sono modificate come segue:
Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
1509. 1091 49.70 1099 70.35 9091 49.70 9099 70.35